CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 11204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40741/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché la recidiva è stata espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), ancorché il Tribunale sia incorso in errore nel relativo calcolo diminuendo la pena per le circostanze attenuanti generiche nonostante le avesse ritenute equivalenti all'aggravante, in concreto ritenendole prevalenti. Quanto a quest'ultimo aspetto, è corretto quanto sostenuto dalla Corte territoriale, atteso che il giudizio di prevalenza tra le circostanze non elide l'effetto della recidiva stessa con riguardo alla dilatazione dei termini di prescrizione, poiché vi è la specifica disposizione di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11204 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4140/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40741/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40741/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato perché la recidiva è stata espressamente riconosciuta dal giudice di prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado), ancorché il Tribunale sia incorso in errore nel relativo calcolo diminuendo la pena per le circostanze attenuanti generiche nonostante le avesse ritenute equivalenti all'aggravante, in concreto ritenendole prevalenti. Quanto a quest'ultimo aspetto, è corretto quanto sostenuto dalla Corte territoriale, atteso che il giudizio di prevalenza tra le circostanze non elide l'effetto della recidiva stessa con riguardo alla dilatazione dei termini di prescrizione, poiché vi è la specifica disposizione di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M