Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 715/2025

ECLI:EU:C:2025:249
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0087

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑87/24 AS „Gaso”,

AS „[OSCURATO:PERSONA]”

contro [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija [domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Energia – Direttiva 2009/73/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Articolo 41, paragrafo 8 – Nozione di “incentivi appropriati” – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Accesso alle reti di trasporto di gas naturale – Articolo 13, paragrafo 1 – Nozione di “appropriato rendimento degli investimenti” – Tariffe di accesso alle reti – Metodologia stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione – Tasso di rendimento sul capitale ai fini del calcolo delle tariffe – Criteri da prendere in considerazione per la determinazione di tali tariffe»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), verte sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE ( 2 ) e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 ( 3 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti, rispettivamente, da un lato, dalla «Gaso» AS, una società di diritto lettone che gestisce il sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e, dall’altro, dalla «[OSCURATO:PERSONA]» AS, una società di diritto lettone che gestisce il sistema di trasporto del gas naturale e gli impianti di stoccaggio di tale gas in questo stesso Stato membro (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti»), avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija (commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: l’«autorità di regolazione lettone»), con la quale quest’ultima ha fissato il tasso di rendimento del capitale della rete di trasporto del gas naturale, della rete di distribuzione del gas naturale e dello stoccaggio del gas naturale per il calcolo delle tariffe di accesso (in prosieguo: la «decisione controversa»).

3. Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, nonché sul modo in cui un’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale, in sede di calcolo e determinazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto, di distribuzione e agli impianti di stoccaggio del gas naturale, deve garantire che i gestori di tali reti e di tali impianti beneficino di siffatti incentivi appropriati e/o di un siffatto appropriato rendimento degli investimenti.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2009/73

4. Ai sensi dei considerando 23, 25, 30 e 32 della direttiva 2009/73: «(23) È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto.

Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio (...). (...) (25) L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. (...) (...) (30) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati.

Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (...) (32) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete.

Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda».

5. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».

6. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...)

4. “gestore del sistema di trasporto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona (...); (...)

6. “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi (...); (...)

9. “impianto di stoccaggio”: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio (...);

10. “gestore dell’impianto di stoccaggio”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio; (...)

7. L’articolo 39 della medesima direttiva, intitolato «Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione», al paragrafo 4 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza.

A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolazione: a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione: i) agisca in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e ii) non solleciti né accetti istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. (...)».

8. L’articolo 40 della direttiva 2009/73, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolazione», così dispone: «Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze: (...) f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato; (...)

9. L’articolo 41 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolazione», così recita: «1.

L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti: a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo; (...) n) vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo

33. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe; (...)

6. Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per: a) la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL.

Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL; (...)

8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. (...)

16. Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale.

Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. (...)».

2. Regolamento n. 715/2009

10. I considerando 7 e 8 del regolamento n. 715/2009 così recitano: «(7) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l’accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell’integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione. (8) Nel calcolare le tariffe per l’accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73 (...)».

11. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «Il presente regolamento mira a: a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas; b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; (...) Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l’accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio (...) (...)».

12. L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Tariffe per l’accesso alle reti», al suo paragrafo 1, primo e terzo comma, così dispone: «Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE (...), nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio. (...) Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l’interoperabilità delle reti di trasporto».

3. Regolamento (UE) 2017/460

13. L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/460 ( 4 ), intitolato «Oggetto», prevede che tale regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull’applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.

14. L’articolo 30 di detto regolamento, intitolato «Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «Le seguenti informazioni sono pubblicate (...) dall’autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione: (...)

b) le seguenti informazioni: (...) iii) i seguenti parametri: (...) 2) il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo; (...) 5) i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza; 6) gli indici di inflazione; (...)».

B. Diritto lettone

1. Legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici

15. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici), del 19 ottobre 2000 ( 5 ), l’autorità di regolazione lettone è un organismo di diritto pubblico, indipendente sul piano istituzionale e funzionale nonché autonomo nell’esecuzione del proprio bilancio approvato dalla legge.

Uno dei suoi compiti è quello di regolamentare la fornitura di servizi pubblici nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale.

16. L’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, di tale legge enuncia che l’autorità di regolazione lettone adotta la metodologia di calcolo e di fissazione delle tariffe o dei massimali tariffari, nonché le modalità di applicazione delle tariffe o dei massimali tariffari, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe.

L’articolo 9, paragrafo 2, di detta legge precisa che, nell’ambito della sua competenza, tale autorità adotta, autonomamente, decisioni e atti amministrativi vincolanti per i prestatori e gli utenti dei servizi pubblici interessati.

17. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della medesima legge, le tariffe sono determinate a un livello tale che i rispettivi pagamenti effettuati dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantiscono la redditività di detto servizio, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe.

In caso di modifica dei fattori che incidono sulle tariffe, come, ad esempio, il rendimento, l’autorità di regolazione può proporre una revisione delle tariffe e chiedere al fornitore del servizio pubblico di presentare, entro un determinato termine, una proposta tariffaria con un prospetto giustificativo dei costi alla base di dette tariffe.

2. Decisione sulla metodologia dell’autorità di regolazione lettone

18. Il 13 agosto 2018 il consiglio dell’autorità di regolazione lettone ha adottato la decisione n. 1/23 sulla metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale (in prosieguo: la «decisione sulla metodologia») ( 6 ).

Tale decisione ha stabilito le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di rendimento del capitale per l’elaborazione delle proposte di tariffe di servizi regolamentati, ivi compresi servizi di rete di gas naturale.

Essa definisce, in particolare, la formula di calcolo del tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19. Il 20 agosto 2020 l’autorità di regolazione lettone ha adottato, in applicazione della decisione sulla metodologia, la decisione controversa, mediante la quale essa ha considerato che, per l’anno 2021, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e degli impianti di stoccaggio di gas naturale dovevano applicare il tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali.

Quest’ultima ha così stabilito che, per un operatore che, in base ai dati dell’ultima relazione annuale disponibile, rientrava nella categoria delle medie o grandi imprese, il tasso di rendimento del capitale era pari al 2,65% ( 7 ).

20. Secondo tale autorità, i tassi di rendimento del capitale stabiliti per le imprese rientranti nella categoria delle medie o grandi imprese erano in linea con la situazione dei mercati finanziari e valutavano adeguatamente i rischi correlati alla raccolta di fondi, garantendo pertanto la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio di gas naturale di contrarre mutui, investire nell’ammodernamento e nello sviluppo della rete di gas naturale, nonché di ottenere un rendimento ragionevole, garantendo al contempo agli utenti la possibilità di ricevere servizi pubblici continui, affidabili e di qualità, le cui tariffe corrispondevano a costi economicamente giustificati.

21. A seguito dell’adozione della decisione controversa, la Gaso, che era il gestore del sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e la [OSCURATO:PERSONA], che era il gestore del sistema di trasporto e di stoccaggio di tale gas in detto Stato membro, hanno presentato ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), giudice del rinvio.

22. A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che l’autorità di regolazione lettone aveva ecceduto le sue competenze, commesso gravi errori procedurali e sostanziali nella fissazione dei criteri utilizzati ai fini del calcolo del tasso di rendimento del capitale e violato l’obbligo di motivazione determinando un tasso di rendimento del capitale ingiustificatamente basso.

A loro avviso, la decisione impugnata avrebbe violato, in particolare, la direttiva 2009/73, la quale impone alle autorità di regolazione competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di promuovere, segnatamente, lo sviluppo e il funzionamento del mercato del gas naturale garantendo agli investitori incentivi sufficienti per effettuare i necessari investimenti nelle infrastrutture.

Analogamente, tale decisione avrebbe violato il regolamento n. 715/2009, il quale impone che le autorità di regolazione tengano conto, nell’ambito della determinazione delle tariffe, di un appropriato rendimento degli investimenti effettuati.

23. In tale contesto, il giudice del rinvio indica, in primo luogo, che l’articolo 40, lettera f), e l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, in combinato disposto con i considerando 7 e 8 di quest’ultimo, sono applicabili alla controversia principale.

24. Esso constata, in secondo luogo, che, se è vero che dalle succitate disposizioni risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono includere un «appropriato rendimento degli investimenti» nella determinazione delle tariffe di accesso alla rete di trasporto del gas naturale, esso non dispone di indicazioni chiare sulla modalità di esame della conformità al diritto dell’Unione della metodologia utilizzata dall’autorità di regolazione lettone per determinare il tasso di rendimento del capitale applicato nel procedimento principale.

25. Tale giudice rileva, in terzo luogo, che, sebbene il contenuto delle disposizioni della direttiva 2009/73 non sia sufficientemente chiaro, la legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici prevede un quadro normativo che non contiene alcuna disposizione corrispondente a quelle di tale direttiva, segnatamente, al suo articolo 40, che definisce gli obiettivi generali dell’autorità di regolazione, e all’articolo 41, che fissa i compiti e le competenze di tale autorità.

A tale riguardo, esso precisa che, con ogni probabilità, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale legge, sul cui fondamento l’autorità di regolazione ha adottato la decisione controversa, non ricomprende tutti gli obiettivi enunciati alle suddette disposizioni.

Si pone pertanto la questione della corretta trasposizione delle disposizioni della suddetta direttiva nel diritto lettone.

26. In quarto e ultimo luogo, detto giudice esprime dubbi, alla luce delle disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009, quanto all’applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento alla tariffa relativa all’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, la cui gestione spetta nel caso di specie alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, ad avviso dello stesso, l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, che riguarda le tariffe e le metodologie applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva si applica unicamente alle tariffe per i servizi del sistema di trasporto del gas naturale e non copre la fissazione delle tariffe relative agli impianti di stoccaggio di gas.

27. In tale contesto, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE osti a una normativa nazionale la quale non impone all’autorità di regolazione, in sede di calcolo delle tariffe o fissazione delle metodologie, l’obbligo di giustificare le modalità con cui provvede affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 2) Se sia conforme all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE l’interpretazione di una normativa nazionale nel senso che essa prevede l’offerta di incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate, nell’ipotesi in cui il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copra unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e ne venga assicurata la redditività, almeno ad un livello minimo. 3) Se sia in linea con gli obiettivi definiti dall’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE una normativa nazionale la quale, nel prevedere “incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine” e incentivi “per (…) promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca”, non dispone che debbano essere presi in considerazione i principi generalmente accolti in ambito finanziario per la fissazione del tasso medio ponderato di rendimento del capitale, i quali tengono conto di imprese comparabili operanti sul libero mercato. 4) Se, nell’interpretare le nozioni di “appropriato rendimento degli investimenti” e di “incentivi per gli investimenti” di cui all’articolo 13 del regolamento [n. 715/2009], ai fini dell’articolo 41 della direttiva 2009/73, l’autorità di regolazione debba basarsi sulla nozione di tasso medio di rendimento del capitale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Capital) generalmente accolta in ambito finanziario e sulla metodologia utilizzata per determinarlo. 5) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente discostarsi dalla metodologia utilizzata in ambito finanziario per fissare il tasso medio di rendimento del capitale e modificarlo come intende. 6) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da prendere in considerazione, nel calcolarlo, un premio per capitalizzazione basato sui costi di finanziamento delle altre imprese operanti nello Stato membro. 7) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da non dover compensare il gestore delle reti di trasporto o dello stoccaggio del gas naturale per effetto dell’aumento dell’inflazione nel corso del periodo tariffario anteriore. 8) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla quinta questione e il gestore della rete sia in disaccordo con il livello del tasso medio di rendimento del capitale proposto dall’autorità di regolazione oppure con gli elementi che ne sono alla base, se, all’atto di fissare il tasso medio di rendimento del capitale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Capital), l’autorità di regolazione sia tenuta ad avvalersi di un soggetto indipendente ai fini della valutazione dell’adeguatezza del livello del tasso. 9) Se una procedura di determinazione delle tariffe nella quale il tasso medio di rendimento del capitale è fissato dall’autorità di regolazione e il gestore del sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale non è legittimato a modificare tale calcolo sulla base di indicatori specifici dell’attività di detto gestore sia contrario agli obiettivi definiti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE. 10) Se l’articolo 1, [primo comma,] lettera b), del regolamento [n. 715/2009], in combinato disposto con il successivo [secondo comma], debba essere interpretato nel senso che i considerando 7 e 8 e l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale e alle tariffe determinate dall’autorità di regolazione qualora l’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto sia regolamentato».

28. Hanno presentato osservazioni scritte la Gaso, la [OSCURATO:PERSONA], l’autorità di regolazione lettone e la Commissione europea.

Tali parti sono state sentite nelle loro difese orali all’udienza tenutasi il 15 gennaio 2025.

IV. Analisi A. Sulla ricevibilità

29. Prima di procedere all’analisi delle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio, occorre procedere all’esame delle eccezioni di irricevibilità sollevate dall’autorità di regolazione lettone.

30. In primo luogo, secondo detta autorità, la prima questione pregiudiziale è ipotetica e verte sull’interpretazione non del diritto dell’Unione bensì del diritto nazionale.

Infatti, tale questione si fonderebbe sull’erronea premessa secondo la quale la suddetta autorità sarebbe esentata dall’obbligo di motivare sia la metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale sia i tassi di rendimento stessi.

Tuttavia, essa afferma che ciò non avviene nel caso di specie nella misura in cui il diritto nazionale le impone di motivare le proprie decisioni ( 8 ).

31. In secondo luogo, per quanto concerne le questioni pregiudiziali dalla seconda alla sesta , l’autorità di regolazione lettone ritiene che queste ultime siano formulate in termini troppo generali e vertano non sull’interpretazione del diritto dell’Unione bensì sull’applicazione dello stesso.

Essa fa valere, peraltro, che sia l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, sia l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 impongono alle autorità di regolazione solo l’obiettivo da raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi o dei metodi per conseguirlo.

Orbene, tale scelta, che suscita i dubbi del giudice del rinvio, è, a parere di tale autorità, una questione non relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione ma all’applicazione dello stesso, che non rientra nella competenza della Corte bensì in quella dei giudici nazionali.

32. In terzo luogo, detta autorità sostiene che, al pari della prima questione pregiudiziale, le questioni seconda , ottava e nona non vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione ma sull’interpretazione del diritto nazionale.

33. In quarto luogo, la medesima autorità considera che le questioni dalla quarta all’ottava non hanno, di per sé stesse, alcun legame con la situazione descritta nel procedimento principale e non rispondono quindi a una necessità oggettiva ai fini della decisione da assumere per la soluzione della stessa, in particolare tenuto conto che, in quanto gestore di impianti di stoccaggio di gas naturale, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe soggetta all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, che non si applicherebbe a siffatti impianti.

34. A tale riguardo, tengo a ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 9 ).

Orbene, ciò non avviene nel caso di specie, cosicché l’obiezione relativa all’inapplicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate dal giudice del rinvio al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni poste ( 10 ).

Mi sembra necessario precisare inoltre che, nell’ambito della sua domanda, tale giudice ha individuato in modo chiaro le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare, affinché esso possa risolvere la controversia di cui è investito.

35. Pertanto, alla luce degli elementi che precedono, occorre respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’autorità di regolazione lettone e procedere all’analisi nel merito.

B. Nel merito

36. Con le sue dieci questioni, il giudice del rinvio si interroga, essenzialmente, in primo luogo, sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale ( questioni settima, nona e decima ), in secondo luogo, sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 ( questioni prima e seconda ), e, in terzo luogo, sul modo in cui un’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale, quando calcola e fissa le tariffe di accesso alle reti di trasporto e distribuzione e agli impianti di stoccaggio del gas naturale, deve garantire che i gestori di tali reti e di tali impianti beneficino di siffatti incentivi appropriati e/o di un siffatto appropriato rendimento degli investimenti ( questioni dalla terza alla nona ).

37. Esaminerò pertanto le questioni pregiudiziali poste raggruppandole in tre insiemi di questioni.

1. Sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale (questioni settima, nona e decima)

38. Con le sue questioni settima, nona e decima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale e, più precisamente, sulla questione se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano non soltanto ai gestori di tali reti ma altresì agli impianti di stoccaggio di gas naturale ( 11 ).

39. In via preliminare, sottolineo che la decisione controversa ha fissato un tasso di rendimento del capitale identico per la Gaso, in quanto gestore del sistema di distribuzione di gas naturale in Lettonia, e per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di trasporto e degli impianti di stoccaggio di gas naturale.

Pertanto, si pone la questione se l’autorità di regolazione lettone abbia correttamente applicato agli impianti di stoccaggio di gas naturale la medesima metodologia utilizzata ai fini del calcolo della tariffa applicabile ai gestori di rete.

40. Rilevo, a tal proposito, che se le attività di trasporto, di distribuzione e di fornitura di gas naturale, da un lato, e le attività di stoccaggio, dall’altro, rientrano sia nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/73 ( 12 ) sia in quello del regolamento n. 715/2009, il diritto dell’Unione stabilisce tuttavia una distinzione, in taluni casi, tra le «reti» e gli «impianti di stoccaggio», in modo tale che l’insieme delle disposizioni applicabili ai gestori di sistemi di distribuzione e di trasporto di gas naturale non si applicano necessariamente ai gestori di impianti di stoccaggio di gas naturale ( 13 ).

41. Ciò vale in particolare per le norme relative alle tariffe dei gestori delle reti.

42. Più precisamente, la direttiva 2009/73 conferisce alle autorità nazionali di regolazione, conformemente al suo articolo 41, paragrafo 1, lettera a), il compito di «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo» ( 14 ).

L’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della stessa precisa che tali autorità hanno il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione.

43. Per quanto riguarda il regolamento n. 715/2009, che è applicabile al trasporto di gas naturale, l’articolo 1 dello stesso, relativo alle tariffe e alle loro metodologie di calcolo, esclude espressamente gli impianti di stoccaggio dal proprio ambito di applicazione.

44. Ne consegue che le norme in materia di tariffe previste all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 si applicano unicamente alle «reti» e non agli «impianti di stoccaggio di gas».

45. Tuttavia, ciò non significa che i principi di fissazione delle tariffe di rete non possano risultare pertinenti ai fini della fissazione delle tariffe di stoccaggio.

Infatti, sebbene tali principi non siano direttamente applicabili agli impianti di stoccaggio, è giocoforza constatare che le disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009 non impediscono alle autorità nazionali di regolazione di estendere agli impianti di stoccaggio i principi per la determinazione delle tariffe applicabili alle «reti» ( 15 ).

46. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni settima, nona e decima dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, quantunque le autorità nazionali di regolazione possano applicare, per analogia, i principi generali previsti da tali disposizioni al controllo delle tariffe d’accesso allo stoccaggio.

2. Sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 (questioni prima e seconda)

47. Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale «incentivi appropriati», ai sensi di tale disposizione, sono garantiti dal fatto che il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copre unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e assicuri una redditività, quantomeno minima, senza che all’autorità nazionale di regolazione sia imposto alcun obbligo di giustificare il modo in cui essa prevede tali «incentivi appropriati» ( 16 ).

48. A tal riguardo, in forza dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), di tale direttiva, le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione.

Secondo detta disposizione, tali tariffe devono consentire che siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.

L’articolo 41, paragrafo 8, di detta direttiva precisa che «[i]n sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie (...), le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate» ( 17 ).

49. Risulta pertanto dal dettato di tali disposizioni che la stessa direttiva impone alle autorità nazionali di regolazione, al momento dell’adozione della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, o in sede di fissazione concreta di tali tariffe, di prevedere, oltre al calcolo dei costi sostenuti dai gestori di tali reti al fine di garantire l’accesso alle stesse, da un lato, l’onere degli investimenti necessari per garantire la redditività di dette reti e, dall’altro, incentivi appropriati al fine di coprire il finanziamento degli obiettivi elencati all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.

50. Mi sembra utile far osservare che, nel caso di specie, la normativa nazionale, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici, impone che l’autorità di regolazione lettone provveda a che le tariffe di accesso alle reti di gas naturale siano fissate a un livello tale che il loro pagamento «copra i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantisca la redditività di detto servizio».

51. Al pari della Commissione, rilevo, sotto un primo profilo, che la circostanza che tale normativa non riproduca, in maniera identica, i termini contenuti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 o che impieghi un termine diverso non mette in discussione, di per sé, la legittimità di detta normativa né l’esattezza della trasposizione di detta direttiva.

Infatti, nessun elemento della decisione di rinvio indica che la stessa normativa impedisca all’autorità nazionale competente di prevedere gli «incentivi appropriati» di cui all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva in parola o che, nell’ambito delle sue competenze, tale autorità non terrebbe conto dei requisiti derivanti dalla disposizione summenzionata.

52. Ciò precisato, il fatto che la formulazione utilizzata dalla normativa nazionale non sia identica a quella dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 non dovrebbe essere interpretato dall’autorità di regolazione lettone (o dai giudici nazionali) come un limite alla discrezionalità di cui dispone tale autorità, in forza di detta direttiva, in sede di calcolo e di fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale.

53. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la decisione controversa, rilevo che essa verte esclusivamente sul tasso medio ponderato di rendimento del capitale, il quale costituisce solo uno degli elementi presi in considerazione in sede di fissazione dell’importo delle tariffe.

Orbene, dalla direttiva 2009/73 non risulta che la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 41, paragrafo 8, di quest’ultima debba essere valutata unicamente sulla base del tasso di rendimento del capitale.

Risulta piuttosto che la realizzazione di tali obiettivi deve essere garantita mediante le tariffe e la metodologia utilizzata ai fini della loro fissazione, nel loro insieme.

54. Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto riguarda la seconda parte della problematica sollevata dalle prime due questioni pregiudiziali, vertente sull’obbligo di motivazione gravante sulle autorità nazionali di regolazione, in forza dell’articolo 41, paragrafo 16, della direttiva 2009/73.

Infatti, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che impone alle autorità nazionali competenti di giustificare tutte le fasi della fissazione della tariffa di cui trattasi o di motivare, per ciascun elemento e parametro utilizzato nella loro metodologia, la maniera in cui queste ultime prendono in considerazione gli incentivi appropriati e contribuiscono a garantirli.

A prescindere dal fatto che un siffatto obbligo non deriva dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, imporre un simile requisito sarebbe, a mio avviso, sia paradossale che privo di pragmatismo ( 18 ).

Tale obbligo deve pertanto essere inteso nel senso che impone all’autorità nazionale di regolazione di spiegare, nella motivazione della propria decisione, in che modo essa garantisce la conformità delle tariffe o delle metodologie che essa utilizza con i requisiti previsti all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva.

55. Inoltre, rilevo che la decisione controversa è stata adottata sul fondamento e in applicazione della decisione sulla metodologia che definisce in dettaglio le modalità di calcolo del tasso di rendimento del capitale.

Da parte mia, ritengo che il fatto che l’autorità di regolazione lettone abbia pubblicato in anticipo, in piena trasparenza, la metodologia che intendeva applicare successivamente, in modo dettagliato, comunicando i parametri economici e tecnici sui quali si fonda tale metodologia è sufficiente, in linea di principio, per soddisfare l’obbligo di motivazione che incombe a tale autorità.

Orbene, sembrerebbe che, nel caso di specie, le ricorrenti non contestino direttamente detta metodologia, bensì il tasso di rendimento ottenuto sulla base della stessa.

In una siffatta ipotesi, la medesima metodologia potrebbe essere messa in discussione solo qualora le ricorrenti deducessero che essa non è stata rispettata, tenuto conto del fatto che, ad esempio, il tasso di rendimento alla fine ottenuto non rispecchia gli elementi sui quali quest’ultima di basa.

56. Sotto un terzo profilo, aggiungo che, con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio intende altresì ottenere indicazioni quanto all’interpretazione della nozione di «incentivi appropriati» di cui all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.

Al riguardo, tale giudice fa riferimento, nella sua decisione, alla nozione di «appropriato rendimento degli investimenti» contenuta all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, che potrebbe anch’essa rivelarsi pertinente, a suo parere, nell’ambito della controversia che esso è chiamato a risolvere.

57. Se è vero che tali due nozioni possono, infatti, rivestire un’importanza particolare nell’ambito della presente causa, preciso tuttavia che la nozione di «appropriato rendimento degli investimenti» riguarda il costo dell’investimento o del capitale ed è diretta a garantire che i gestori di rete ottengano un ricavo sufficiente sul capitale o sull’investimento realizzato mentre quella di «incentivi appropriati» ha un ambito di applicazione più ampio ed è volta ad assicurare la realizzazione degli obiettivi enunciati in tale disposizione, ossia migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

58. Tuttavia, nella misura in cui la direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 perseguono un obiettivo comune, vale a dire la realizzazione di un mercato interno del gas naturale aperto e concorrenziale nell’Unione, le nozioni succitate devono essere interpretate in maniera complementare nel senso che le tariffe alla fine utilizzate dall’autorità di regolazione lettone e, pertanto, la metodologia utilizzata per la loro fissazione non devono soltanto garantire la copertura dei costi reali ma consentire altresì ai gestori di rete di realizzare gli investimenti necessari, sia a breve che a lungo termine, al fine di garantire l’efficienza, la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture di rete.

59. Occorre rilevare che, sebbene spetti alla Corte fornire elementi di interpretazione che consentano di chiarire i contorni di tali nozioni, come è stato fatto ai paragrafi 57 e 58 delle presenti conclusioni, incombe alle autorità di regolazione competenti o, se del caso, al giudice nazionale valutare in concreto, sulla base degli elementi di fatto e di diritto pertinenti in ciascun caso di specie, la conformità delle tariffe o della metodologia impiegata da tali autorità con le nozioni in parola.

60. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non prevede espressamente che l’autorità di regolazione competente, in sede di fissazione delle tariffe o della metodologia di calcolo delle stesse, includa nella propria motivazione la modalità con cui essa prevede incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di gas naturale possano migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

3. Sul modo in cui l’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale deve assicurare che i gestori delle reti e degli impianti beneficino degli incentivi e/o di appropriato rendimento degli investimenti (questioni dalla terza alla nona)

61. Con le sue questioni dalla terza alla nona, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’ampiezza del margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità nazionali di regolazione con riferimento alla scelta delle metodologie applicabili al calcolo del tasso di rendimento del capitale e riguardo ai parametri che figurano in tale calcolo, all’atto della fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale ( 19 ).

A tal riguardo, detto giudice si chiede se tale margine di discrezionalità debba essere circoscritto, se non limitato, e, se del caso, in quali condizioni, dall’esigenza di garantire ai gestori di rete «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e/o un «appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009.

62. Tengo a rilevare, in primo luogo, che le disposizioni del diritto dell’Unione summenzionate non prevedono metodologie specifiche e vincolanti che un’autorità nazionale di regolazione sarebbe tenuta a seguire in sede di fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale o per il calcolo del tasso di rendimento del capitale della rete.

Peraltro, nessuna di tali disposizioni precisa quale tasso di rendimento possa essere considerato «appropriato».

È altresì giocoforza constatare che, per sua stessa natura, un siffatto tasso non può essere previamente determinato in maniera astratta.

63. Più precisamente, benché l’articolo 41 della direttiva 2009/73 conferisca alle autorità nazionali di regolazione il compito di fissare o di approvare le tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale nel rispetto delle condizioni di trasparenza e di non discriminazione, tale disposizione non contiene tuttavia nessun’altra precisazione in ordine alla fissazione di tali tariffe né fornisce, a fortiori , indicazioni relative alla metodologia e alle modalità di calcolo del tasso di rendimento del capitale.

Lo stesso vale per l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, che si limita a prevedere che tali tariffe, così come le metodologie utilizzate per calcolarle, devono rispettare una serie di criteri e di condizioni previsti da tale ultima disposizione ( 20 ).

64. Osservo, in secondo luogo, che dal quadro normativo precedentemente menzionato risulta che, sebbene le metodologie utilizzate dalle autorità nazionali di regolazione debbano essere conformi ai principi fissati all’articolo 13 del regolamento n. 715/2009 e all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, tali disposizioni lasciano a dette autorità un ampio margine di manovra in relazione alla scelta della metodologia precisa da utilizzare.

65. Ne consegue, a mio avviso, che, in particolare allorché si tratti di prendere in considerazione parametri tecnici ed economici complessi, dette autorità devono disporre di un ampio margine discrezionale nella fissazione delle tariffe di accesso alla rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale ( 21 ), senza che sia loro imposto, per quanto riguarda la necessità di garantire incentivi appropriati o un appropriato rendimento degli investimenti , di adottare una metodologia specifica, come quella fondata sul [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ).

In tale contesto, il margine di discrezionalità di cui dispongono le stesse autorità deve consentire loro di poter modificare tale metodologia e i loro calcoli in base a parametri che esse giudicano necessari rispetto agli obiettivi perseguiti sia dal diritto dell’Unione sia dalla normativa nazionale applicabile, inclusa la considerazione di condizioni particolari esistenti nel mercato nazionale del gas naturale, senza che esista alcun obbligo di procedere a priori a tali calcoli tenendo conto dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società ( 23 ).

66. A tal riguardo, mi sembra importante sottolineare che, nell’ambito delle loro osservazioni scritte e orali, le ricorrenti si sono concentrate sul livello del tasso di rendimento del capitale che è stato adottato dall’autorità di regolazione lettone, che sarebbe ingiusto nonché ingiustificatamente basso e non corrisponderebbe alla nozione di appropriato rendimento .

Queste ultime hanno inoltre dedicato una parte consistente delle loro osservazioni al fatto che gli elementi presi in considerazione nella metodologia impiegata dall’autorità di regolazione lettone sarebbero erronei.

In tale contesto, esse hanno ritenuto che detta autorità avrebbe dovuto optare per la metodologia utilizzata nel settore finanziario, vale a dire quella che si basa sul [OSCURATO:PERSONA], che l’avrebbe condotta a omettere o ignorare taluni parametri nei suoi calcoli, o, al contrario, a tenere conto di altri elementi.

67. Mi sembra importante ricordare altresì che, anche se la Corte è competente a interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione, non le incombe pronunciarsi sull’importo del tasso di rendimento sul capitale previsto dall’autorità di regolazione lettone, né individuare essa stessa un tasso di rendimento che potrebbe essere considerato «appropriato».

Infatti, il calcolo e la determinazione di tale tasso dipendono da un insieme di elementi di fatto e di parametri tecnici di cui la Corte non dispone, e che, in ogni caso, solo il giudice del rinvio è competente a valutare.

Ne consegue che non spetta alla Corte determinare la metodologia concreta che tale autorità sarebbe tenuta ad applicare al fine di calcolare il tasso di rendimento del capitale, né invero pronunciarsi sul carattere appropriato di modelli economici alternativi che avrebbero potuto essere utilizzati nel caso di specie.

68. Sottolineo, in terzo luogo, che il fatto che il diritto dell’Unione non fissi principi maggiormente dettagliati riguardanti le metodologie di calcolo di cui alle questioni dalla terza alla nona non significa che, all’atto della fissazione delle tariffe di accesso alle reti, l’autorità nazionale di regolazione sia libera di scegliere discrezionalmente il metodo da applicare.

Infatti, il margine di discrezionalità di cui dispone tale autorità deve essere circoscritto, sul piano formale, dall’obbligo di motivazione, enunciato all’articolo 41, paragrafo 16, della direttiva 2009/73, nonché, sul piano sostanziale, dai principi previsti all’articolo 13 del regolamento n. 715/2009 e all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.

Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione, detta autorità non è solo vincolata dai principi del diritto dell’Unione relativi alla fissazione delle tariffe, ma deve anche rispettare altre disposizioni e altri principi pertinenti del diritto dell’Unione, quali le norme sulla concorrenza ( 24 ), le norme di buona amministrazione nonché i principi generali di proporzionalità e di non discriminazione.

69. Osservo, in quarto e ultimo luogo, che, come risulta dall’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73, le autorità nazionali di regolazione sono le uniche competenti e responsabili per fissare o approvare, secondo i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione e gli obiettivi da esso perseguiti, le tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale o le loro metodologie di calcolo.

Pertanto, pur se i gestori del sistema di trasporto o del sistema di distribuzione possono presentare alle suddette autorità una proposta in tal senso ( 25 ), queste ultime non sono vincolate da tale proposta.

70. Ne consegue che la valutazione dei diversi parametri di calcolo delle tariffe effettuata dalle autorità nazionali di regolazione non può essere subordinata, in caso di contestazione da parte delle entità a cui tali tariffe si applicano, all’intervento di un soggetto terzo, quale un gruppo di esperti ( 26 ).

Ricordo in tal senso che l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73, in combinato disposto con il considerando 30 della stessa, prevede che tali autorità debbano esercitare la loro competenza in maniera indipendente da qualsiasi soggetto pubblico o privato, garantendo di adottare le loro decisioni in modo autonomo, sulla sola base dell’interesse pubblico, senza essere soggette a istruzioni esterne provenienti da altri organi pubblici o privati ( 27 ).

Inoltre, l’esercizio di tale competenza da parte di dette autorità non pregiudica la possibilità di cui dispongono, eventualmente, le imprese interessate di avvalersi di relazioni di esperti terzi a sostegno delle loro domande presentate dinanzi all’autorità di regolazione o ai giudici competenti, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale.

71. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni dalla terza alla nona dichiarando che la direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che, nei limiti in cui essi non prevedono metodologie specifiche e vincolanti con riferimento al calcolo e alla fissazione delle tariffe relative alle reti di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio di gas naturale, è compito dell’autorità nazionale di regolazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, determinare il carattere appropriato della metodologia impiegata ai fini del suddetto calcolo, sulla base dei fatti pertinenti, nel rispetto dei principi generali di fissazione delle tariffe stabiliti dal diritto dell’Unione.

V. Conclusione

72. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia): 1) L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, devono essere interpretati nel senso che: essi non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, sebbene le autorità nazionali di regolazione possano tuttavia applicare, per analogia, i principi generali previsti da tali disposizioni al controllo delle tariffe di accesso allo stoccaggio. 2) L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che non prevede espressamente che l’autorità di regolazione competente, in sede di fissazione delle tariffe o della metodologia di calcolo delle stesse, includa nella propria motivazione la modalità con cui essa prevede incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di gas naturale possano migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 3) La direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che: nei limiti in cui essi non prevedono metodologie specifiche e vincolanti con riferimento al calcolo e alla fissazione delle tariffe relative alle reti di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio di gas naturale, è compito dell’autorità nazionale di regolazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, determinare il carattere appropriato della metodologia impiegata ai fini del suddetto calcolo, sulla base dei fatti pertinenti, nel rispetto dei principi generali di fissazione delle tariffe stabiliti dal diritto dell’Unione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU 2009, L 211, pag. 94 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ( GU 2009, L 211, pag. 36 ). ( 4 ) Regolamento della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas ( GU 2017, L 72, pag. 29 ). ( 5 ) Latvijas Vēstnesis , 2000, n. 394. ( 6 ) Latvijas Vēstnesis , 2018, n. 161. ( 7 ) Inoltre, la decisione di rinvio precisa che, per un operatore che, secondo i dati dell’ultima relazione annuale disponibile, rientrava nella categoria delle micro o piccole imprese, il tasso di rendimento del capitale era pari al 4,37%. ( 8 ) Secondo l’autorità di regolazione lettone, tale obbligo deriverebbe dall’articolo 67, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge relativa alla procedura amministrativa). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė ( C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne ( C‑376/18 , EU:C:2019:1068 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Rilevo che, contrariamente alla decima questione pregiudiziale, che riguarda esclusivamente i gestori di impianti di stoccaggio e con la quale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le norme in materia di tariffe previste all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 si applichino anche agli impianti di stoccaggio di gas naturale, le questioni settima e nona riguardano sia i gestori di reti sia quelli di stoccaggio di gas naturale. ( 12 )

V. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

V., altresì, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF ( C‑236/18 , EU:C:2019:1120 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) La circostanza che il legislatore dell’Unione abbia previsto ambiti normativi distinti per gli «impianti di stoccaggio» e per «le reti del gas» può spiegarsi mediante considerazioni connesse alle caratteristiche tecniche diverse tra tali due tipi di infrastrutture e alle condizioni di concorrenza che le caratterizzano.

Infatti, mentre le reti di trasporto del gas possono, in generale, essere considerate come monopoli naturali, gli impianti di stoccaggio di gas naturale sono, in linea di principio, in concorrenza con altri impianti di stoccaggio o strumenti di flessibilità. ( 14 )

V. considerando 23, 25 e 32 della direttiva 2009/73. ( 15 ) Di conseguenza, incomberà al giudice del rinvio verificare, con riguardo al proprio diritto nazionale e alle circostanze proprie del procedimento principale, se l’applicazione di un tasso di rendimento del capitale identico da parte della decisione controversa riguardante la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di trasporto e allo stesso tempo in quanto gestore degli impianti di stoccaggio di gas naturale, sia oggettivamente giustificata. ( 16 ) Come ho rilevato al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, tali questioni sorgono dai dubbi, di ordine più generale, che il giudice del rinvio nutre in merito alla trasposizione corretta, nell’ordinamento giuridico lettone, dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.

Detto giudice ritiene, infatti, che gli obiettivi, nell’ambito della fissazione delle tariffe, previsti all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, siano più ampi di quelli previsti dal diritto lettone e, in particolare, dall’articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici. ( 17 ) Il corsivo è mio. ( 18 ) Infatti, mi sembra che nell’ambito del loro potere discrezionale e di fissazione delle tariffe, le autorità competenti debbano tenere conto di un elevato numero di elementi di fatto e di parametri economici e tecnici (che possono raggiungere un numero particolarmente significativo), senza che sia possibile valutare, misurare o quantificare ciascuno di tali elementi (considerato singolarmente) rispetto al criterio degli «incentivi appropriati». ( 19 ) Più precisamente, con le sue questioni dalla terza alla nona, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se il diritto dell’Unione applicabile in materia di fissazione delle tariffe imponga alle autorità nazionali di regolazione di utilizzare metodologie specifiche di calcolo delle tariffe, come quelle del costo medio ponderato del capitale («[OSCURATO:PERSONA] of Capital» o «[OSCURATO:PERSONA]»), applicate in ambito finanziario ( questioni terza e quarta ), o se sia possibile discostarsi da tali metodologie ( quinta questione ), porre a confronto il costo del capitale con quello di altre società non regolamentate ( sesta questione ), effettuare modifiche al fine di tener conto dell’inflazione ( settima questione ), nonché prendere in considerazione indicatori specifici dell’attività dei gestori di rete ( nona questione ).

Detto giudice si chiede altresì in quale misura sia possibile, per un soggetto indipendente, intervenire nella fissazione del tasso medio di rendimento del capitale in caso di contestazione, da parte del gestore di rete, del tasso proposto dall’autorità nazionale di regolazione ( ottava questione ). ( 20 ) Le tariffe in questione devono essere trasparenti, rispecchiare i costi effettivamente sostenuti dai gestori, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti, ed essere applicate in modo non discriminatorio.

Occorre altresì osservare che il regolamento 2017/460, al quale fa riferimento la Commissione nelle sue osservazioni scritte, prevede, al suo articolo 30, paragrafo 1, nell’ambito dell’obiettivo di maggiore trasparenza della struttura tariffaria dei gestori, una serie di informazioni che devono essere pubblicate prima di ciascun periodo tariffario, tra cui, in particolare, «il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo», «i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza» nonché «gli indici di inflazione».

Tale regolamento non precisa tuttavia il contenuto di dette nozioni né, in particolare, secondo quali metodi o modalità «il costo del capitale» o «i meccanismi di incentivazione» debbano o possano essere calcolati.

In ogni caso, sembrerebbe che, nel caso di specie, l’autorità di regolazione lettone abbia adempiuto gli obblighi derivanti dall’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento adottando la decisione sulla metodologia. ( 21 ) V., per analogia, altri ambiti del diritto dell’Unione come il diritto della concorrenza, per il quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità significativo in materia economica, in particolare, quando effettua analisi economiche prospettiche, nell’ambito, ad esempio, del controllo delle concentrazioni tra imprese in forza del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») ( GU 2004, L 24, pag. 1 ) o nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ).

V., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa ( C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 94 ), e del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments ( C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 82 ), nonché le mie conclusioni nella causa Orlen/Commissione ( C‑255/22 P , EU:C:2024:466 , paragrafo 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta il valore della compensazione che un investitore deve ricevere in cambio del suo investimento, ossia l’appropriato rendimento dell’investimento.

Esso corrisponde alla media ponderata del costo delle due risorse finanziarie di una società, ossia il debito e i fondi propri.

Esso può essere calcolato al lordo o al netto delle imposte.

Tuttavia, non esiste alcun orientamento analogo nel settore del gas naturale.

V., nel settore delle comunicazioni elettroniche, Comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l’infrastruttura esistente nel contesto del riesame da parte della Commissione delle notifiche nazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche dell’UE ( GU 2019, C 375, pag. 1 ). ( 23 ) A tal riguardo, dalle relazioni sulle prassi nazionali di attuazione delle disposizioni del diritto dell’Unione elaborate dal Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) risulta che, tenuto conto del fatto che le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sono organizzate in modo molto diverso da uno Stato membro all’altro, le autorità nazionali di regolazione all’interno dell’Unione hanno utilizzato diversi approcci normativi nell’ambito della fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale.

Ciò vale anche per quanto riguarda il calcolo del tasso di rendimento, in quanto i metodi utilizzati a tal riguardo variano da un’autorità di regolazione all’altra.

Pertanto, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] costituisca uno dei metodi comunemente utilizzati dalle autorità di regolazione per calcolare il tasso di rendimento dei gestori di rete, non è escluso che una siffatta autorità utilizzi un metodo diverso o che adegui il metodo utilizzato alle esigenze e alle specificità delle reti oggetto di regolamentazione.

V., a questo proposito, relazione del Consiglio dei regolatori europei dell’energia, intitolata «Report on [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] 2021», disponibile in lingua inglese sul suo sito Internet (al seguente indirizzo: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ae4ccaa5-796d-f233-bfa4-37a328e3b2f5). ( 24 ) I gestori di rete, in quanto monopoli (o ex monopoli), detengono regolarmente una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Spetta quindi a tali gestori non compromettere, con il loro comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata sui loro rispettivi mercati. ( 25 )

V. considerando 32 della direttiva 2009/73. ( 26 ) Tenuto conto delle osservazioni scritte presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], appare che l’ottava questione pregiudiziale sia originata dalla perizia che tale società ha richiesto alla KPMG Baltics AS, una società di revisione e consulenza specializzata in particolare in economia e finanza, al fine di valutare l’impatto del tasso medio di rendimento del capitale fissato dall’autorità di regolazione lettone. ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (Trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73) ( C-718/18 , EU:C:2021:662 , punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0087 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 aprile 2025 ( 1 ) Causa C‑87/24 AS „Gaso”, AS „[OSCURATO:PERSONA]” contro [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija [domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)] «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Energia – Direttiva 2009/73/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Articolo 41, paragrafo 8 – Nozione di “incentivi appropriati” – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Accesso alle reti di trasporto di gas naturale – Articolo 13, paragrafo 1 – Nozione di “appropriato rendimento degli investimenti” – Tariffe di accesso alle reti – Metodologia stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione – Tasso di rendimento sul capitale ai fini del calcolo delle tariffe – Criteri da prendere in considerazione per la determinazione di tali tariffe» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), verte sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE ( 2 ) e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 ( 3 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti, rispettivamente, da un lato, dalla «Gaso» AS, una società di diritto lettone che gestisce il sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e, dall’altro, dalla «[OSCURATO:PERSONA]» AS, una società di diritto lettone che gestisce il sistema di trasporto del gas naturale e gli impianti di stoccaggio di tale gas in questo stesso Stato membro (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti»), avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija (commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: l’«autorità di regolazione lettone»), con la quale quest’ultima ha fissato il tasso di rendimento del capitale della rete di trasporto del gas naturale, della rete di distribuzione del gas naturale e dello stoccaggio del gas naturale per il calcolo delle tariffe di accesso (in prosieguo: la «decisione controversa»). 3. Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, nonché sul modo in cui un’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale, in sede di calcolo e determinazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto, di distribuzione e agli impianti di stoccaggio del gas naturale, deve garantire che i gestori di tali reti e di tali impianti beneficino di siffatti incentivi appropriati e/o di un siffatto appropriato rendimento degli investimenti. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva 2009/73 4. Ai sensi dei considerando 23, 25, 30 e 32 della direttiva 2009/73: «(23) È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio (...). (...) (25) L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. (...) (...) (30) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...) (...) (32) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda». 5. L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi». 6. L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 4. “gestore del sistema di trasporto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona (...); (...) 6. “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi (...); (...) 9. “impianto di stoccaggio”: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio (...); 10. “gestore dell’impianto di stoccaggio”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio; (...) 7. L’articolo 39 della medesima direttiva, intitolato «Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione», al paragrafo 4 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolazione: a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato; b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione: i) agisca in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e ii) non solleciti né accetti istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. (...)». 8. L’articolo 40 della direttiva 2009/73, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolazione», così dispone: «Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze: (...) f) assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato; (...) 9. L’articolo 41 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolazione», così recita: «1.   L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti: a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo; (...) n) vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe; (...) 6.   Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per: a) la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL; (...) 8.   In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. (...) 16.   Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. (...)». 2. Regolamento n. 715/2009 10. I considerando 7 e 8 del regolamento n. 715/2009 così recitano: «(7) È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l’accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell’integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione. (8) Nel calcolare le tariffe per l’accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73 (...)». 11. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», prevede quanto segue: «Il presente regolamento mira a: a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas; b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; (...) Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l’accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio (...) (...)». 12. L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Tariffe per l’accesso alle reti», al suo paragrafo 1, primo e terzo comma, così dispone: «Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE (...), nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio. (...) Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l’interoperabilità delle reti di trasporto». 3. Regolamento (UE) 2017/460 13. L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/460 ( 4 ), intitolato «Oggetto», prevede che tale regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull’applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard. 14. L’articolo 30 di detto regolamento, intitolato «Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario», al paragrafo 1, dispone quanto segue: «Le seguenti informazioni sono pubblicate (...) dall’autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione: (...) b) le seguenti informazioni: (...) iii) i seguenti parametri: (...) 2) il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo; (...) 5) i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza; 6) gli indici di inflazione; (...)». B. Diritto lettone 1. Legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici 15. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici), del 19 ottobre 2000 ( 5 ), l’autorità di regolazione lettone è un organismo di diritto pubblico, indipendente sul piano istituzionale e funzionale nonché autonomo nell’esecuzione del proprio bilancio approvato dalla legge. Uno dei suoi compiti è quello di regolamentare la fornitura di servizi pubblici nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale. 16. L’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, di tale legge enuncia che l’autorità di regolazione lettone adotta la metodologia di calcolo e di fissazione delle tariffe o dei massimali tariffari, nonché le modalità di applicazione delle tariffe o dei massimali tariffari, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe. L’articolo 9, paragrafo 2, di detta legge precisa che, nell’ambito della sua competenza, tale autorità adotta, autonomamente, decisioni e atti amministrativi vincolanti per i prestatori e gli utenti dei servizi pubblici interessati. 17. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della medesima legge, le tariffe sono determinate a un livello tale che i rispettivi pagamenti effettuati dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantiscono la redditività di detto servizio, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe. In caso di modifica dei fattori che incidono sulle tariffe, come, ad esempio, il rendimento, l’autorità di regolazione può proporre una revisione delle tariffe e chiedere al fornitore del servizio pubblico di presentare, entro un determinato termine, una proposta tariffaria con un prospetto giustificativo dei costi alla base di dette tariffe. 2. Decisione sulla metodologia dell’autorità di regolazione lettone 18. Il 13 agosto 2018 il consiglio dell’autorità di regolazione lettone ha adottato la decisione n. 1/23 sulla metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale (in prosieguo: la «decisione sulla metodologia») ( 6 ). Tale decisione ha stabilito le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di rendimento del capitale per l’elaborazione delle proposte di tariffe di servizi regolamentati, ivi compresi servizi di rete di gas naturale. Essa definisce, in particolare, la formula di calcolo del tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19. Il 20 agosto 2020 l’autorità di regolazione lettone ha adottato, in applicazione della decisione sulla metodologia, la decisione controversa, mediante la quale essa ha considerato che, per l’anno 2021, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e degli impianti di stoccaggio di gas naturale dovevano applicare il tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali. Quest’ultima ha così stabilito che, per un operatore che, in base ai dati dell’ultima relazione annuale disponibile, rientrava nella categoria delle medie o grandi imprese, il tasso di rendimento del capitale era pari al 2,65% ( 7 ). 20. Secondo tale autorità, i tassi di rendimento del capitale stabiliti per le imprese rientranti nella categoria delle medie o grandi imprese erano in linea con la situazione dei mercati finanziari e valutavano adeguatamente i rischi correlati alla raccolta di fondi, garantendo pertanto la possibilità per i gestori dei sistemi di trasporto, di distribuzione e degli impianti di stoccaggio di gas naturale di contrarre mutui, investire nell’ammodernamento e nello sviluppo della rete di gas naturale, nonché di ottenere un rendimento ragionevole, garantendo al contempo agli utenti la possibilità di ricevere servizi pubblici continui, affidabili e di qualità, le cui tariffe corrispondevano a costi economicamente giustificati. 21. A seguito dell’adozione della decisione controversa, la Gaso, che era il gestore del sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e la [OSCURATO:PERSONA], che era il gestore del sistema di trasporto e di stoccaggio di tale gas in detto Stato membro, hanno presentato ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), giudice del rinvio. 22. A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che l’autorità di regolazione lettone aveva ecceduto le sue competenze, commesso gravi errori procedurali e sostanziali nella fissazione dei criteri utilizzati ai fini del calcolo del tasso di rendimento del capitale e violato l’obbligo di motivazione determinando un tasso di rendimento del capitale ingiustificatamente basso. A loro avviso, la decisione impugnata avrebbe violato, in particolare, la direttiva 2009/73, la quale impone alle autorità di regolazione competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di promuovere, segnatamente, lo sviluppo e il funzionamento del mercato del gas naturale garantendo agli investitori incentivi sufficienti per effettuare i necessari investimenti nelle infrastrutture. Analogamente, tale decisione avrebbe violato il regolamento n. 715/2009, il quale impone che le autorità di regolazione tengano conto, nell’ambito della determinazione delle tariffe, di un appropriato rendimento degli investimenti effettuati. 23. In tale contesto, il giudice del rinvio indica, in primo luogo, che l’articolo 40, lettera f), e l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, in combinato disposto con i considerando 7 e 8 di quest’ultimo, sono applicabili alla controversia principale. 24. Esso constata, in secondo luogo, che, se è vero che dalle succitate disposizioni risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono includere un «appropriato rendimento degli investimenti» nella determinazione delle tariffe di accesso alla rete di trasporto del gas naturale, esso non dispone di indicazioni chiare sulla modalità di esame della conformità al diritto dell’Unione della metodologia utilizzata dall’autorità di regolazione lettone per determinare il tasso di rendimento del capitale applicato nel procedimento principale. 25. Tale giudice rileva, in terzo luogo, che, sebbene il contenuto delle disposizioni della direttiva 2009/73 non sia sufficientemente chiaro, la legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici prevede un quadro normativo che non contiene alcuna disposizione corrispondente a quelle di tale direttiva, segnatamente, al suo articolo 40, che definisce gli obiettivi generali dell’autorità di regolazione, e all’articolo 41, che fissa i compiti e le competenze di tale autorità. A tale riguardo, esso precisa che, con ogni probabilità, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale legge, sul cui fondamento l’autorità di regolazione ha adottato la decisione controversa, non ricomprende tutti gli obiettivi enunciati alle suddette disposizioni. Si pone pertanto la questione della corretta trasposizione delle disposizioni della suddetta direttiva nel diritto lettone. 26. In quarto e ultimo luogo, detto giudice esprime dubbi, alla luce delle disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009, quanto all’applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento alla tariffa relativa all’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, la cui gestione spetta nel caso di specie alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ad avviso dello stesso, l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, che riguarda le tariffe e le metodologie applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva si applica unicamente alle tariffe per i servizi del sistema di trasporto del gas naturale e non copre la fissazione delle tariffe relative agli impianti di stoccaggio di gas. 27. In tale contesto, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE osti a una normativa nazionale la quale non impone all’autorità di regolazione, in sede di calcolo delle tariffe o fissazione delle metodologie, l’obbligo di giustificare le modalità con cui provvede affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 2) Se sia conforme all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE l’interpretazione di una normativa nazionale nel senso che essa prevede l’offerta di incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate, nell’ipotesi in cui il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copra unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e ne venga assicurata la redditività, almeno ad un livello minimo. 3) Se sia in linea con gli obiettivi definiti dall’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE una normativa nazionale la quale, nel prevedere “incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine” e incentivi “per (…) promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca”, non dispone che debbano essere presi in considerazione i principi generalmente accolti in ambito finanziario per la fissazione del tasso medio ponderato di rendimento del capitale, i quali tengono conto di imprese comparabili operanti sul libero mercato. 4) Se, nell’interpretare le nozioni di “appropriato rendimento degli investimenti” e di “incentivi per gli investimenti” di cui all’articolo 13 del regolamento [n. 715/2009], ai fini dell’articolo 41 della direttiva 2009/73, l’autorità di regolazione debba basarsi sulla nozione di tasso medio di rendimento del capitale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Capital) generalmente accolta in ambito finanziario e sulla metodologia utilizzata per determinarlo. 5) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente discostarsi dalla metodologia utilizzata in ambito finanziario per fissare il tasso medio di rendimento del capitale e modificarlo come intende. 6) Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da prendere in considerazione, nel calcolarlo, un premio per capitalizzazione basato sui costi di finanziamento delle altre imprese operanti nello Stato membro. 7) Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da non dover compensare il gestore delle reti di trasporto o dello stoccaggio del gas naturale per effetto dell’aumento dell’inflazione nel corso del periodo tariffario anteriore. 8) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla quinta questione e il gestore della rete sia in disaccordo con il livello del tasso medio di rendimento del capitale proposto dall’autorità di regolazione oppure con gli elementi che ne sono alla base, se, all’atto di fissare il tasso medio di rendimento del capitale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Capital), l’autorità di regolazione sia tenuta ad avvalersi di un soggetto indipendente ai fini della valutazione dell’adeguatezza del livello del tasso. 9) Se una procedura di determinazione delle tariffe nella quale il tasso medio di rendimento del capitale è fissato dall’autorità di regolazione e il gestore del sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale non è legittimato a modificare tale calcolo sulla base di indicatori specifici dell’attività di detto gestore sia contrario agli obiettivi definiti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE. 10) Se l’articolo 1, [primo comma,] lettera b), del regolamento [n. 715/2009], in combinato disposto con il successivo [secondo comma], debba essere interpretato nel senso che i considerando 7 e 8 e l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale e alle tariffe determinate dall’autorità di regolazione qualora l’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto sia regolamentato». 28. Hanno presentato osservazioni scritte la Gaso, la [OSCURATO:PERSONA], l’autorità di regolazione lettone e la Commissione europea. Tali parti sono state sentite nelle loro difese orali all’udienza tenutasi il 15 gennaio 2025. IV. Analisi A. Sulla ricevibilità 29. Prima di procedere all’analisi delle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio, occorre procedere all’esame delle eccezioni di irricevibilità sollevate dall’autorità di regolazione lettone. 30. In primo luogo, secondo detta autorità, la prima questione pregiudiziale è ipotetica e verte sull’interpretazione non del diritto dell’Unione bensì del diritto nazionale. Infatti, tale questione si fonderebbe sull’erronea premessa secondo la quale la suddetta autorità sarebbe esentata dall’obbligo di motivare sia la metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale sia i tassi di rendimento stessi. Tuttavia, essa afferma che ciò non avviene nel caso di specie nella misura in cui il diritto nazionale le impone di motivare le proprie decisioni ( 8 ). 31. In secondo luogo, per quanto concerne le questioni pregiudiziali dalla seconda alla sesta , l’autorità di regolazione lettone ritiene che queste ultime siano formulate in termini troppo generali e vertano non sull’interpretazione del diritto dell’Unione bensì sull’applicazione dello stesso. Essa fa valere, peraltro, che sia l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, sia l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 impongono alle autorità di regolazione solo l’obiettivo da raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi o dei metodi per conseguirlo. Orbene, tale scelta, che suscita i dubbi del giudice del rinvio, è, a parere di tale autorità, una questione non relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione ma all’applicazione dello stesso, che non rientra nella competenza della Corte bensì in quella dei giudici nazionali. 32. In terzo luogo, detta autorità sostiene che, al pari della prima questione pregiudiziale, le questioni seconda , ottava e nona non vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione ma sull’interpretazione del diritto nazionale. 33. In quarto luogo, la medesima autorità considera che le questioni dalla quarta all’ottava non hanno, di per sé stesse, alcun legame con la situazione descritta nel procedimento principale e non rispondono quindi a una necessità oggettiva ai fini della decisione da assumere per la soluzione della stessa, in particolare tenuto conto che, in quanto gestore di impianti di stoccaggio di gas naturale, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe soggetta all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, che non si applicherebbe a siffatti impianti. 34. A tale riguardo, tengo a ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 9 ). Orbene, ciò non avviene nel caso di specie, cosicché l’obiezione relativa all’inapplicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate dal giudice del rinvio al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni poste ( 10 ). Mi sembra necessario precisare inoltre che, nell’ambito della sua domanda, tale giudice ha individuato in modo chiaro le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare, affinché esso possa risolvere la controversia di cui è investito. 35. Pertanto, alla luce degli elementi che precedono, occorre respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’autorità di regolazione lettone e procedere all’analisi nel merito. B. Nel merito 36. Con le sue dieci questioni, il giudice del rinvio si interroga, essenzialmente, in primo luogo, sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale ( questioni settima, nona e decima ), in secondo luogo, sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 ( questioni prima e seconda ), e, in terzo luogo, sul modo in cui un’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale, quando calcola e fissa le tariffe di accesso alle reti di trasporto e distribuzione e agli impianti di stoccaggio del gas naturale, deve garantire che i gestori di tali reti e di tali impianti beneficino di siffatti incentivi appropriati e/o di un siffatto appropriato rendimento degli investimenti ( questioni dalla terza alla nona ). 37. Esaminerò pertanto le questioni pregiudiziali poste raggruppandole in tre insiemi di questioni. 1. Sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale (questioni settima, nona e decima) 38. Con le sue questioni settima, nona e decima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’ambito di applicazione materiale delle norme tariffarie nel settore del gas naturale e, più precisamente, sulla questione se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano non soltanto ai gestori di tali reti ma altresì agli impianti di stoccaggio di gas naturale ( 11 ). 39. In via preliminare, sottolineo che la decisione controversa ha fissato un tasso di rendimento del capitale identico per la Gaso, in quanto gestore del sistema di distribuzione di gas naturale in Lettonia, e per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di trasporto e degli impianti di stoccaggio di gas naturale. Pertanto, si pone la questione se l’autorità di regolazione lettone abbia correttamente applicato agli impianti di stoccaggio di gas naturale la medesima metodologia utilizzata ai fini del calcolo della tariffa applicabile ai gestori di rete. 40. Rilevo, a tal proposito, che se le attività di trasporto, di distribuzione e di fornitura di gas naturale, da un lato, e le attività di stoccaggio, dall’altro, rientrano sia nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/73 ( 12 ) sia in quello del regolamento n. 715/2009, il diritto dell’Unione stabilisce tuttavia una distinzione, in taluni casi, tra le «reti» e gli «impianti di stoccaggio», in modo tale che l’insieme delle disposizioni applicabili ai gestori di sistemi di distribuzione e di trasporto di gas naturale non si applicano necessariamente ai gestori di impianti di stoccaggio di gas naturale ( 13 ). 41. Ciò vale in particolare per le norme relative alle tariffe dei gestori delle reti. 42. Più precisamente, la direttiva 2009/73 conferisce alle autorità nazionali di regolazione, conformemente al suo articolo 41, paragrafo 1, lettera a), il compito di «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo» ( 14 ). L’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della stessa precisa che tali autorità hanno il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione. 43. Per quanto riguarda il regolamento n. 715/2009, che è applicabile al trasporto di gas naturale, l’articolo 1 dello stesso, relativo alle tariffe e alle loro metodologie di calcolo, esclude espressamente gli impianti di stoccaggio dal proprio ambito di applicazione. 44. Ne consegue che le norme in materia di tariffe previste all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 si applicano unicamente alle «reti» e non agli «impianti di stoccaggio di gas». 45. Tuttavia, ciò non significa che i principi di fissazione delle tariffe di rete non possano risultare pertinenti ai fini della fissazione delle tariffe di stoccaggio. Infatti, sebbene tali principi non siano direttamente applicabili agli impianti di stoccaggio, è giocoforza constatare che le disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009 non impediscono alle autorità nazionali di regolazione di estendere agli impianti di stoccaggio i principi per la determinazione delle tariffe applicabili alle «reti» ( 15 ). 46. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni settima, nona e decima dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, quantunque le autorità nazionali di regolazione possano applicare, per analogia, i principi generali previsti da tali disposizioni al controllo delle tariffe d’accesso allo stoccaggio. 2. Sull’interpretazione delle nozioni di «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e di «appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 (questioni prima e seconda) 47. Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale «incentivi appropriati», ai sensi di tale disposizione, sono garantiti dal fatto che il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copre unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e assicuri una redditività, quantomeno minima, senza che all’autorità nazionale di regolazione sia imposto alcun obbligo di giustificare il modo in cui essa prevede tali «incentivi appropriati» ( 16 ). 48. A tal riguardo, in forza dell’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), di tale direttiva, le autorità di regolamentazione hanno il compito di fissare o approvare le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali del gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione. Secondo detta disposizione, tali tariffe devono consentire che siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. L’articolo 41, paragrafo 8, di detta direttiva precisa che «[i]n sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie (...), le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate» ( 17 ). 49. Risulta pertanto dal dettato di tali disposizioni che la stessa direttiva impone alle autorità nazionali di regolazione, al momento dell’adozione della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, o in sede di fissazione concreta di tali tariffe, di prevedere, oltre al calcolo dei costi sostenuti dai gestori di tali reti al fine di garantire l’accesso alle stesse, da un lato, l’onere degli investimenti necessari per garantire la redditività di dette reti e, dall’altro, incentivi appropriati al fine di coprire il finanziamento degli obiettivi elencati all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73. 50. Mi sembra utile far osservare che, nel caso di specie, la normativa nazionale, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici, impone che l’autorità di regolazione lettone provveda a che le tariffe di accesso alle reti di gas naturale siano fissate a un livello tale che il loro pagamento «copra i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantisca la redditività di detto servizio». 51. Al pari della Commissione, rilevo, sotto un primo profilo, che la circostanza che tale normativa non riproduca, in maniera identica, i termini contenuti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 o che impieghi un termine diverso non mette in discussione, di per sé, la legittimità di detta normativa né l’esattezza della trasposizione di detta direttiva. Infatti, nessun elemento della decisione di rinvio indica che la stessa normativa impedisca all’autorità nazionale competente di prevedere gli «incentivi appropriati» di cui all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva in parola o che, nell’ambito delle sue competenze, tale autorità non terrebbe conto dei requisiti derivanti dalla disposizione summenzionata. 52. Ciò precisato, il fatto che la formulazione utilizzata dalla normativa nazionale non sia identica a quella dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 non dovrebbe essere interpretato dall’autorità di regolazione lettone (o dai giudici nazionali) come un limite alla discrezionalità di cui dispone tale autorità, in forza di detta direttiva, in sede di calcolo e di fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale. 53. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la decisione controversa, rilevo che essa verte esclusivamente sul tasso medio ponderato di rendimento del capitale, il quale costituisce solo uno degli elementi presi in considerazione in sede di fissazione dell’importo delle tariffe. Orbene, dalla direttiva 2009/73 non risulta che la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 41, paragrafo 8, di quest’ultima debba essere valutata unicamente sulla base del tasso di rendimento del capitale. Risulta piuttosto che la realizzazione di tali obiettivi deve essere garantita mediante le tariffe e la metodologia utilizzata ai fini della loro fissazione, nel loro insieme. 54. Lo stesso vale, a mio avviso, per quanto riguarda la seconda parte della problematica sollevata dalle prime due questioni pregiudiziali, vertente sull’obbligo di motivazione gravante sulle autorità nazionali di regolazione, in forza dell’articolo 41, paragrafo 16, della direttiva 2009/73. Infatti, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che impone alle autorità nazionali competenti di giustificare tutte le fasi della fissazione della tariffa di cui trattasi o di motivare, per ciascun elemento e parametro utilizzato nella loro metodologia, la maniera in cui queste ultime prendono in considerazione gli incentivi appropriati e contribuiscono a garantirli. A prescindere dal fatto che un siffatto obbligo non deriva dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, imporre un simile requisito sarebbe, a mio avviso, sia paradossale che privo di pragmatismo ( 18 ). Tale obbligo deve pertanto essere inteso nel senso che impone all’autorità nazionale di regolazione di spiegare, nella motivazione della propria decisione, in che modo essa garantisce la conformità delle tariffe o delle metodologie che essa utilizza con i requisiti previsti all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva. 55. Inoltre, rilevo che la decisione controversa è stata adottata sul fondamento e in applicazione della decisione sulla metodologia che definisce in dettaglio le modalità di calcolo del tasso di rendimento del capitale. Da parte mia, ritengo che il fatto che l’autorità di regolazione lettone abbia pubblicato in anticipo, in piena trasparenza, la metodologia che intendeva applicare successivamente, in modo dettagliato, comunicando i parametri economici e tecnici sui quali si fonda tale metodologia è sufficiente, in linea di principio, per soddisfare l’obbligo di motivazione che incombe a tale autorità. Orbene, sembrerebbe che, nel caso di specie, le ricorrenti non contestino direttamente detta metodologia, bensì il tasso di rendimento ottenuto sulla base della stessa. In una siffatta ipotesi, la medesima metodologia potrebbe essere messa in discussione solo qualora le ricorrenti deducessero che essa non è stata rispettata, tenuto conto del fatto che, ad esempio, il tasso di rendimento alla fine ottenuto non rispecchia gli elementi sui quali quest’ultima di basa. 56. Sotto un terzo profilo, aggiungo che, con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio intende altresì ottenere indicazioni quanto all’interpretazione della nozione di «incentivi appropriati» di cui all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73. Al riguardo, tale giudice fa riferimento, nella sua decisione, alla nozione di «appropriato rendimento degli investimenti» contenuta all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, che potrebbe anch’essa rivelarsi pertinente, a suo parere, nell’ambito della controversia che esso è chiamato a risolvere. 57. Se è vero che tali due nozioni possono, infatti, rivestire un’importanza particolare nell’ambito della presente causa, preciso tuttavia che la nozione di «appropriato rendimento degli investimenti» riguarda il costo dell’investimento o del capitale ed è diretta a garantire che i gestori di rete ottengano un ricavo sufficiente sul capitale o sull’investimento realizzato mentre quella di «incentivi appropriati» ha un ambito di applicazione più ampio ed è volta ad assicurare la realizzazione degli obiettivi enunciati in tale disposizione, ossia migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 58. Tuttavia, nella misura in cui la direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 perseguono un obiettivo comune, vale a dire la realizzazione di un mercato interno del gas naturale aperto e concorrenziale nell’Unione, le nozioni succitate devono essere interpretate in maniera complementare nel senso che le tariffe alla fine utilizzate dall’autorità di regolazione lettone e, pertanto, la metodologia utilizzata per la loro fissazione non devono soltanto garantire la copertura dei costi reali ma consentire altresì ai gestori di rete di realizzare gli investimenti necessari, sia a breve che a lungo termine, al fine di garantire l’efficienza, la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture di rete. 59. Occorre rilevare che, sebbene spetti alla Corte fornire elementi di interpretazione che consentano di chiarire i contorni di tali nozioni, come è stato fatto ai paragrafi 57 e 58 delle presenti conclusioni, incombe alle autorità di regolazione competenti o, se del caso, al giudice nazionale valutare in concreto, sulla base degli elementi di fatto e di diritto pertinenti in ciascun caso di specie, la conformità delle tariffe o della metodologia impiegata da tali autorità con le nozioni in parola. 60. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non prevede espressamente che l’autorità di regolazione competente, in sede di fissazione delle tariffe o della metodologia di calcolo delle stesse, includa nella propria motivazione la modalità con cui essa prevede incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di gas naturale possano migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 3. Sul modo in cui l’autorità nazionale di regolazione del mercato del gas naturale deve assicurare che i gestori delle reti e degli impianti beneficino degli incentivi e/o di appropriato rendimento degli investimenti (questioni dalla terza alla nona) 61. Con le sue questioni dalla terza alla nona, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sull’ampiezza del margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità nazionali di regolazione con riferimento alla scelta delle metodologie applicabili al calcolo del tasso di rendimento del capitale e riguardo ai parametri che figurano in tale calcolo, all’atto della fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale ( 19 ). A tal riguardo, detto giudice si chiede se tale margine di discrezionalità debba essere circoscritto, se non limitato, e, se del caso, in quali condizioni, dall’esigenza di garantire ai gestori di rete «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e/o un «appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009. 62. Tengo a rilevare, in primo luogo, che le disposizioni del diritto dell’Unione summenzionate non prevedono metodologie specifiche e vincolanti che un’autorità nazionale di regolazione sarebbe tenuta a seguire in sede di fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale o per il calcolo del tasso di rendimento del capitale della rete. Peraltro, nessuna di tali disposizioni precisa quale tasso di rendimento possa essere considerato «appropriato». È altresì giocoforza constatare che, per sua stessa natura, un siffatto tasso non può essere previamente determinato in maniera astratta. 63. Più precisamente, benché l’articolo 41 della direttiva 2009/73 conferisca alle autorità nazionali di regolazione il compito di fissare o di approvare le tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale nel rispetto delle condizioni di trasparenza e di non discriminazione, tale disposizione non contiene tuttavia nessun’altra precisazione in ordine alla fissazione di tali tariffe né fornisce, a fortiori , indicazioni relative alla metodologia e alle modalità di calcolo del tasso di rendimento del capitale. Lo stesso vale per l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, che si limita a prevedere che tali tariffe, così come le metodologie utilizzate per calcolarle, devono rispettare una serie di criteri e di condizioni previsti da tale ultima disposizione ( 20 ). 64. Osservo, in secondo luogo, che dal quadro normativo precedentemente menzionato risulta che, sebbene le metodologie utilizzate dalle autorità nazionali di regolazione debbano essere conformi ai principi fissati all’articolo 13 del regolamento n. 715/2009 e all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, tali disposizioni lasciano a dette autorità un ampio margine di manovra in relazione alla scelta della metodologia precisa da utilizzare. 65. Ne consegue, a mio avviso, che, in particolare allorché si tratti di prendere in considerazione parametri tecnici ed economici complessi, dette autorità devono disporre di un ampio margine discrezionale nella fissazione delle tariffe di accesso alla rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale ( 21 ), senza che sia loro imposto, per quanto riguarda la necessità di garantire incentivi appropriati o un appropriato rendimento degli investimenti , di adottare una metodologia specifica, come quella fondata sul [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ). In tale contesto, il margine di discrezionalità di cui dispongono le stesse autorità deve consentire loro di poter modificare tale metodologia e i loro calcoli in base a parametri che esse giudicano necessari rispetto agli obiettivi perseguiti sia dal diritto dell’Unione sia dalla normativa nazionale applicabile, inclusa la considerazione di condizioni particolari esistenti nel mercato nazionale del gas naturale, senza che esista alcun obbligo di procedere a priori a tali calcoli tenendo conto dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società ( 23 ). 66. A tal riguardo, mi sembra importante sottolineare che, nell’ambito delle loro osservazioni scritte e orali, le ricorrenti si sono concentrate sul livello del tasso di rendimento del capitale che è stato adottato dall’autorità di regolazione lettone, che sarebbe ingiusto nonché ingiustificatamente basso e non corrisponderebbe alla nozione di appropriato rendimento . Queste ultime hanno inoltre dedicato una parte consistente delle loro osservazioni al fatto che gli elementi presi in considerazione nella metodologia impiegata dall’autorità di regolazione lettone sarebbero erronei. In tale contesto, esse hanno ritenuto che detta autorità avrebbe dovuto optare per la metodologia utilizzata nel settore finanziario, vale a dire quella che si basa sul [OSCURATO:PERSONA], che l’avrebbe condotta a omettere o ignorare taluni parametri nei suoi calcoli, o, al contrario, a tenere conto di altri elementi. 67. Mi sembra importante ricordare altresì che, anche se la Corte è competente a interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione, non le incombe pronunciarsi sull’importo del tasso di rendimento sul capitale previsto dall’autorità di regolazione lettone, né individuare essa stessa un tasso di rendimento che potrebbe essere considerato «appropriato». Infatti, il calcolo e la determinazione di tale tasso dipendono da un insieme di elementi di fatto e di parametri tecnici di cui la Corte non dispone, e che, in ogni caso, solo il giudice del rinvio è competente a valutare. Ne consegue che non spetta alla Corte determinare la metodologia concreta che tale autorità sarebbe tenuta ad applicare al fine di calcolare il tasso di rendimento del capitale, né invero pronunciarsi sul carattere appropriato di modelli economici alternativi che avrebbero potuto essere utilizzati nel caso di specie. 68. Sottolineo, in terzo luogo, che il fatto che il diritto dell’Unione non fissi principi maggiormente dettagliati riguardanti le metodologie di calcolo di cui alle questioni dalla terza alla nona non significa che, all’atto della fissazione delle tariffe di accesso alle reti, l’autorità nazionale di regolazione sia libera di scegliere discrezionalmente il metodo da applicare. Infatti, il margine di discrezionalità di cui dispone tale autorità deve essere circoscritto, sul piano formale, dall’obbligo di motivazione, enunciato all’articolo 41, paragrafo 16, della direttiva 2009/73, nonché, sul piano sostanziale, dai principi previsti all’articolo 13 del regolamento n. 715/2009 e all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73. Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione, detta autorità non è solo vincolata dai principi del diritto dell’Unione relativi alla fissazione delle tariffe, ma deve anche rispettare altre disposizioni e altri principi pertinenti del diritto dell’Unione, quali le norme sulla concorrenza ( 24 ), le norme di buona amministrazione nonché i principi generali di proporzionalità e di non discriminazione. 69. Osservo, in quarto e ultimo luogo, che, come risulta dall’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73, le autorità nazionali di regolazione sono le uniche competenti e responsabili per fissare o approvare, secondo i criteri stabiliti dal diritto dell’Unione e gli obiettivi da esso perseguiti, le tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale o le loro metodologie di calcolo. Pertanto, pur se i gestori del sistema di trasporto o del sistema di distribuzione possono presentare alle suddette autorità una proposta in tal senso ( 25 ), queste ultime non sono vincolate da tale proposta. 70. Ne consegue che la valutazione dei diversi parametri di calcolo delle tariffe effettuata dalle autorità nazionali di regolazione non può essere subordinata, in caso di contestazione da parte delle entità a cui tali tariffe si applicano, all’intervento di un soggetto terzo, quale un gruppo di esperti ( 26 ). Ricordo in tal senso che l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73, in combinato disposto con il considerando 30 della stessa, prevede che tali autorità debbano esercitare la loro competenza in maniera indipendente da qualsiasi soggetto pubblico o privato, garantendo di adottare le loro decisioni in modo autonomo, sulla sola base dell’interesse pubblico, senza essere soggette a istruzioni esterne provenienti da altri organi pubblici o privati ( 27 ). Inoltre, l’esercizio di tale competenza da parte di dette autorità non pregiudica la possibilità di cui dispongono, eventualmente, le imprese interessate di avvalersi di relazioni di esperti terzi a sostegno delle loro domande presentate dinanzi all’autorità di regolazione o ai giudici competenti, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale. 71. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle questioni dalla terza alla nona dichiarando che la direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che, nei limiti in cui essi non prevedono metodologie specifiche e vincolanti con riferimento al calcolo e alla fissazione delle tariffe relative alle reti di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio di gas naturale, è compito dell’autorità nazionale di regolazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, determinare il carattere appropriato della metodologia impiegata ai fini del suddetto calcolo, sulla base dei fatti pertinenti, nel rispetto dei principi generali di fissazione delle tariffe stabiliti dal diritto dell’Unione. V. Conclusione 72. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia): 1) L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, devono essere interpretati nel senso che: essi non si applicano, in linea di principio, agli impianti di stoccaggio di gas naturale, sebbene le autorità nazionali di regolazione possano tuttavia applicare, per analogia, i principi generali previsti da tali disposizioni al controllo delle tariffe di accesso allo stoccaggio. 2) L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che non prevede espressamente che l’autorità di regolazione competente, in sede di fissazione delle tariffe o della metodologia di calcolo delle stesse, includa nella propria motivazione la modalità con cui essa prevede incentivi appropriati , sia a breve che a lungo termine, affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione di gas naturale possano migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 3) La direttiva 2009/73 e il regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che: nei limiti in cui essi non prevedono metodologie specifiche e vincolanti con riferimento al calcolo e alla fissazione delle tariffe relative alle reti di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio di gas naturale, è compito dell’autorità nazionale di regolazione, sotto il controllo dei giudici nazionali, determinare il carattere appropriato della metodologia impiegata ai fini del suddetto calcolo, sulla base dei fatti pertinenti, nel rispetto dei principi generali di fissazione delle tariffe stabiliti dal diritto dell’Unione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU 2009, L 211, pag. 94 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ( GU 2009, L 211, pag. 36 ). ( 4 ) Regolamento della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas ( GU 2017, L 72, pag. 29 ). ( 5 ) Latvijas Vēstnesis , 2000, n. 394. ( 6 ) Latvijas Vēstnesis , 2018, n. 161. ( 7 ) Inoltre, la decisione di rinvio precisa che, per un operatore che, secondo i dati dell’ultima relazione annuale disponibile, rientrava nella categoria delle micro o piccole imprese, il tasso di rendimento del capitale era pari al 4,37%. ( 8 ) Secondo l’autorità di regolazione lettone, tale obbligo deriverebbe dall’articolo 67, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge relativa alla procedura amministrativa). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė ( C‑146/23 e C‑374/23 , EU:C:2025:109 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne ( C‑376/18 , EU:C:2019:1068 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Rilevo che, contrariamente alla decima questione pregiudiziale, che riguarda esclusivamente i gestori di impianti di stoccaggio e con la quale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le norme in materia di tariffe previste all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 si applichino anche agli impianti di stoccaggio di gas naturale, le questioni settima e nona riguardano sia i gestori di reti sia quelli di stoccaggio di gas naturale. ( 12 ) V. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/73. V., altresì, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF ( C‑236/18 , EU:C:2019:1120 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) La circostanza che il legislatore dell’Unione abbia previsto ambiti normativi distinti per gli «impianti di stoccaggio» e per «le reti del gas» può spiegarsi mediante considerazioni connesse alle caratteristiche tecniche diverse tra tali due tipi di infrastrutture e alle condizioni di concorrenza che le caratterizzano. Infatti, mentre le reti di trasporto del gas possono, in generale, essere considerate come monopoli naturali, gli impianti di stoccaggio di gas naturale sono, in linea di principio, in concorrenza con altri impianti di stoccaggio o strumenti di flessibilità. ( 14 ) V. considerando 23, 25 e 32 della direttiva 2009/73. ( 15 ) Di conseguenza, incomberà al giudice del rinvio verificare, con riguardo al proprio diritto nazionale e alle circostanze proprie del procedimento principale, se l’applicazione di un tasso di rendimento del capitale identico da parte della decisione controversa riguardante la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di trasporto e allo stesso tempo in quanto gestore degli impianti di stoccaggio di gas naturale, sia oggettivamente giustificata. ( 16 ) Come ho rilevato al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, tali questioni sorgono dai dubbi, di ordine più generale, che il giudice del rinvio nutre in merito alla trasposizione corretta, nell’ordinamento giuridico lettone, dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73. Detto giudice ritiene, infatti, che gli obiettivi, nell’ambito della fissazione delle tariffe, previsti all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, siano più ampi di quelli previsti dal diritto lettone e, in particolare, dall’articolo 20, paragrafo 1, della legge relativa alle autorità di regolazione dei servizi pubblici. ( 17 ) Il corsivo è mio. ( 18 ) Infatti, mi sembra che nell’ambito del loro potere discrezionale e di fissazione delle tariffe, le autorità competenti debbano tenere conto di un elevato numero di elementi di fatto e di parametri economici e tecnici (che possono raggiungere un numero particolarmente significativo), senza che sia possibile valutare, misurare o quantificare ciascuno di tali elementi (considerato singolarmente) rispetto al criterio degli «incentivi appropriati». ( 19 ) Più precisamente, con le sue questioni dalla terza alla nona, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se il diritto dell’Unione applicabile in materia di fissazione delle tariffe imponga alle autorità nazionali di regolazione di utilizzare metodologie specifiche di calcolo delle tariffe, come quelle del costo medio ponderato del capitale («[OSCURATO:PERSONA] of Capital» o «[OSCURATO:PERSONA]»), applicate in ambito finanziario ( questioni terza e quarta ), o se sia possibile discostarsi da tali metodologie ( quinta questione ), porre a confronto il costo del capitale con quello di altre società non regolamentate ( sesta questione ), effettuare modifiche al fine di tener conto dell’inflazione ( settima questione ), nonché prendere in considerazione indicatori specifici dell’attività dei gestori di rete ( nona questione ). Detto giudice si chiede altresì in quale misura sia possibile, per un soggetto indipendente, intervenire nella fissazione del tasso medio di rendimento del capitale in caso di contestazione, da parte del gestore di rete, del tasso proposto dall’autorità nazionale di regolazione ( ottava questione ). ( 20 ) Le tariffe in questione devono essere trasparenti, rispecchiare i costi effettivamente sostenuti dai gestori, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti, ed essere applicate in modo non discriminatorio. Occorre altresì osservare che il regolamento 2017/460, al quale fa riferimento la Commissione nelle sue osservazioni scritte, prevede, al suo articolo 30, paragrafo 1, nell’ambito dell’obiettivo di maggiore trasparenza della struttura tariffaria dei gestori, una serie di informazioni che devono essere pubblicate prima di ciascun periodo tariffario, tra cui, in particolare, «il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo», «i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza» nonché «gli indici di inflazione». Tale regolamento non precisa tuttavia il contenuto di dette nozioni né, in particolare, secondo quali metodi o modalità «il costo del capitale» o «i meccanismi di incentivazione» debbano o possano essere calcolati. In ogni caso, sembrerebbe che, nel caso di specie, l’autorità di regolazione lettone abbia adempiuto gli obblighi derivanti dall’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento adottando la decisione sulla metodologia. ( 21 ) V., per analogia, altri ambiti del diritto dell’Unione come il diritto della concorrenza, per il quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità significativo in materia economica, in particolare, quando effettua analisi economiche prospettiche, nell’ambito, ad esempio, del controllo delle concentrazioni tra imprese in forza del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») ( GU 2004, L 24, pag. 1 ) o nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). V., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa ( C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , punto 94 ), e del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments ( C‑376/20 P , EU:C:2023:561 , punto 82 ), nonché le mie conclusioni nella causa Orlen/Commissione ( C‑255/22 P , EU:C:2024:466 , paragrafo 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 22 ) Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta il valore della compensazione che un investitore deve ricevere in cambio del suo investimento, ossia l’appropriato rendimento dell’investimento. Esso corrisponde alla media ponderata del costo delle due risorse finanziarie di una società, ossia il debito e i fondi propri. Esso può essere calcolato al lordo o al netto delle imposte. Tuttavia, non esiste alcun orientamento analogo nel settore del gas naturale. V., nel settore delle comunicazioni elettroniche, Comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l’infrastruttura esistente nel contesto del riesame da parte della Commissione delle notifiche nazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche dell’UE ( GU 2019, C 375, pag. 1 ). ( 23 ) A tal riguardo, dalle relazioni sulle prassi nazionali di attuazione delle disposizioni del diritto dell’Unione elaborate dal Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) risulta che, tenuto conto del fatto che le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sono organizzate in modo molto diverso da uno Stato membro all’altro, le autorità nazionali di regolazione all’interno dell’Unione hanno utilizzato diversi approcci normativi nell’ambito della fissazione delle tariffe di accesso alle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale. Ciò vale anche per quanto riguarda il calcolo del tasso di rendimento, in quanto i metodi utilizzati a tal riguardo variano da un’autorità di regolazione all’altra. Pertanto, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] costituisca uno dei metodi comunemente utilizzati dalle autorità di regolazione per calcolare il tasso di rendimento dei gestori di rete, non è escluso che una siffatta autorità utilizzi un metodo diverso o che adegui il metodo utilizzato alle esigenze e alle specificità delle reti oggetto di regolamentazione. V., a questo proposito, relazione del Consiglio dei regolatori europei dell’energia, intitolata «Report on [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] 2021», disponibile in lingua inglese sul suo sito Internet (al seguente indirizzo: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/ae4ccaa5-796d-f233-bfa4-37a328e3b2f5). ( 24 ) I gestori di rete, in quanto monopoli (o ex monopoli), detengono regolarmente una posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Spetta quindi a tali gestori non compromettere, con il loro comportamento, una concorrenza effettiva e non falsata sui loro rispettivi mercati. ( 25 ) V. considerando 32 della direttiva 2009/73. ( 26 ) Tenuto conto delle osservazioni scritte presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], appare che l’ottava questione pregiudiziale sia originata dalla perizia che tale società ha richiesto alla KPMG Baltics AS, una società di revisione e consulenza specializzata in particolare in economia e finanza, al fine di valutare l’impatto del tasso medio di rendimento del capitale fissato dall’autorità di regolazione lettone. ( 27 ) V., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (Trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73) ( C-718/18 , EU:C:2021:662 , punto 109 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 715/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris