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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09011/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per intervenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate, scambio elettorale politico-mafioso.

2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari, costituita essenzialmente da conversazioni telefoniche e ambientali e attività investigativa di riscontro.

Erano, dunque, passate in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di rivelare che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan Coluccia, articolazione della sacra corona unita, e segnatamente ne costituisse, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], uno dei vertici.

Venivano a tal fine valorizzate anche le captazioni specificamente riferentesi ai capi C), E), F), J), K), L) e X) dell'incolpazione provvisoria.

Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come i due fratelli evitassero accuratamente di avere contatti diretti tra loro, all'evidente scopo di eludere le investigazioni a loro carico e non fornire dimostrazione dell'attuale operatività del sodalizio e del loro ruolo verticistico.

I loro contatti venivano, pertanto, mediati da altri sodali, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], che fungeva dunque da intermediario (si veda la conversazione, richiamata nel provvedimento, del 24 febbraio 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad alcune domande che gli venivano rivolte da Tondo in ordine all' organigramma dell'organizzazione, chiariva come gli attuali vertici del clan siano proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Il giudice della cautela replicava, infine, alle obiezioni difensive in tema di aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 416-bis1 commi 4 e 5, c.p., illustrando le ragioni - per vero già indicate dal Giudice per le indagini preliminari - per le quali le armi in questione dovessero ritenersi detenute per il conseguimento della finalità dell'associazione.

3. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e avuto riguardo alla 'natura di mafia storica della sacra corona unita.

4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce dodici motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo eccepisce la nullità del provvedimento per difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari.

Il provvedimento impugnato è contraddistinto da una diffusissima sequenza di copia-incolla dell'ordinanza genetica che, a sua volta, costituiva integrale riproduzione della richiesta cautelare; solo in pochissimi frangenti si analizzano gli indizi relativi ai reati provvisoriamente addebitati al ricorrente.

4.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'articolo 644 cod. pen. e mancanza di motivazione relativamente al capo C) dell'imputazione provvisoria.

Il Tribunale, dopo aver riportato integralmente l'ordinanza genetica, ritiene che gli elementi istruttori raccolti integrino pacificamente gravi indizi di colpevolezza necessari e sufficienti in sede cautelare, omettendo di confrontarsi con le molteplici censure difensive con le quali era lamentata la totale genericità dell'addebito mosso, oltre che l'errata lettura delle conversazioni captate che, invece, portavano a una conclusione diametralmente opposta a quella indicata nell'ordinanza impugnata e, segnatamente, che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Russo fossero collocabili nell'ambito di ordinarie operazioni commerciali.

4.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'articolo 644 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo E).

Anche con riferimento a tale reato provvisoriamente addebitato al ricorrente, il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con plurime obiezioni difensive.

4.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'articolo 629 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza del reato di estorsione e, comunque, di mancata riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

4.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla ritenuta gravità indiziaria del capo F). [OSCURATO:PERSONA] della cautela si è limitato a richiamare la conversazione del 10 gennaio 2020, ritenuta fondamentale in chiave accusatoria, senza confrontarsi con la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non aveva incontrato il complice Farhangi in quella giornata.4.6.

Con il sesto motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i capi J), K) e L).

Nonostante le allegazioni difensive, il giudice del riesame omette di confrontarsi con quegli elementi, dettagliatamente indicati, che escludono l'ascrivibilità della condotta al ricorrente.

4.7. Con il settimo motivo è censurata l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al capo X).

Anche con riferimento a questo episodio la difesa evidenzia come non sia rinvenibile, negli atti investigativi, alcun elemento che comprovi un incontro tra il ricorrente e Megha.

4.8. Con l'ottavo motivo lamenta violazione dell'art 416-bis e vizio di motivazione in punto di gravità indiziarla dell'esistenza dell'associazione contestata al capo A) e, comunque, della partecipazione con ruolo verticistico del ricorrente.

Quella resa dal Tribunale del riesame è una motivazione insufficiente poiché pretende di inferire la gravità indiziaria del reato associativo dagli elementi investigativi posti alla base degli altri reati addebitati al ricorrente.

4.9. Con il nono motivo è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di natura armata del sodalizio.

La difesa, dopo aver riportato arresti del giudice di legittimità in materia, evidenzia come il Tribunale territoriale, nel richiamare la disponibilità di armi in capo ad alcuni soggetti, non dia conto degli elementi dai quali si ricaverebbe specificamente la disponibilità delle armi in capo al sodalizio.

4.10. Con il decimo e l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa.

Si tratta di un'aggravante smentita dagli stessi elementi raccolti dalla procura, come evidenziato dalla conversazione del 24 febbraio 2020 sulla scorta della quale è possibile escludere qualunque cointeressenza del ricorrente e del clan di cui viene ritenuto promotore rispetto ai singoli episodi di usura.

4.11. Con l'ultimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenute esigenze cautelari e adeguatezza della misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari.

5. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso, nonché alla trattazione orale.6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria orale, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente occorre dare atto che il difensore del ricorrente aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 23, d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, cui ha rinunciato con dichiarazione pervenuta il 27 settembre 2022.

Ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha discusso oralmente, essendosi ritenuto che la sopravvenuta rinuncia alla discussione orale non determini il mutamento del rito nella forma cartolare, disciplinata dall'art. 23, comma 8, d.l. citato.

Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al principio di diritto, che si si condivide e ribadisce, secondo cui, «In tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte) (Sez. 6, n. 22248del 18/05/2021, L., Rv. 281520).

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il giudice dell'appello cautelare, con provvedimento del 24 maggio 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

3. Alla rituale rinunzia al ricorso, invero, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna delta ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per intervenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza impugnata confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate, scambio elettorale politico-mafioso. 2. Il Tribunale del riesame riportava, in premessa, la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente così come ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari, costituita essenzialmente da conversazioni telefoniche e ambientali e attività investigativa di riscontro. Erano, dunque, passate in rassegna alcune intercettazioni, ritenute in grado di rivelare che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe del sodalizio criminale denominato clan Coluccia, articolazione della sacra corona unita, e segnatamente ne costituisse, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], uno dei vertici. Venivano a tal fine valorizzate anche le captazioni specificamente riferentesi ai capi C), E), F), J), K), L) e X) dell'incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come i due fratelli evitassero accuratamente di avere contatti diretti tra loro, all'evidente scopo di eludere le investigazioni a loro carico e non fornire dimostrazione dell'attuale operatività del sodalizio e del loro ruolo verticistico. I loro contatti venivano, pertanto, mediati da altri sodali, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA], che fungeva dunque da intermediario (si veda la conversazione, richiamata nel provvedimento, del 24 febbraio 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ad alcune domande che gli venivano rivolte da Tondo in ordine all' organigramma dell'organizzazione, chiariva come gli attuali vertici del clan siano proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice della cautela replicava, infine, alle obiezioni difensive in tema di aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 416-bis1 commi 4 e 5, c.p., illustrando le ragioni - per vero già indicate dal Giudice per le indagini preliminari - per le quali le armi in questione dovessero ritenersi detenute per il conseguimento della finalità dell'associazione. 3. Presenti i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva che la contestazione operata ponesse una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, immutata nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275 c.p.p., come novellato dalla L. 47/201 e avuto riguardo alla 'natura di mafia storica della sacra corona unita. 4. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il difensore di fiducia, e deduce dodici motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità del provvedimento per difetto di autonoma valutazione dei presupposti cautelari. Il provvedimento impugnato è contraddistinto da una diffusissima sequenza di copia-incolla dell'ordinanza genetica che, a sua volta, costituiva integrale riproduzione della richiesta cautelare; solo in pochissimi frangenti si analizzano gli indizi relativi ai reati provvisoriamente addebitati al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'articolo 644 cod. pen. e mancanza di motivazione relativamente al capo C) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale, dopo aver riportato integralmente l'ordinanza genetica, ritiene che gli elementi istruttori raccolti integrino pacificamente gravi indizi di colpevolezza necessari e sufficienti in sede cautelare, omettendo di confrontarsi con le molteplici censure difensive con le quali era lamentata la totale genericità dell'addebito mosso, oltre che l'errata lettura delle conversazioni captate che, invece, portavano a una conclusione diametralmente opposta a quella indicata nell'ordinanza impugnata e, segnatamente, che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Russo fossero collocabili nell'ambito di ordinarie operazioni commerciali. 4.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'articolo 644 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al capo E). Anche con riferimento a tale reato provvisoriamente addebitato al ricorrente, il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con plurime obiezioni difensive. 4.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'articolo 629 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza del reato di estorsione e, comunque, di mancata riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla ritenuta gravità indiziaria del capo F). [OSCURATO:PERSONA] della cautela si è limitato a richiamare la conversazione del 10 gennaio 2020, ritenuta fondamentale in chiave accusatoria, senza confrontarsi con la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente non aveva incontrato il complice Farhangi in quella giornata.4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i capi J), K) e L). Nonostante le allegazioni difensive, il giudice del riesame omette di confrontarsi con quegli elementi, dettagliatamente indicati, che escludono l'ascrivibilità della condotta al ricorrente. 4.7. Con il settimo motivo è censurata l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al capo X). Anche con riferimento a questo episodio la difesa evidenzia come non sia rinvenibile, negli atti investigativi, alcun elemento che comprovi un incontro tra il ricorrente e Megha. 4.8. Con l'ottavo motivo lamenta violazione dell'art 416-bis e vizio di motivazione in punto di gravità indiziarla dell'esistenza dell'associazione contestata al capo A) e, comunque, della partecipazione con ruolo verticistico del ricorrente. Quella resa dal Tribunale del riesame è una motivazione insufficiente poiché pretende di inferire la gravità indiziaria del reato associativo dagli elementi investigativi posti alla base degli altri reati addebitati al ricorrente. 4.9. Con il nono motivo è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di natura armata del sodalizio. La difesa, dopo aver riportato arresti del giudice di legittimità in materia, evidenzia come il Tribunale territoriale, nel richiamare la disponibilità di armi in capo ad alcuni soggetti, non dia conto degli elementi dai quali si ricaverebbe specificamente la disponibilità delle armi in capo al sodalizio. 4.10. Con il decimo e l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa. Si tratta di un'aggravante smentita dagli stessi elementi raccolti dalla procura, come evidenziato dalla conversazione del 24 febbraio 2020 sulla scorta della quale è possibile escludere qualunque cointeressenza del ricorrente e del clan di cui viene ritenuto promotore rispetto ai singoli episodi di usura. 4.11. Con l'ultimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenute esigenze cautelari e adeguatezza della misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari. 5. Successivamente il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso, nonché alla trattazione orale.6. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria orale, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre dare atto che il difensore del ricorrente aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 23, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, cui ha rinunciato con dichiarazione pervenuta il 27 settembre 2022. Ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha discusso oralmente, essendosi ritenuto che la sopravvenuta rinuncia alla discussione orale non determini il mutamento del rito nella forma cartolare, disciplinata dall'art. 23, comma 8, d.l. citato. Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al principio di diritto, che si si condivide e ribadisce, secondo cui, «In tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte) (Sez. 6, n. 22248del 18/05/2021, L., Rv. 281520). 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il giudice dell'appello cautelare, con provvedimento del 24 maggio 2022, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). 3. Alla rituale rinunzia al ricorso, invero, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso, ma non la condanna delta ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuve
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