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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 24116/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame l'ordinanza del Tribunale di Verona che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Verona in data 29.10.2021 con cui è stato sottoposto a misura cautelare reale l'immobile sito in Lavagno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, fittiziamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ma in realtà riferibile al compagno di costei, [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe acquistato con risorse economiche provenienti dai reati di bancarotta fraudolenta e finanziari (emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute ovvero omesso versamento IVA), contestatigli nelle indagini al centro del presente procedimento, sorto in seguito al fallimento di alcune società del Gruppo societario consortile [OSCURATO:PERSONA] Sco. a r.I., che ha operato dal 2007 al 2017 nel settore dei servizi di logistica, nelle quali l'indagato ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto o di diritto (secondo le indicazioni delle contestazioni provvisorie previste nei capi da 1 a 100).

Secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, l'immobile, di proprietà inizialmente di LB Corporation s.r.I., che lo aveva ricevuto benchè acquistato con risorse del gruppo SICURINT, la dazione delle quali era stata giustificata attraverso un giro di false fatture tra le due realtà economiche, prive di effettiva ragione giuridica, è stato ceduto direttamente a [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia in atti prova di qualsiasi effettivo pagamento effettuato da parte sua; quindi, successivamente, detto immobile è passato in proprietà dell'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e, infine da costei alla nuova compagna di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'attuale ricorrente, che ha acquistato l'usufrutto e, parallelamente la nuda proprietà di esso, senza pagare alcun prezzo né a [OSCURATO:PERSONA] né alla sua ex moglie, oltre ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario gravante sul medesimo bene immobile, nel luglio 2019, pagandone le rate senza avere le necessarie risorse economiche.

2. Ha proposto ricorso la terza interessata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo, volto a contestare la sussistenza del periculum in mora.

Ed infatti, per quanto attiene al fumus commissi delicti, nel ricorso è invece esplicitamente ammesso che possa configurarsi, sia pur all'interno di un primo punto rubricato "Sulla insussistenza del fumus commissi delicti", che probabilmente fa riferimento alla posizione soggettiva della ricorrente, la quale, infatti, non è indagata nel procedimento penale.

Quanto al periculum in mora, la tesi della ricorrente è che la trascrizione della domanda di revocatoria a favore del fallimento (allegata al ricorso) in relazione all'immobile in sequestro, gravato da iscrizione ipotecaria per mutuo volontario, in seguito a transazione tra il fallimento della società fallita LB Corporation, già proprietaria dell'immobile, e la ricorrente, benchè non si indichi se la sentenza è definitiva, nonchè l'iscrizione di ipoteca per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, escluderebbero il rischio che il bene venga alienato in modo opponibile al fallimento, poiché creano un duplice vincolo sul bene sottoposto a sequestro, senza necessità dunque che si dia corso alla cautela reale.

Tanto più che, in virtù della transazione, la ricorrente sta pagando il bene in sequestro al fallimento in ratei mensili corrispondenti all'importo mancante all'attivo fallimentare in forza dell'alienazione dell'immobile, bene che, pertanto, all'esito dei pagamenti, diverrà regolarmente di proprietà della predetta.

3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

4. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., per rispondere alla requisitoria del PG, con cui evidenzia che il punto focale della questione rimessa al Collegio è incentrato sull'autorizzazione del giudice fallimentare di Verona alla transazione delle parti col fallimento LB; la sentenza che ha accolto la transazione ha natura costitutiva ed è destinata a novare il precedente contratto di acquisto.

Il difensore richiama Sez.

U civili n. 30416 del 23/11/2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Torna utile premettere all'esame delle questioni dedotte con i motivi di ricorso, un tema preliminare, patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Qualsiasi analisi delle censure proposte, infatti, deve partire dalla considerazione che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692).

3. Ebbene, la ricorrente, pur censurando le ragioni fondanti del provvedimento impugnato apparentemente anche sotto il profilo della violazione di legge, in realtà svela osservazioni riconducibili al vizio di motivazione, senza tuttavia denunciare carenze o deficit talmente macroscopici da far sì che l'ordinanza del Riesame appaia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza. 3 fr Anzi, il ricorso si dilunga a contestare gli argomenti dell'ordinanza confrontandosi con loro sul piano logico ed aprendo il tema della loro esattezza, proprio perché si tratta di ragioni ben delineate e comprensibili, per quanto avversate dalla ricorrente.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, pertanto, da un lato, l'inammissibilità radicale del ricorso che si muove lungo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali; dall'altro, lo snodarsi logico delle ragioni argomentative del provvedimento impugnato.

Sotto il versante del fumus commissi delicti - che, come si è anticipato, è disorganicamente discusso dalla ricorrente soltanto nella lente del suo coinvolgimento soggettivo nel reato, mentre invece, ai fini della misura, è necessario che la verifica di tale requisito di emanazione del provvedimento ablativo sia incentrata su di un consistente quadro indiziario che consenta di ricondurre l'ipotesi di reato alla condotta dell'indagato e non già del terzo interessato (cfr., sul tema generale, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152) — l'ordinanza impugnata offre saldi argomenti fondanti, basati su specifici elementi indiziari.

Il riferimento è alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di fiducia ed ex fidanzata dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], nonchè alle dichiarazioni dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dai loro racconti emerge con chiarezza che l'immobile è stato acquistato, ristrutturato ed arredato utilizzando risorse provenienti dal gruppo societario SICURINT, la dazione delle quali era stata giustificata attraverso un giro di false fatture tra le due realtà economiche, prive di effettiva ragione giuridica: l'immobile è stato ceduto, poi, direttamente a [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia in atti prova di qualsiasi effettivo pagamento effettuato da parte sua, con le conseguenti ipotesi di reati di bancarotta fraudolenta o di delitti tributari emerse a carico dell'indagato.

Anche il mutuo utilizzato per pagare il bene ha drenato risorse appartenenti alle società del gruppo senza alcuna giustificazione economica: si è già ricostruita la vicenda dei passaggi di proprietà dell'immobile, acquistato mediante la società fallita LB Corporation s.r.I., che, dopo alcuni anni, lo ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] senza pagamento di corrispettivo; le successive cessioni sono state egualmente prive di corrispettivo: l'immobile è passato in proprietà dell'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e, infine da costei alla nuova compagna di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'attuale ricorrente, che ha acquistato l'usufrutto e, parallelamente la nuda proprietà di esso, senza pagare alcun prezzo né a [OSCURATO:PERSONA] né alla sua ex moglie, oltre ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario gravante sul medesimo bene immobile, nel luglio 2019, pagandone le rate senza avere le necessarie risorse economiche.

La base essenziale del provvedimento di cautela reale, dunque, affidabile nei termini anzidetti, non è messa in discussione neppure dalla ricorrente: il bene in sequestro risulta essere il profitto dei reati di bancarotta distrattiva e degli ulteriori reati commessi nel contesto dei fallimenti delle società del gruppo SICURINT.3.2.

Quanto alla sussistenza del periculum in mora, che rappresenta il piano di confronto diretto del ricorso, tale presupposto applicativo del provvedimento cautelare reale è stato già analizzato dall'ordinanza impugnata, poiché anche in sede di riesame erano stati spesi i medesimi argomenti difensivi oggi contenuti nel ricorso proposto al Collegio.

Anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale di Verona si rivela immune da vizi logici, vieppiù da vizi macroscopici, sicchè le ragioni proposte dalla ricorrente risultano inammissibili.

La tesi difensiva è che non vi sarebbe (più) periculum in mora alla luce dell'iscrizione del mutuo ipotecario in favore della banca mutuataria e della transazione stipulata tra la ricorrente e il fallimento LB Corporation, cui è seguita la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dal fallimento, che sta ricevendo le somme pattuite dalla terza intestataria, mediante ratei. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi a tali argomenti — in tutto identici ai motivi di ricorso - ha sostenuto la persistenza del rischio che venga sottratto il bene in sequestro, che costituisce il profitto dei plurimi reati ipotizzati, poichè nè la sua soggezione alla revocatoria fallimentare nè il vincolo derivante dall'ipoteca iscritta in favore della banca mutuataria determinano, quale effetto giuridico, la sua indisponibilità assoluta ovvero la sua "indifferenza" ad atti dispositivi da parte di chi sia tuttora, comunque, il titolare formale di esso.

Il destino giuridico dell'immobile — al netto del provvedimento cautelare - rimarrebbe, invero, in ogni caso, anche nella situazione giuridica descritta dalla difesa, anzitutto, nelle mani del suo titolare, vale a dire la terza intestataria, ancorchè ella stia dimostrando la volontà di sanare la sua incerta situazione patrimoniale mediante la transazione con gli organi fallimentari: infatti, i vincoli reali sul bene non precludono al suo intestatario di modificarlo o trasformarlo e neppure di alienarlo, poiché la vendita di un bene ipotecato non è automaticamente viziata da nullità.

Inoltre, non vi sarebbe neppure certezza sull'effettivo dispiego delle garanzie a salvaguardia del bene da parte dei titolari delle stesse: la tutela della consistenza patrimoniale immobiliare sarebbe comunque dipendente, cioè, dalle iniziative del fallimento o della banca titolare del diritto ipotecario, oltre che consegnata ad eventuali vicende processuali che interessino l'esercizio di tali diritti.

Si è sottolineato, altresì, nel provvedimento impugnato, che l'accoglimento della domanda revocatoria avanzata dal fallimento LB Corporation non ha neppure efficacia reale ma serve soltanto a rendere inopponibile il trasferimento del bene al fallimento, non impedendo, peraltro, l'atto dispositivo (cfr., in tema, Sez. 3 civile, n. 9584 del 12/5/2015, Rv. 635400, che ha evidenziato come l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non abbia effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale.

Vedi anche Sez. 1, n. 17590 del 31/8/2005, Rv. 583034).

Tale asse interpretativo non viene deviato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 30416 del 23/11/2018, Rv. 651808, che la ricorrente richiama nella sua memoria difensiva depositata in vista dell'udienza dinanzi al Collegio.

Infatti, con la citata pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare Caldi là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice), ha natura sì costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo; tuttavia le due azioni revocatorie (quella ordinaria e quella fallimentare) vengono ascritte - in motivazione - ad una comune natura, per la circostanza che entrambe sono preordinate alla funzione di assicurare la tutela conservativa del diritto di credito e, quindi, della garanzia patrimoniale, che viene salvaguardata incidendo non sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia nei confronti del (o dei) creditore(i).

Si ribadisce, dunque, che gli effetti della revocatoria fallimentare non incidono sulla validità degli atti dispositivi eventualmente compiuti ma sulla loro efficacia nei confronti dei creditori.

3.3. Il provvedimento cautelare reale impugnato, pertanto, basato su considerazioni logico-giuridiche analoghe a quelle qui sintetizzate, non sconta affatto quei deficit motivazionali che lo renderebbero sindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma anzi rassicura sulla fondatezza degli argomenti utilizzati per la decisione di conferma del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP e di rigetto dell'impugnazione cautelare.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame l'ordinanza del Tribunale di Verona che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Verona in data 29.10.2021 con cui è stato sottoposto a misura cautelare reale l'immobile sito in Lavagno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, fittiziamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, ma in realtà riferibile al compagno di costei, [OSCURATO:PERSONA], che lo avrebbe acquistato con risorse economiche provenienti dai reati di bancarotta fraudolenta e finanziari (emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute ovvero omesso versamento IVA), contestatigli nelle indagini al centro del presente procedimento, sorto in seguito al fallimento di alcune società del Gruppo societario consortile [OSCURATO:PERSONA] Sco. a r.I., che ha operato dal 2007 al 2017 nel settore dei servizi di logistica, nelle quali l'indagato ha rivestito il ruolo di amministratore di fatto o di diritto (secondo le indicazioni delle contestazioni provvisorie previste nei capi da 1 a 100). Secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, l'immobile, di proprietà inizialmente di LB Corporation s.r.I., che lo aveva ricevuto benchè acquistato con risorse del gruppo SICURINT, la dazione delle quali era stata giustificata attraverso un giro di false fatture tra le due realtà economiche, prive di effettiva ragione giuridica, è stato ceduto direttamente a [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia in atti prova di qualsiasi effettivo pagamento effettuato da parte sua; quindi, successivamente, detto immobile è passato in proprietà dell'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e, infine da costei alla nuova compagna di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'attuale ricorrente, che ha acquistato l'usufrutto e, parallelamente la nuda proprietà di esso, senza pagare alcun prezzo né a [OSCURATO:PERSONA] né alla sua ex moglie, oltre ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario gravante sul medesimo bene immobile, nel luglio 2019, pagandone le rate senza avere le necessarie risorse economiche. 2. Ha proposto ricorso la terza interessata, tramite il difensore, deducendo un unico motivo, volto a contestare la sussistenza del periculum in mora. Ed infatti, per quanto attiene al fumus commissi delicti, nel ricorso è invece esplicitamente ammesso che possa configurarsi, sia pur all'interno di un primo punto rubricato "Sulla insussistenza del fumus commissi delicti", che probabilmente fa riferimento alla posizione soggettiva della ricorrente, la quale, infatti, non è indagata nel procedimento penale. Quanto al periculum in mora, la tesi della ricorrente è che la trascrizione della domanda di revocatoria a favore del fallimento (allegata al ricorso) in relazione all'immobile in sequestro, gravato da iscrizione ipotecaria per mutuo volontario, in seguito a transazione tra il fallimento della società fallita LB Corporation, già proprietaria dell'immobile, e la ricorrente, benchè non si indichi se la sentenza è definitiva, nonchè l'iscrizione di ipoteca per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, escluderebbero il rischio che il bene venga alienato in modo opponibile al fallimento, poiché creano un duplice vincolo sul bene sottoposto a sequestro, senza necessità dunque che si dia corso alla cautela reale. Tanto più che, in virtù della transazione, la ricorrente sta pagando il bene in sequestro al fallimento in ratei mensili corrispondenti all'importo mancante all'attivo fallimentare in forza dell'alienazione dell'immobile, bene che, pertanto, all'esito dei pagamenti, diverrà regolarmente di proprietà della predetta. 3. Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. La ricorrente ha depositato una memoria difensiva, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., per rispondere alla requisitoria del PG, con cui evidenzia che il punto focale della questione rimessa al Collegio è incentrato sull'autorizzazione del giudice fallimentare di Verona alla transazione delle parti col fallimento LB; la sentenza che ha accolto la transazione ha natura costitutiva ed è destinata a novare il precedente contratto di acquisto. Il difensore richiama Sez. U civili n. 30416 del 23/11/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Torna utile premettere all'esame delle questioni dedotte con i motivi di ricorso, un tema preliminare, patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità. Qualsiasi analisi delle censure proposte, infatti, deve partire dalla considerazione che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Ebbene, la ricorrente, pur censurando le ragioni fondanti del provvedimento impugnato apparentemente anche sotto il profilo della violazione di legge, in realtà svela osservazioni riconducibili al vizio di motivazione, senza tuttavia denunciare carenze o deficit talmente macroscopici da far sì che l'ordinanza del Riesame appaia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza. 3 fr Anzi, il ricorso si dilunga a contestare gli argomenti dell'ordinanza confrontandosi con loro sul piano logico ed aprendo il tema della loro esattezza, proprio perché si tratta di ragioni ben delineate e comprensibili, per quanto avversate dalla ricorrente. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, pertanto, da un lato, l'inammissibilità radicale del ricorso che si muove lungo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali; dall'altro, lo snodarsi logico delle ragioni argomentative del provvedimento impugnato. Sotto il versante del fumus commissi delicti - che, come si è anticipato, è disorganicamente discusso dalla ricorrente soltanto nella lente del suo coinvolgimento soggettivo nel reato, mentre invece, ai fini della misura, è necessario che la verifica di tale requisito di emanazione del provvedimento ablativo sia incentrata su di un consistente quadro indiziario che consenta di ricondurre l'ipotesi di reato alla condotta dell'indagato e non già del terzo interessato (cfr., sul tema generale, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152) — l'ordinanza impugnata offre saldi argomenti fondanti, basati su specifici elementi indiziari. Il riferimento è alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], segretaria di fiducia ed ex fidanzata dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], nonchè alle dichiarazioni dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dai loro racconti emerge con chiarezza che l'immobile è stato acquistato, ristrutturato ed arredato utilizzando risorse provenienti dal gruppo societario SICURINT, la dazione delle quali era stata giustificata attraverso un giro di false fatture tra le due realtà economiche, prive di effettiva ragione giuridica: l'immobile è stato ceduto, poi, direttamente a [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia in atti prova di qualsiasi effettivo pagamento effettuato da parte sua, con le conseguenti ipotesi di reati di bancarotta fraudolenta o di delitti tributari emerse a carico dell'indagato. Anche il mutuo utilizzato per pagare il bene ha drenato risorse appartenenti alle società del gruppo senza alcuna giustificazione economica: si è già ricostruita la vicenda dei passaggi di proprietà dell'immobile, acquistato mediante la società fallita LB Corporation s.r.I., che, dopo alcuni anni, lo ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] senza pagamento di corrispettivo; le successive cessioni sono state egualmente prive di corrispettivo: l'immobile è passato in proprietà dell'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e, infine da costei alla nuova compagna di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l'attuale ricorrente, che ha acquistato l'usufrutto e, parallelamente la nuda proprietà di esso, senza pagare alcun prezzo né a [OSCURATO:PERSONA] né alla sua ex moglie, oltre ad accollarsi le rate del mutuo ipotecario gravante sul medesimo bene immobile, nel luglio 2019, pagandone le rate senza avere le necessarie risorse economiche. La base essenziale del provvedimento di cautela reale, dunque, affidabile nei termini anzidetti, non è messa in discussione neppure dalla ricorrente: il bene in sequestro risulta essere il profitto dei reati di bancarotta distrattiva e degli ulteriori reati commessi nel contesto dei fallimenti delle società del gruppo SICURINT.3.2. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, che rappresenta il piano di confronto diretto del ricorso, tale presupposto applicativo del provvedimento cautelare reale è stato già analizzato dall'ordinanza impugnata, poiché anche in sede di riesame erano stati spesi i medesimi argomenti difensivi oggi contenuti nel ricorso proposto al Collegio. Anche sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale di Verona si rivela immune da vizi logici, vieppiù da vizi macroscopici, sicchè le ragioni proposte dalla ricorrente risultano inammissibili. La tesi difensiva è che non vi sarebbe (più) periculum in mora alla luce dell'iscrizione del mutuo ipotecario in favore della banca mutuataria e della transazione stipulata tra la ricorrente e il fallimento LB Corporation, cui è seguita la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dal fallimento, che sta ricevendo le somme pattuite dalla terza intestataria, mediante ratei. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi a tali argomenti — in tutto identici ai motivi di ricorso - ha sostenuto la persistenza del rischio che venga sottratto il bene in sequestro, che costituisce il profitto dei plurimi reati ipotizzati, poichè nè la sua soggezione alla revocatoria fallimentare nè il vincolo derivante dall'ipoteca iscritta in favore della banca mutuataria determinano, quale effetto giuridico, la sua indisponibilità assoluta ovvero la sua "indifferenza" ad atti dispositivi da parte di chi sia tuttora, comunque, il titolare formale di esso. Il destino giuridico dell'immobile — al netto del provvedimento cautelare - rimarrebbe, invero, in ogni caso, anche nella situazione giuridica descritta dalla difesa, anzitutto, nelle mani del suo titolare, vale a dire la terza intestataria, ancorchè ella stia dimostrando la volontà di sanare la sua incerta situazione patrimoniale mediante la transazione con gli organi fallimentari: infatti, i vincoli reali sul bene non precludono al suo intestatario di modificarlo o trasformarlo e neppure di alienarlo, poiché la vendita di un bene ipotecato non è automaticamente viziata da nullità. Inoltre, non vi sarebbe neppure certezza sull'effettivo dispiego delle garanzie a salvaguardia del bene da parte dei titolari delle stesse: la tutela della consistenza patrimoniale immobiliare sarebbe comunque dipendente, cioè, dalle iniziative del fallimento o della banca titolare del diritto ipotecario, oltre che consegnata ad eventuali vicende processuali che interessino l'esercizio di tali diritti. Si è sottolineato, altresì, nel provvedimento impugnato, che l'accoglimento della domanda revocatoria avanzata dal fallimento LB Corporation non ha neppure efficacia reale ma serve soltanto a rendere inopponibile il trasferimento del bene al fallimento, non impedendo, peraltro, l'atto dispositivo (cfr., in tema, Sez. 3 civile, n. 9584 del 12/5/2015, Rv. 635400, che ha evidenziato come l'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non abbia effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale. Vedi anche Sez. 1, n. 17590 del 31/8/2005, Rv. 583034). Tale asse interpretativo non viene deviato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 30416 del 23/11/2018, Rv. 651808, che la ricorrente richiama nella sua memoria difensiva depositata in vista dell'udienza dinanzi al Collegio. Infatti, con la citata pronuncia, le Sezioni Unite hanno chiarito come la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare Caldi là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice), ha natura sì costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo; tuttavia le due azioni revocatorie (quella ordinaria e quella fallimentare) vengono ascritte - in motivazione - ad una comune natura, per la circostanza che entrambe sono preordinate alla funzione di assicurare la tutela conservativa del diritto di credito e, quindi, della garanzia patrimoniale, che viene salvaguardata incidendo non sulla validità dell'atto ma sulla sua efficacia nei confronti del (o dei) creditore(i). Si ribadisce, dunque, che gli effetti della revocatoria fallimentare non incidono sulla validità degli atti dispositivi eventualmente compiuti ma sulla loro efficacia nei confronti dei creditori. 3.3. Il provvedimento cautelare reale impugnato, pertanto, basato su considerazioni logico-giuridiche analoghe a quelle qui sintetizzate, non sconta affatto quei deficit motivazionali che lo renderebbero sindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma anzi rassicura sulla fondatezza degli argomenti utilizzati per la decisione di conferma del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP e di rigetto dell'impugnazione cautelare. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c