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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1988

Cassazione n. 32332/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen. sulla quantificazione della pena, con contestuale rinuncia agli altri motivi di impugnazione, e ridotto, pertanto, la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato) - è inammissibile.

Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugEiri5-0 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen. sulla quantificazione della pena, con contestuale rinuncia agli altri motivi di impugnazione, e ridotto, pertanto, la pena inflitta, ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato) - è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugEiri5-0 2
Sentenza Cassazione n. 32332/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris