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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1964

Cassazione n. 27066/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1964 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10916/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione del fatto - è inammissibile in quanto manifestamente infondato perché la conclusione secondo cui la responsabilità sia stata ascritta a Carchidi sulla base della sua qualità di direttore di una testata giornalistica è disancorata dal contenuto della sentenza impugnata, laddove l'articolo non è stato addebitato al ricorrente della citata qualità, ma come autore diretto, secondo un ragionamento non manifestamente illogico, che ha preso le mosse dalla riferibilità del blog al medesimo; Rilevato, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché non vi era motivo di appello sulla diversità del fatto, né l'eccezione risulta formulata nel corso del giudizio di appello, donde trova applicazione il principio, sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale nullità è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata — o eccepita — fino alla sentenza del grado successivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1964 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 10916/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza di condanna del reato di cui all'art. 595 commi 1 e 3 cod. pen.; Rilevato che il ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione del fatto - è inammissibile in quanto manifestamente infondato perché la conclusione secondo cui la responsabilità sia stata ascritta a Carchidi sulla base della sua qualità di direttore di una testata giornalistica è disancorata dal contenuto della sentenza impugnata, laddove l'articolo non è stato addebitato al ricorrente della citata qualità, ma come autore diretto, secondo un ragionamento non manifestamente illogico, che ha preso le mosse dalla riferibilità del blog al medesimo; Rilevato, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché non vi era motivo di appello sulla diversità del fatto, né l'eccezione risulta formulata nel corso del giudizio di appello, donde trova applicazione il principio, sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tale nullità è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata — o eccepita — fino alla sentenza del grado successivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 27066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris