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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24217/2026

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e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1164/5/2021 depositata il 04/10/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il qualela parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata deicarichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo,riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1164/5/2021 depositata il 04/10/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il qualela parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata deicarichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo,riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzocomma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris