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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33671/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12654-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COOtM AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 3281/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12654 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, giudice del rinvio in causa vedente tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, ha liquidato in favore del contribuente spese pari a €2500,00 per il primo grado di giudizio e ad €3000,00 per il secondo grado con riduzione ai sensi del comma 4 dell'art.4 del d.m. 55/2014, e ad €1000,00 per il giudizio di rinvio in considerazione del valore di quest'ultimo giudizio pari a €18205,00. 1.1.La CTR ha specificato che la liquidazione al di sotto dei minimi fissati dal d.m. 55/2014 era giustificata dal fatto che l'attività difensiva aveva avuto ad oggetto una sola questione, relativa alla "regolarità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca costituente l'oggetto di impugnazione", dal fatto che le contestazioni del contribuente "si sono fondate su presupposti di immediata evidenza e agevole accertabilità e hanno fatto leva su questioni giuridiche ampiamente affrontate e risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel corso degli anni", dal fatto che la controversia "ha riguardato un solo soggetto", dal fatto che in appello erano state riproposte le questioni di fatto e di diritto già proposte in primo grado;

2. avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

3. l'Agenzia è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 4 del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost., per avere la CTR liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffati con motivazione non congrua "in quanto tesa a sminuire il lavoro svolto dal difensore, in violazione dell'art. 2233, comma 2, cit.";

2. il motivo va disatteso.

2.1. Vanno richiamati due principi ripetutamente affermati da questa Corte.

Da un lato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021).

Dall'altro lato il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

2.2. La motivazione della sentenza della CTR -richiamata al punto

1.1. della superiore premessa- consente di evincere con chiarezza le ragioni della liquidazione effettuata.

L'affermazione del contribuente secondo cui si tratterebbe di motivazione "altamente lesiva del decorso professionale dell'avvocato" sottende una richiesta di nuova, inammissibile determinazione delle spese, sostitutiva di quella riservata al giudice del merito e già compiuta in modo non ulteriormente sindacabile;

3. il ricorso va respinto:

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da questi proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12654-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COOtM AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 3281/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12654 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, giudice del rinvio in causa vedente tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione di valore compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, ha liquidato in favore del contribuente spese pari a €2500,00 per il primo grado di giudizio e ad €3000,00 per il secondo grado con riduzione ai sensi del comma 4 dell'art.4 del d.m. 55/2014, e ad €1000,00 per il giudizio di rinvio in considerazione del valore di quest'ultimo giudizio pari a €18205,00. 1.1.La CTR ha specificato che la liquidazione al di sotto dei minimi fissati dal d.m. 55/2014 era giustificata dal fatto che l'attività difensiva aveva avuto ad oggetto una sola questione, relativa alla "regolarità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca costituente l'oggetto di impugnazione", dal fatto che le contestazioni del contribuente "si sono fondate su presupposti di immediata evidenza e agevole accertabilità e hanno fatto leva su questioni giuridiche ampiamente affrontate e risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nel corso degli anni", dal fatto che la controversia "ha riguardato un solo soggetto", dal fatto che in appello erano state riproposte le questioni di fatto e di diritto già proposte in primo grado; 2. avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; 3. l'Agenzia è rimasta intimata; 4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 4 del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, 2233, comma 2, c.c. e 111 Cost., per avere la CTR liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffati con motivazione non congrua "in quanto tesa a sminuire il lavoro svolto dal difensore, in violazione dell'art. 2233, comma 2, cit."; 2. il motivo va disatteso. 2.1. Vanno richiamati due principi ripetutamente affermati da questa Corte. Da un lato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021). Dall'altro lato il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 2.2. La motivazione della sentenza della CTR -richiamata al punto 1.1. della superiore premessa- consente di evincere con chiarezza le ragioni della liquidazione effettuata. L'affermazione del contribuente secondo cui si tratterebbe di motivazione "altamente lesiva del decorso professionale dell'avvocato" sottende una richiesta di nuova, inammissibile determinazione delle spese, sostitutiva di quella riservata al giudice del merito e già compiuta in modo non ulteriormente sindacabile; 3. il ricorso va respinto: 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da questi proposto, se dovuto. Così deciso in Roma n
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