CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mont bruno Marko, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati d cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta vizio di m tivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posl o in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la c ncessione del beneficio, la gravità della condotta e la negativa personalità dell'im utato. Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di con essione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui d terminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. C