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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1977

Cassazione n. 08713/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16/10/2025, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione e revoca dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 08/09/2025; [OSCURATO:PERSONA] che la prospettazione in diritto addotta dal ricorrente è manifestamente infondato, visto che «la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenann" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc.

Chilelli, Rv. 253784 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] s l- d- g-nsore Il lPresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16/10/2025, con la quale il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione e revoca dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 08/09/2025; [OSCURATO:PERSONA] che la prospettazione in diritto addotta dal ricorrente è manifestamente infondato, visto che «la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo "quoad poenann" e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. (Fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80, comma 2)» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 - 01; analogamente già Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.m. in proc. Chilelli, Rv. 253784 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] s l- d- g-nsore Il lPresident
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