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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17434/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Savona ha applicato al predetto, su richiesta delle parti, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per i reati di cui all'art. 660 e all'art. 612, comma secondo, cod. pen.

Ha in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente ad entrambi i fatti

2. Il ricorso è inammissibile.

L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda.

Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p:p.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il con liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] fano Mogini [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Savona ha applicato al predetto, su richiesta delle parti, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione per i reati di cui all'art. 660 e all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Ha in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente ad entrambi i fatti 2. Il ricorso è inammissibile. L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -. Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda. Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. 2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p:p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] fano Mogini [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris