CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 08994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/01/202/della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha respinto l'istanza di colloqui in carcere tra il ricorrente e la moglie, alla luce dei pareri negativi espressi dall'Autorità giudiziaria richiedente l'estradizione e dal Procuratore generale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di motivazione e per l'assenza di ipotizzabili esigenze a giustificazione del rigetto dell'istanza. o97 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore ha rinunciato al ricorso, avendo la Corte di appello di Bologna, nelle more, autorizzato i colloqui tra l'estradando e la moglie [OSCURATO:PERSONA] La sopravvenuta rinuncia, conseguente all'autorizzazione a svolgere i colloqui prima negati, rende il ricorso inammissibile per carenza di intesse. Poiché la rinuncia deriva da causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così d