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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02557/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 391-ter, commi 1 e 3, cod. pen. descritto nel capo B delle imputazioni applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per avere erroneamente applicato la recidiva sebbene tale aggravante non sia stata formalmente contestata dal Pubblico ministero — né nel primo grado di giudizio, né in appello (primo motivo di ricorso) — così violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (secondo motivo di ricorso).[OSCURATO:PERSONA]

1. Nella sentenza impugnata si assume la recidiva, già applicata dal Tribunale, come «sussistente e contestata», sebbene nel capo di imputazione riportato nella sentenza la recidiva non sia formalmente contestata, e si motiva, relativamente a entrambi gli imputati appellanti, circa la non concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla sussistente recidiva.

Tuttavia, il motivo di appello, nel contestare espressamente la applicazione della recidiva, non si duole della sua mancata contestazione formale, che invece, — poiché non pregiudica il diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli (essendo i precedenti penali a lui noti) e produce una nullità non assoluta ma relativa — avrebbe dovuto essere rilevata tempestivamente con un motivo di ricorso in appello (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742), mentre è stata inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 391-ter, commi 1 e 3, cod. pen. descritto nel capo B delle imputazioni applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per avere erroneamente applicato la recidiva sebbene tale aggravante non sia stata formalmente contestata dal Pubblico ministero — né nel primo grado di giudizio, né in appello (primo motivo di ricorso) — così violando il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (secondo motivo di ricorso).[OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza impugnata si assume la recidiva, già applicata dal Tribunale, come «sussistente e contestata», sebbene nel capo di imputazione riportato nella sentenza la recidiva non sia formalmente contestata, e si motiva, relativamente a entrambi gli imputati appellanti, circa la non concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla sussistente recidiva. Tuttavia, il motivo di appello, nel contestare espressamente la applicazione della recidiva, non si duole della sua mancata contestazione formale, che invece, — poiché non pregiudica il diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli (essendo i precedenti penali a lui noti) e produce una nullità non assoluta ma relativa — avrebbe dovuto essere rilevata tempestivamente con un motivo di ricorso in appello (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742), mentre è stata inammissibilmente posta per la prima volta in questa sede (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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