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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2024

Cassazione n. 06737/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 27/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati a [OSCURATO:PERSONA], tratta in arresto a fini estradizionali in relazione al mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Meknes (Marocco) il 7 febbraio 2024.

2. Ha proposto ricorso l'estradanda con un unico motivo, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 715, 716 274, 275 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga per non avere l'istante dato prova del proprio radicamento sul territorio italiano, così indebitamente ponendo a carico dell'estradanda l'onere di provare il presupposto legittimante la adozione della misura cautelare nei suoi confronti.

Il giudizio prognostico in ordine al percolo di fuga è stato inoltre fondato su erronei presupposti, in mancanza di elementi specifici, rivelatori di una vera propensione e di una effettiva possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradanda.

Per contro, alla stregua della documentazione prodotta, la Corte di merito avrebbe dovuto evincere la prova del radicamento, posto che il figlio della Ramhaoui è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2005 e ha la cittadinanza italiana.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. L'indagata ha chiesto la revoca della misura cautelare cui è sottoposta a fini estradizionali, sicché non ha pregio il rilievo difensivo che sia stato posto a suo carico l'onere di dare conto della sola esigenza cautelare - il pericolo di fuga — che legittima l'adozione della misura, in quanto già vagliato, tale presupposto, in sede di prima applicazione.

Deve poi considerarsi che, secondo i principi enunciati da questa Corte di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta stessa si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina .11 una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez.

U, n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224613 — 01).

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione "de libertate" che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando "rebus sic stantibus".

3. Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l'istanza di revoca era fondata sulla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, che la difesa aveva argomentato dal suo radicamento quasi trentennale in Italia, e ha evidenziato che il preteso radicamento era tutt'altro che documentato, atteso che: a) il contratto di lavoro allegato risale al 2024 e ha la durata di un solo mese; b) il certificato di stato di famiglia non è conferente perché non dimostra la risalenza della composizione familiare e della residenza in esso indicata.

4. Deve considerarsi al riguardo che l'art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità del provvedimento impugnato al solo vizio di violazione di legge, sicché è deducibile in questa Sede la sola mancanza o la mera apparenza della motivazione (tra le moltissime, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Dunque, ogni rilievo volto a censurare le ragioni logico giuridiche della decisione, così come esposte, resta inammissibile, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente, perché esente da incongruenze logiche radicali.

Ma, anche a prescindere da tali considerazioni, si è all'evidenza sollecitata in questo ambito la rivalutazione di un parametro, ossia il pericolo di fuga - che il forte radicamento sul territorio renderebbe meramente ipotetico - già apprezzato in sede genetica, ai fini della prima applicazione della cautela, assumendosene l'insussistenza, e ciò senza addurre elementi di apprezzamento sopravvenuti, in aperto contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni Unite, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], innanzi richiamata.

4. Alla conseguente inammissibilità del ricorso accede, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 27/09/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Torino ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati a [OSCURATO:PERSONA], tratta in arresto a fini estradizionali in relazione al mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Meknes (Marocco) il 7 febbraio 2024. 2. Ha proposto ricorso l'estradanda con un unico motivo, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 715, 716 274, 275 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga per non avere l'istante dato prova del proprio radicamento sul territorio italiano, così indebitamente ponendo a carico dell'estradanda l'onere di provare il presupposto legittimante la adozione della misura cautelare nei suoi confronti. Il giudizio prognostico in ordine al percolo di fuga è stato inoltre fondato su erronei presupposti, in mancanza di elementi specifici, rivelatori di una vera propensione e di una effettiva possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradanda. Per contro, alla stregua della documentazione prodotta, la Corte di merito avrebbe dovuto evincere la prova del radicamento, posto che il figlio della Ramhaoui è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2005 e ha la cittadinanza italiana. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. L'indagata ha chiesto la revoca della misura cautelare cui è sottoposta a fini estradizionali, sicché non ha pregio il rilievo difensivo che sia stato posto a suo carico l'onere di dare conto della sola esigenza cautelare - il pericolo di fuga — che legittima l'adozione della misura, in quanto già vagliato, tale presupposto, in sede di prima applicazione. Deve poi considerarsi che, secondo i principi enunciati da questa Corte di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, la definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", purché la richiesta stessa si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione "de libertate" che determina .11 una preclusione endoprocessuale sul punto (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224613 — 01). Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l'eventuale decisione definitiva sulla questione "de libertate" che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall'estradando "rebus sic stantibus". 3. Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto che l'istanza di revoca era fondata sulla dedotta insussistenza del pericolo di fuga, che la difesa aveva argomentato dal suo radicamento quasi trentennale in Italia, e ha evidenziato che il preteso radicamento era tutt'altro che documentato, atteso che: a) il contratto di lavoro allegato risale al 2024 e ha la durata di un solo mese; b) il certificato di stato di famiglia non è conferente perché non dimostra la risalenza della composizione familiare e della residenza in esso indicata. 4. Deve considerarsi al riguardo che l'art. 719 cod. proc. pen. limita la ricorribilità del provvedimento impugnato al solo vizio di violazione di legge, sicché è deducibile in questa Sede la sola mancanza o la mera apparenza della motivazione (tra le moltissime, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Dunque, ogni rilievo volto a censurare le ragioni logico giuridiche della decisione, così come esposte, resta inammissibile, a fronte di una motivazione tutt'altro che apparente, perché esente da incongruenze logiche radicali. Ma, anche a prescindere da tali considerazioni, si è all'evidenza sollecitata in questo ambito la rivalutazione di un parametro, ossia il pericolo di fuga - che il forte radicamento sul territorio renderebbe meramente ipotetico - già apprezzato in sede genetica, ai fini della prima applicazione della cautela, assumendosene l'insussistenza, e ciò senza addurre elementi di apprezzamento sopravvenuti, in aperto contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni Unite, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], innanzi richiamata. 4. Alla conseguente inammissibilità del ricorso accede, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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