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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 10677/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in presona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del fovo di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del Riesame di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del GIP di Lecce del 22/11/2023 volta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare in atto a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] - come si legge nel provvedimento impugnato- aveva proposto al Gip la medesima questione di retrodatazione il 14/2/2023, ma iL GIP l'aveva rite- nuta infondata.

La decisione in questione era stata impugnata e il Tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Già in quella sede la Difesa aveva richiamato la vicenda cautelare del coim- putato [OSCURATO:PERSONA], imputato degli stessi fatti di reato, che però era stato scarcerato per decorrenza massima dei termini di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen.

Come ricorda il provvedimento impugnato, il tribunale, in sede di appello, chiariva che «irrilevante, infine, appare il richiamo alla vicenda cautelare del coim- putato [OSCURATO:PERSONA], scarcerato a seguito di annullamento della Corte di Cas- sazione per ragioni formali, attinenti al vizio della cosiddetta motivazione per- plessa».

Avverso la decisione del Tribunale di Lecce, la difesa dell'indagato ebbe a pro- porre ricorso per Cassazione e questa Corte di legittimità, con la sentenza 38037/23 ha dichiarato inammissibile il ricorso in data 8/9/2023.

Successivamente la Difesa ha riproposto l'istanza di retrodatazione, che il GIP ha nuovamente rigettato e, a fronte del nuovo appello ex art. :310 cod. proc. pen. , con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale salentino ha dichiarato l'inam- missibilità dell'impugnazione perché sulla questione di retrodatazione si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa ribadendo che la diversa decisione della Corte di Cassazione sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] non può assumere alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento che ri- guarda [OSCURATO:PERSONA].

2. Con un unico motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione laddove il provvedimento impugnato ha ritenuto che si sia formato il giudicato cautelare difettando alcun elemento di no- vità.

Parte ricorrente ritiene, invece, che l'elemento di novità sussista e risieda nella decisione che ha accolto l'istanza di retrodatazione con riguardo alla posi- zione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato con ogni conse- guenza di legge.

3. La parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe alla camera di con- siglio partecipata.

4. La censura proposta è manifestamente infondata e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, tanto il giudice di merito quanto quello di legittimità hanno già avuto modo di precisare che non può assumere alcuna rilevanza la statuizione che riguarda il coimputato.

Come ricorda il provvedimento impugnato questa Corte, nella sentenza 38037/23 ha rilevato come: «2.

Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applica- zione del principio per cui "in tema di retrodatazione della dec:orrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore '"desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di espri- mere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima or- dinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)" (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351- 02)». (così pag. 4 della precedente sentenza di le- gittimità).

E, come ricorda ancora il provvedimento impugnato, questa Corte ha anche già evidenziato che: «3.

Peraltro, la circostanza che all'epoca di emissione della prima misura fosse già cessata l'attività tecnica disposta in relazione all'ac- certamento dei reati oggetto della seconda misura, non si rivela - in difetto di specifica allegazione - di per sé decisiva a supportare l'esistenza di una acquisita pregressa conoscenza di quei fatti, soprattutto se si considera che l'attività tecnica deve essere elaborata dalla p.g. alla luce degli altri elementi di indagine acquisiti e, in seguito, compendiata in apposita informativa.

4. Esauriente e non censurabile si rivela anche la motivazione resa in ordine all'esclusione del rilievo della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che, sul punto, la difesa nulla allega».5.

Correttamente, pertanto, il tribunale salentino ha ritenuto che sulla que- stione relativa alla contestazione a catena si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa.

Ciò perché anche la questione della diversa sorte toccata al coimputato Ca- pone Alessandro era stata già vagliata nella precedente procedura e nella sentenza 38037/23 la Corte aveva ritenuto incensurabile la motivazione in ordine all'esclu- sione del suo rilievo offerta dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in presona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del fovo di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del Riesame di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del GIP di Lecce del 22/11/2023 volta ad ottenere la dichiarazione di perdita di efficacia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. della misura cautelare in atto a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] - come si legge nel provvedimento impugnato- aveva proposto al Gip la medesima questione di retrodatazione il 14/2/2023, ma iL GIP l'aveva rite- nuta infondata. La decisione in questione era stata impugnata e il Tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Già in quella sede la Difesa aveva richiamato la vicenda cautelare del coim- putato [OSCURATO:PERSONA], imputato degli stessi fatti di reato, che però era stato scarcerato per decorrenza massima dei termini di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. Come ricorda il provvedimento impugnato, il tribunale, in sede di appello, chiariva che «irrilevante, infine, appare il richiamo alla vicenda cautelare del coim- putato [OSCURATO:PERSONA], scarcerato a seguito di annullamento della Corte di Cas- sazione per ragioni formali, attinenti al vizio della cosiddetta motivazione per- plessa». Avverso la decisione del Tribunale di Lecce, la difesa dell'indagato ebbe a pro- porre ricorso per Cassazione e questa Corte di legittimità, con la sentenza 38037/23 ha dichiarato inammissibile il ricorso in data 8/9/2023. Successivamente la Difesa ha riproposto l'istanza di retrodatazione, che il GIP ha nuovamente rigettato e, a fronte del nuovo appello ex art. :310 cod. proc. pen. , con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale salentino ha dichiarato l'inam- missibilità dell'impugnazione perché sulla questione di retrodatazione si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa ribadendo che la diversa decisione della Corte di Cassazione sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] non può assumere alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento che ri- guarda [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione laddove il provvedimento impugnato ha ritenuto che si sia formato il giudicato cautelare difettando alcun elemento di no- vità. Parte ricorrente ritiene, invece, che l'elemento di novità sussista e risieda nella decisione che ha accolto l'istanza di retrodatazione con riguardo alla posi- zione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato con ogni conse- guenza di legge. 3. La parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe alla camera di con- siglio partecipata. 4. La censura proposta è manifestamente infondata e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, tanto il giudice di merito quanto quello di legittimità hanno già avuto modo di precisare che non può assumere alcuna rilevanza la statuizione che riguarda il coimputato. Come ricorda il provvedimento impugnato questa Corte, nella sentenza 38037/23 ha rilevato come: «2. Il Tribunale, pertanto, ha fatto corretta applica- zione del principio per cui "in tema di retrodatazione della dec:orrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore '"desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di espri- mere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima or- dinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza)" (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351- 02)». (così pag. 4 della precedente sentenza di le- gittimità). E, come ricorda ancora il provvedimento impugnato, questa Corte ha anche già evidenziato che: «3. Peraltro, la circostanza che all'epoca di emissione della prima misura fosse già cessata l'attività tecnica disposta in relazione all'ac- certamento dei reati oggetto della seconda misura, non si rivela - in difetto di specifica allegazione - di per sé decisiva a supportare l'esistenza di una acquisita pregressa conoscenza di quei fatti, soprattutto se si considera che l'attività tecnica deve essere elaborata dalla p.g. alla luce degli altri elementi di indagine acquisiti e, in seguito, compendiata in apposita informativa. 4. Esauriente e non censurabile si rivela anche la motivazione resa in ordine all'esclusione del rilievo della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che, sul punto, la difesa nulla allega».5. Correttamente, pertanto, il tribunale salentino ha ritenuto che sulla que- stione relativa alla contestazione a catena si è formato il giudicato cautelare e nessun elemento di novità è stato introdotto dalla difesa. Ciò perché anche la questione della diversa sorte toccata al coimputato Ca- pone Alessandro era stata già vagliata nella precedente procedura e nella sentenza 38037/23 la Corte aveva ritenuto incensurabile la motivazione in ordine all'esclu- sione del suo rilievo offerta dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così
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