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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32393/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 6190 / 20 1 7 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], N. 18 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 28 4 / 201 6 della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositatail 20 settembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rimborso della differenza fra l'importo corrispondente al proprio credito Irpef per l'anno 2002 e quello pari all'imposta calcolata per l'anno medesimo, con riferimento al trattamento fiscale, per “tassazione separata”, del residuo attivo derivante dalla liquidazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., delle cui quote il contribuente era nudoproprietario .

Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il predetto lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che respinse il ricorso.

2. Il successivo appello proposto dalcontribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.

La C.T.R. ritenne che il Locatelli, in quanto nudo proprietario delle quote di partecipazione, non avesse diritto alle somme attribuitegli in esito alla liquidazione, quantomeno per quella parte (la più consistente) del residuo attivo derivante dalla liquidazione costituito da utili non in precedenza distribuiti.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate.

In esito all’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata all’odierna udienza onde consentirne la trattazione congiunta con i procedimenti nn.r.g. 11932/2017 e 26069/2021.

Considerato che:

1. Con l’unico, articolato motivo di ricorso i l contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.

2. Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto.

Si tratta , per vero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato.

La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 6190 / 20 1 7 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], N. 18 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 28 4 / 201 6 della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], depositatail 20 settembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rimborso della differenza fra l'importo corrispondente al proprio credito Irpef per l'anno 2002 e quello pari all'imposta calcolata per l'anno medesimo, con riferimento al trattamento fiscale, per “tassazione separata”, del residuo attivo derivante dalla liquidazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., delle cui quote il contribuente era nudoproprietario . Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il predetto lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che respinse il ricorso. 2. Il successivo appello proposto dalcontribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe. La C.T.R. ritenne che il Locatelli, in quanto nudo proprietario delle quote di partecipazione, non avesse diritto alle somme attribuitegli in esito alla liquidazione, quantomeno per quella parte (la più consistente) del residuo attivo derivante dalla liquidazione costituito da utili non in precedenza distribuiti. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. In esito all’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata all’odierna udienza onde consentirne la trattazione congiunta con i procedimenti nn.r.g. 11932/2017 e 26069/2021. Considerato che: 1. Con l’unico, articolato motivo di ricorso i l contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società. 2. Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto. Si tratta , per vero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato. La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazio
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