CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 02364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30215/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -controricorrente – nonchécontro ITALFONDIARIO S. p .A. , [OSCURATO:PERSONA] di PUGLIA e BASILICATA Soc.coop. p.A. -intimati - Avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATAdi TARANTO n. 103/2020 depositata i l dì 11/03/2020 . R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione, svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Mediocredito del Sud S . p . a . instaurava una procedura di espropriazione immobiliare , rubricata al n. 555 anno 1996 del r.g.e. del Tribunale di Taranto, in forza di un contratto di finanziamento ipotecario per atto notarile, stipulato il 21/12/1992, su cui era stata apposta formula esecutiva, stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]. con la A zienda Jonica p er l a Valorizzazione d ei Prodotti d el Mare (d ’ ora in seguito: AJVAM ) S.p.a., per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato fideiussione per la somma di lire due miliar d i e cinquecento milioni ( £ 2.500.000.000); il credito venne erogato per un (solo) miliardo di lire; tutte le rate rimasero insolute e l ’ istituto mutuante non erogò il residuo montante e avvalendosi della decadenza dal beneficio del termine risolse il contratto. Il pignoramento aveva ad oggetto tutti gli immobili di proprietà del Macripò e quelli di altri cinque soggetti, non interessati alla presente controversia. Nella procedura immobiliare intervenivano la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e [OSCURATO:PERSONA].coop. p.a. in forza di due decreti ingiuntivi non opposti. Nel corso del tempo si verific a rono fusioni societari e degli istituti di creditoprocedente ed intervenuti e cessioni dei crediti . [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.,e deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente (originario e di quello succeduto nel credito) e dei creditori intervenuti; la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia della procedura esecutiva stante la carenza di un titolo idoneo; la mancanza di valide procure alle liti dei difensori dei creditori costituiti e del potere rappresentativo; l’illegittimità e la R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. Valle nullità della procedura esecutiva, per violazione dell ’ art. 474 c od. proc. civ., e , infine , l ’ illegittimità dell ’ ordinanza di vendita per carenza dell’avviso a tutte le parti. Si costituivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. , quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a sua voltacessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., e la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e BasilicataSoc. coop. p.a. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 145 del 2017,rigettava l’opposizione. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello,affidandosi a undici motivi. Nel giudizio d’impugnazione di merito si costituiva soltanto [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] ti sation S.r.l., che chiedeva il rigetto dell’appello, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. p. a.rimaneva contumace. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , con sentenza n. 103, del 11/03/2020, ha rigetta to l ’ appello d i [OSCURATO:PERSONA] e ha condanna to l ’ appellante al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio. Avverso detta sentenza della c orte territoriale r icorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando undici motivi d’impugnazione. Resiste, con controricorso, la sola doValue S.p.A., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA]. r . l. ItalfondiarioS.p.a., quale cessionario di castello [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il solo ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presenta profili di aspecificità, che tuttavia, non conducono, in una valutazione partita delle censure, a una valutazione di radicale inammissibilità, così come, in altra controversia pure proposta dal Macripò , già avvenuto (Cass. n. 23168 del 25/07/2022). Il ricorrente, a mezzo dei motivi di ricorso, censura come segue la sentenza della Corte territoriale. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge degli artt. 615- 616, 474, 475 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, c omma 1, n.3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte d ’ Appello avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza del titolo esecutivo, poiché privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c od. c iv. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc. c iv. La c orte d ’a ppello ha applicato erroneamente al caso di specie l’art. 2504 bis c od. c iv . Il ricorrente sostiene che non avrebbe trovato applicazione alle fusioni e successioni antecedenti le modifiche del 2004. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 , 116 c od. p roc. c iv. , nonché dell ’ art. 2714 c od. c iv. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta il fatto che né il tribunale né la corte territoriale avrebbero ordinato l’esibizione degli originali, o copie conformi, della certificazione dell’atto di fusione. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia la violazione e( o ) falsa applicazione degli artt. 110, 111, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. p roc. c iv. Il ricorrente assume l’errata ricostruzione delle vicende successorie da parte della corte territoriale, che ha posto alla base del suo ragionamento R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. Valle atti notarili mai prodotti in giudizio, inoltre, la corte ha errato nel considerare «provata»la cessione dei crediti. Con il quinto motivo si denunzia la violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, c omma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente assume essere stato violato il principio dell’onere della prova in quanto a causa della contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è mancata la prova documentale del diritto di proseguire la proceduraesecutiva immobiliare viziata. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. p roc. c iv. , 2714 c od. civ, 106, n. 4 legge not . in relazione all ’ art. 360, c omma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta il fatto che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’invalidità della procura rilasciata in uno stato estero. Con il settimo motivo si denunzia la violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 499 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La c orte d ’a ppello ha errato nel non aver rigettato l’istanza, avanzata da parte di tutti gli istituti di credito (originari, succeduti), di intervenire nella procedura esecutiva. Con l’ottavo motivo si denunzia l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art.112 cod. proc. civ. sull’eccezione di mancata applicazione degli artt. 81, 475, 479 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, c omma 1, n. 4 cod. proc. civ. L ’ istituto di credito non poteva procedere al pignoramento, poiché non era titolare del titolo esecutivo. Con il nono motivo si denunzia l’omessa pronuncia ancora ai sensi dell’art.112 e 161 cod. proc. civ. sull ’ eccezione di carenza di rappresentanza processuale attiva e ius postulandi dell ’ istituto di credito in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] il decimo motivo si denunzia l’omessa pronuncia sull’inefficacia della fideiussione, prescrizione ed interessi anatocistici in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Con l’undicesimo motivo il ricorrente affe rma la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La c orte territoriale ha ingiustamente condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali, invece dicompensarle. Il ricorso, esaminato nelle sopraesposte censure, è in parte inammissibile e in parte infondato. Le censure di cui ai motivi dal prim o a l sett imo risultano sono coperte dal giudicato di cui a Cass. n. 18074 del 5/07/2019 (oggetto di massimazione, sul punto della produzione e mancato disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, in [OSCURATO:PERSONA]. 654564 - 01) , avverso la quale era stata proposta impugnazione in revocazione, pure rigettata da Cass. n. 32132 del 5/11/2021 , così in ordine ad ess a non vi è più alcuna sollecitazione critica utilmente prospettabile. L’ottavo motivo contesta vizi formali e, quindi, la sentenza del Tribunale di Taranto avrebbe dovuto essere immediatamente gravata con ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 e 618, comma 3, cod. proc. civ. ; i l mezzo è, pertanto, inammissi bile perché tratta di questioni di opposizione agli atti esecutivi per le quali non era, quindi, ammissibile l’appello. Il nono motivo è infondato per avere la c orte d ’a ppello , affermato l’idoneità della procura alle liti e pertanto spettava al Macripò contestare adeguatamente i documenti prodotti, come da giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 08987 del 15/05/2020 Rv. 657935 -01) « La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. Valle rappresentante dell’ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l’onere di fornire la prova contraria.», coerentemente richiamata dalla controricorrente nel proprio atto difensivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha, sul punto, articolato alcuna istanza istruttoria nelle fasi di merito , o, quantomeno, tanto non risulta dall’esposizione della censura. Il decimo motivo, concernente la prestazione della fideiussione da parte del Macripò e a favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonché il computo degli interessi, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza anche sulla formulazione dell ’ opposizione all’esecuzione fin dall’atto introduttivo del giudizio in primo grado , non risultando richiamato in termini adeguati il detto atto di opposizionee restando inammissibili, nelle opposizioni esecutive, i motivi dispiegati successivamente (per tutte: Cass. ord.06/04/2022, n. 11237, ove altri riferimenti). L’undicesimo motivo, in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite in appello , è pure esso inammissibile, in quanto la compensazione delle spese di lite rientra nell’ambito del potere discrezionaledel giudice di merito, che deve motiva re nelle ipotesi in cui ritenga di compensare le spese ma non anche quando non ritenga che sussistano i presupposti per la loro compensazione (come da orientamento risalente, e immutato, di questa Corte: Cass. n. 17450 del 31/07/2006 Rv. 592018 -01). Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] risultano, a seguito dello scrutinio condotto, tutte inammissibili o infondate. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di doValue S.p.a, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; nulla per spese per la [OSCURATO:SOCIETA]. e R.G.n. 30215/2020 Ad. 14/12/2022; estensore: C. Valle per la [OSCURATO:PERSONA] di Piglia e [OSCURATO:PERSONA]. coop. p.a. , in quanto essesono rimast e intimat e . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza del rigetto del ricorso , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrentedoValue S.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,