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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 34707/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre per ciascun reato satellite che era stata già stabilita dal Giudice di primo grado, e che tale aumento non era stato oggetto di censure da parte dell'appellante, sicchè la sua estensione anche agli altri ulteriori analoghi reati uniti dal vincolo della continuazione in sede di appello, rende implicito il richiamo alla predetta commisurazione della pena operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la stessa commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 liere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre per ciascun reato satellite che era stata già stabilita dal Giudice di primo grado, e che tale aumento non era stato oggetto di censure da parte dell'appellante, sicchè la sua estensione anche agli altri ulteriori analoghi reati uniti dal vincolo della continuazione in sede di appello, rende implicito il richiamo alla predetta commisurazione della pena operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la stessa commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 liere estensore I
Sentenza Cassazione n. 34707/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris