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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 12856/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4694/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N.109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BLL- CLD64C26C858G) che la rappresenta e difende unitamente agli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]- NELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 14858, sito in VERBANIA, elettiva- mente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1905/2018 depositata il 06/11/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di impugnazione di due delibere adottate dall’assemblea del supercondominio «Cantiere 14858» di Verbania. [OSCURATO:PERSONA], con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnava la delibera del 23/9/2015 relativa all’approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 2014/2015 e la delibera concernente la conferma dei rappresentanti delle case (cioè, dei singoli condomìni).

Francini sosteneva che tali delibere erano state assunte in violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., in quanto votate da tutti i 66 condòmini e non dai soli rappresentanti dei condomìni, come previsto dalla normativa.

Il supercondominio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. [OSCURATO:PERSONA]- nale, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato le domande diFran- cini, rilevando che i rappresentanti, essendo anche condòmini, ave- vano partecipato alla votazione (meno uno) e che non vi era stato alcun vizio nella presa d'atto relativa alla conferma dei rappresen- tanti.

La Corte di appello ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Ricorre in cassazione l’attrice con sei motivi.

Resiste il Supercon- dominio con controricorso.

Il P.M. ha depositato osservazioni.

Fissata udienza pubblica al 6 febbraio 20 25 , in imminenza della stessa, il 5 febbraio 2025, le parti hanno fatto pervenire, anche te- lematicamente, atto di rinuncia, recante la sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 67 commi 3 e 4 disp. att. c.c., contestando la validità della delibera approvata da un’assemblea plenaria invece che da quella competente dei rappre- sentanti dei condomìni.

Si contesta la validità della delibera appro- vata dall’assemblea plenaria, in quanto tale riunione comprendeva i condòmini non legittimati al voto.

Si afferma che all’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano presenti (casualmente) solo due rappresentanti su undici, mentre gli altri sarebbero stati nominati successivamente.

Pertanto, non si sarebbe rispettatoil corretto iter procedurale previ- sto per l’approvazione del rendiconto.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c. e dell’art. 67 disp. att. c.c., sostenendo che la ricorrente, in qualità di condòmina assente, era legittimata ad impugnare la delibera, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di appello che aveva considerato l’attrice rappresentata attraverso il rappresentante della propria casa

7. Il terzo motivo denuncia viola- zione dell’art. 1136 c.c. in combinato disposto con l’art. 67 disp. att. c.c., sostenendo che la votazione avrebbe dovuto avvenire non solo per teste ma anche in base ai millesimi.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. rinviando al primo motivo.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1135 c.c., affermando che vi sarebbe stato un eccesso di potere da parte dell'assemblea plena- ria, che avrebbe deliberato sulla conferma dei rappresentanti in as- senza di legittimazione.

Il sesto motivo denuncia omesso esame della domanda e violazione degli artt. 1136 u.c. c.c., 1130-bis c.c. e dell’art. 9 co. 5 lett. d) del d.lgs. 102/2014.

2. L’esame dei motivi di ricorso è superfluo, giacchè l' atto denominato di “rinuncia congiunta agli atti” soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co mma , c.p.c. sussistono lecondizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

3. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provve- dimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.

Inoltre, la declaratoria di estin- zione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit- toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4694/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N.109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BLL- CLD64C26C858G) che la rappresenta e difende unitamente agli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]- NELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 14858, sito in VERBANIA, elettiva- mente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1905/2018 depositata il 06/11/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di impugnazione di due delibere adottate dall’assemblea del supercondominio «Cantiere 14858» di Verbania. [OSCURATO:PERSONA], con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], impugnava la delibera del 23/9/2015 relativa all’approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno 2014/2015 e la delibera concernente la conferma dei rappresentanti delle case (cioè, dei singoli condomìni). Francini sosteneva che tali delibere erano state assunte in violazione dell’art. 67 disp. att. c.c., in quanto votate da tutti i 66 condòmini e non dai soli rappresentanti dei condomìni, come previsto dalla normativa. Il supercondominio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. [OSCURATO:PERSONA]- nale, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato le domande diFran- cini, rilevando che i rappresentanti, essendo anche condòmini, ave- vano partecipato alla votazione (meno uno) e che non vi era stato alcun vizio nella presa d'atto relativa alla conferma dei rappresen- tanti. La Corte di appello ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione l’attrice con sei motivi. Resiste il Supercon- dominio con controricorso. Il P.M. ha depositato osservazioni. Fissata udienza pubblica al 6 febbraio 20 25 , in imminenza della stessa, il 5 febbraio 2025, le parti hanno fatto pervenire, anche te- lematicamente, atto di rinuncia, recante la sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 67 commi 3 e 4 disp. att. c.c., contestando la validità della delibera approvata da un’assemblea plenaria invece che da quella competente dei rappre- sentanti dei condomìni. Si contesta la validità della delibera appro- vata dall’assemblea plenaria, in quanto tale riunione comprendeva i condòmini non legittimati al voto. Si afferma che all’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano presenti (casualmente) solo due rappresentanti su undici, mentre gli altri sarebbero stati nominati successivamente. Pertanto, non si sarebbe rispettatoil corretto iter procedurale previ- sto per l’approvazione del rendiconto. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1137 c.c. e dell’art. 67 disp. att. c.c., sostenendo che la ricorrente, in qualità di condòmina assente, era legittimata ad impugnare la delibera, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di appello che aveva considerato l’attrice rappresentata attraverso il rappresentante della propria casa 7. Il terzo motivo denuncia viola- zione dell’art. 1136 c.c. in combinato disposto con l’art. 67 disp. att. c.c., sostenendo che la votazione avrebbe dovuto avvenire non solo per teste ma anche in base ai millesimi. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 67 disp. att. c.c. rinviando al primo motivo. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1135 c.c., affermando che vi sarebbe stato un eccesso di potere da parte dell'assemblea plena- ria, che avrebbe deliberato sulla conferma dei rappresentanti in as- senza di legittimazione. Il sesto motivo denuncia omesso esame della domanda e violazione degli artt. 1136 u.c. c.c., 1130-bis c.c. e dell’art. 9 co. 5 lett. d) del d.lgs. 102/2014. 2. L’esame dei motivi di ricorso è superfluo, giacchè l' atto denominato di “rinuncia congiunta agli atti” soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co mma , c.p.c. sussistono lecondizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 3. - Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provve- dimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estin- zione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit- toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazion
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