CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la missiva a firma dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 629 cod. pen., è assolutamente generico ed assertivo, oltre che manifestamente infondato, tenuto conto dell'entità del danno e delle modalità particolarmente allarmanti della condotta criminosa, come accertato da entrambe le sentenze di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito, perché aspecifico, in quanto solo apparentemente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che a pagina 5 dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto consumata l'estorsione di cui al capo b), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato; considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 febbr