CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riduttiva lettura e la valenza indifferente assegnata al compendio probatorio, avendo apprezzato la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che minacciava il verbalizzante all'atto della redazione del verbale di contestazione della infrazione al Codice della Strada, così escludendo che l'azione costituisse un semplice gesto di disappunto, ovvero - come indicato nel ricorso - "di sfida"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0