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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47023/2024

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 1 gennaio 1961; avverso la ordinanza n. 27/2024 del Tribunale di Taranto del 8 aprile 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza pronunziata in data 8 aprile 2024, rigettato la istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] - persona indagata in relazione ad una ipotesi di reato avente ad oggetto la violazione dell'art. 40 del dlgs n. 504 del 1995, per avere lo stesso, in concorso con altri, destinato ad uso diverso da quello agricolo un quantitativo di gasolio, pari ad oltre 2.000,00 kg, originariamente assegnato, con il regime delle accise tipico del gasolio con destinazione agricola, alla azienda di tale [OSCURATO:PERSONA] - avverso il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pm presso il Tribunale di Taranto in data 23 febbraio 2024 ed avente ad oggetto, oltre che una cisterna mobile per carburanti liquidi contenente circa 2.500,00 litri d gasolio per uso agricolo (non oggetto della istanza di riesame), una trattrice agricola e 3 automezzi, all'interno del serbatoio dei quali era stato rinvenuto, nel corso di una perquisizione operata dalla Guardia di finanza, il gasolio sottratto al suo esclusivo uso agricolo, per una complessiva quantità indicata come pari a 115 litri.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Napoli, affidando le proprie lagnanze ad un solo motivo di ricorso.

Con esso il ricorrente ha lamentato Verror juris in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel non avere rilevato che l'originario provvedimento di sequestro era privo di motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza probatoria tale da giustificare il mantenimento del sequestro, avendo, peraltro, provveduto il Tribunale ad integrare la originaria motivazione, sostenendo, contro il veeo, che fossero necessari ulteriori accertamenti onde dimostrare l'effettiva natura del carburante in questione ed al fine di accertarne la quantità, laddove le indagini già esperite erano idonee a completare le verifiche dianzi indicate; ha, altresì, aggiunto il ricorrente che la ordinanza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che i beni oggetto del sequestro probatorio costituiscono corpo del reato in provvisoria contestazione, trattandosi di beni la cui detenzione è del tutto lecita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.Giova ribadire che, essendo ora in discussione la impugnazione di un provvedimento emesso in sede di riesame di una misura cautelare di carattere reale, ancorché finalizzata al soddisfacimento di finalità di tipo probatorio, la possibilità di censurare il provvedimento in questione in sede di legittimità è esclusivamente limitata alla deduzione, fra i vizi ordinariamente denunziabili in sede di legittimità, della violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2024, n. 28502, rv 286835, sulla applicabilità del limite di cui all'art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. anche alla ipotesi di sequestro probatorio).

Tanto premesso - e ricordato che nell'ambito della nozione di violazione di legge è da annoverare anche l'ipotesi di motivazione graficamente inesistente o meramente apparente, essendo l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali di carattere decisorio espressamente imposto dalla legge (cfr., infatti: art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) - si osserva, quanto al caso di specie che, sia pure paludato sotto il mantello della violazione di legge, il motivo di ricorso formulato dalla difesa del Napoli è, viceversa, indirizzato a lamentare un vizio di motivazione.

Invero, avendo il ricorrente lamentata, di fronte al giudice del riesame, l'asserita carenza di motivazione del provvedimento cautelare genetico, il Tribunale tarentino - dato atto della corretta riconducibilità, come segnalato nel provvedimento originario, dei beni in sequestro alle "cose pertinenti al reato", essendo indiscutibile che, data la imputazione provvisoriamente mossa al Napoli, gli autoveicoli e la trattrice in sequestro sono gli strumenti attraverso i quali si sarebbe realizzato lo sviamento dalla sua ordinaria destinazione del carburante ad uso agricolo rinvenuto nella disponibilità dell'indagato - ha, invece, osservato che il sequestro di tali beni, all'interno dei quali si troverebbe, secondo la ipotesi accusatoria, il carburante in questione, è necessario onde preservare allo statu quo la situazione esistente, onde consentire le opportune analisi qualitative e quantitative sul carburante di cui si parla.

In tale senso il Tribunale ha bensì operato una valutazione sulla congruità di tale motivazione, che non è stata oggetto di alcuna sostanziale integrazione di parte di tale organo - ma, semmai, di mera parafrasi lessicale - trattandosi di motivazione di per sé autonomamente sufficiente, senza che sia, pertanto, ravvisabile nell'operato di quella alcuna violazione di legge.

Nessun rilievo ha la circostanza che i beni di cui si tratta possano essere legittimamente detenuti, atteso che il sequestro ora in atto non ha finalità preventiva, non essendo, allo stato, finalizzato ad una successiva confisca, ma è destinato a consentire l'efficace prosecuzione delle indagini giudiziarie a carico del Napoli.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rc) il 1 gennaio 1961; avverso la ordinanza n. 27/2024 del Tribunale di Taranto del 8 aprile 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. Gianluigi PRATOLA, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza pronunziata in data 8 aprile 2024, rigettato la istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] - persona indagata in relazione ad una ipotesi di reato avente ad oggetto la violazione dell'art. 40 del dlgs n. 504 del 1995, per avere lo stesso, in concorso con altri, destinato ad uso diverso da quello agricolo un quantitativo di gasolio, pari ad oltre 2.000,00 kg, originariamente assegnato, con il regime delle accise tipico del gasolio con destinazione agricola, alla azienda di tale [OSCURATO:PERSONA] - avverso il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pm presso il Tribunale di Taranto in data 23 febbraio 2024 ed avente ad oggetto, oltre che una cisterna mobile per carburanti liquidi contenente circa 2.500,00 litri d gasolio per uso agricolo (non oggetto della istanza di riesame), una trattrice agricola e 3 automezzi, all'interno del serbatoio dei quali era stato rinvenuto, nel corso di una perquisizione operata dalla Guardia di finanza, il gasolio sottratto al suo esclusivo uso agricolo, per una complessiva quantità indicata come pari a 115 litri. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Napoli, affidando le proprie lagnanze ad un solo motivo di ricorso. Con esso il ricorrente ha lamentato Verror juris in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel non avere rilevato che l'originario provvedimento di sequestro era privo di motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza probatoria tale da giustificare il mantenimento del sequestro, avendo, peraltro, provveduto il Tribunale ad integrare la originaria motivazione, sostenendo, contro il veeo, che fossero necessari ulteriori accertamenti onde dimostrare l'effettiva natura del carburante in questione ed al fine di accertarne la quantità, laddove le indagini già esperite erano idonee a completare le verifiche dianzi indicate; ha, altresì, aggiunto il ricorrente che la ordinanza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che i beni oggetto del sequestro probatorio costituiscono corpo del reato in provvisoria contestazione, trattandosi di beni la cui detenzione è del tutto lecita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.Giova ribadire che, essendo ora in discussione la impugnazione di un provvedimento emesso in sede di riesame di una misura cautelare di carattere reale, ancorché finalizzata al soddisfacimento di finalità di tipo probatorio, la possibilità di censurare il provvedimento in questione in sede di legittimità è esclusivamente limitata alla deduzione, fra i vizi ordinariamente denunziabili in sede di legittimità, della violazione di legge (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2024, n. 28502, rv 286835, sulla applicabilità del limite di cui all'art. 325, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. anche alla ipotesi di sequestro probatorio). Tanto premesso - e ricordato che nell'ambito della nozione di violazione di legge è da annoverare anche l'ipotesi di motivazione graficamente inesistente o meramente apparente, essendo l'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali di carattere decisorio espressamente imposto dalla legge (cfr., infatti: art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) - si osserva, quanto al caso di specie che, sia pure paludato sotto il mantello della violazione di legge, il motivo di ricorso formulato dalla difesa del Napoli è, viceversa, indirizzato a lamentare un vizio di motivazione. Invero, avendo il ricorrente lamentata, di fronte al giudice del riesame, l'asserita carenza di motivazione del provvedimento cautelare genetico, il Tribunale tarentino - dato atto della corretta riconducibilità, come segnalato nel provvedimento originario, dei beni in sequestro alle "cose pertinenti al reato", essendo indiscutibile che, data la imputazione provvisoriamente mossa al Napoli, gli autoveicoli e la trattrice in sequestro sono gli strumenti attraverso i quali si sarebbe realizzato lo sviamento dalla sua ordinaria destinazione del carburante ad uso agricolo rinvenuto nella disponibilità dell'indagato - ha, invece, osservato che il sequestro di tali beni, all'interno dei quali si troverebbe, secondo la ipotesi accusatoria, il carburante in questione, è necessario onde preservare allo statu quo la situazione esistente, onde consentire le opportune analisi qualitative e quantitative sul carburante di cui si parla. In tale senso il Tribunale ha bensì operato una valutazione sulla congruità di tale motivazione, che non è stata oggetto di alcuna sostanziale integrazione di parte di tale organo - ma, semmai, di mera parafrasi lessicale - trattandosi di motivazione di per sé autonomamente sufficiente, senza che sia, pertanto, ravvisabile nell'operato di quella alcuna violazione di legge. Nessun rilievo ha la circostanza che i beni di cui si tratta possano essere legittimamente detenuti, atteso che il sequestro ora in atto non ha finalità preventiva, non essendo, allo stato, finalizzato ad una successiva confisca, ma è destinato a consentire l'efficace prosecuzione delle indagini giudiziarie a carico del Napoli. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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