CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Dritan hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Bergamo di condanna di costoro per più reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (tra cui furti e tentati furti ai danni di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continuazione (in varie località tra ottobre e novembre 2019); vista la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Dritan, con la quale si è contestata la valutazione operata in sede di esame preliminare del ricorso, chiedendosi la rimessione degli atti al Presidente e insistendosi per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della gravità delle stesse in relazione ai quantitativi di droga trattati e dalla negativa personalità degli imputati (plurimi precedenti penali), elementi ritenuti prevalenti anche rispetto al comportamento processuale (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive,vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] an