CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 04351/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ entit le conclusioni del PG ,"(„, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 e SS. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., che, applicata la pena di mesi otto di reclusione, ha disposto la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei. 2. Il ricorso consta di quattro motivi, tutti afferenti alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con cui si deducono: 2.1. Erronea e falsa applicazione dell'art. 133 cod. pen. in luogo dell'art. 218 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; 2.2. Illogicità della motivazione per avere il giudicanl:e, utilizzando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., da un lato ratificato l'accordo in base al minimo edittale e, dall'altro, quantificato la sospensione della patente di guida in misura abnorme; 2.3. Omessa corretta quantificazione in punto sanzione amministrativa accessoria; 2.4. Illogicità e contraddittorietà esterna in punto di quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale hai chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria, il Giudice ha affermato di dover tener conto «del grado consistente della colpa... e delle conseguenze del sinistro»; l'art. 218 cod. strada, per nulla con ciò in contraddizione, riferisce come si debba far riferimento "all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare". Laddove, appunta, "gravità della violazione" è da riferire a "grado della colpa", e "conseguenze del sinistro" ad "entità del danno apportato". Né sussiste alcuna illogicità motivazionale per il fatto che la pena principale sia stata fissata nel minimo edittale, mentre la sospensione della patente di guida nella misura prossima alla metà di anni due e mesi tre (poi ridotta per il rito a quella finale di anni uno e mesi sei), e ciò proprio in ragione della adeguata motivazione connessa a parametri, come detto, differenti da quelli propri della sanzione principale, oltreché alla circostanza che la sanzione accessoria non si è approssimata ai livelli massimi, rimanendo invece nell'ambito di valori medi. Per quanto testé osservato e per il fatto che si tratta di una sentenza di patteggIamento, non può lamentarsi che la motivazione sul punto non si sia diffusa sulle "concrete modalità del fatto" e sulla valutazione di altri atti richiamati nel ricorso. Né tanto meno, per quanto appena esposto, sussiste alcuna illogicità esterna valutabile in questa sede. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]