CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 25835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con ordinanza in data 4.1.2023, il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Catania che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81, 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 (capo 18 dell'incolpazione). 2. L'ordinanza genetica individuava un sodalizio criminoso operante lungo l'asse Calabria - Sicilia per il traffico di ingenti quantitativi di cocaina connotato da continuità e da reciproca collaborazione nonché dal ruolo direttivo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] e sul fronte dei fornitori calabresi dalla posizione di vertice riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare al Miano veniva contestata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cessione di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina cui seguiva da parte del medesimo la destinazione alla rivendita della sostanza stupefacente. Il quadro di gravità indiziaria veniva fondato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già organico al clan [OSCURATO:PERSONA], il quale lo riconosceva in più foto e gli attribuiva l'appellativo di "Piripicchio", sulla ricostruzione di alcuni incontri con il Vinciguerra presso la di lui abitazione sita in via Zuccarelli, avvenuti in data 15 e 21 maggio 2021 nonché sulle conversazioni intercettate tra Bassetta e Condorelli che chiamavano in causa il "Piripicchio" quale destinatario di una fornitura di cocaina e prossimo destinatario di una successiva. Del pari veniva ritenuto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in considerazione dell'imponente entità dei traffici delittuosi e per la connessa esigenza di natura special preventiva, stante il pericolo concreto di reiterazione del reato. Alla luce di tali elementi e dei precedenti penali veniva altresì ritenuta unica misura idonea la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e connesso vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del vizio procedurale denunciato.Si assume che il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per non essere stati trasmessi i verbali da parte del Pubblico ministero neanche in sede di adozione dell'ordinanza genetica, trattandosi di violazione dell'art. 291 cod.proc.pen. risultando la motivazione adottata dal Tribunale del tutto apparente. Con il secondo motivo deduce la carenza e la contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si assume che, oltre alla indubbia valenza sul profilo della gravità indiziaria della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, va altresì rilevato che l'ordinanza impugnata, limitandosi a confutare le censure difensive, non ha esplicitato la gravità indiziaria. Osserva che i fotogrammi relativi agli incontri tra Miano e Vinciguerra (17.5.2021 e 21.5.2021) non connotano in termini di illiceità gli incontri potendo al più rappresentare la dimostrazione di una conoscenza che trae origine da rapporti di parentela. Inoltre l'intercettazione telefonica del 23.5.2021 alle ore 13 e 42 non esplicita il profilo di gravità indiziaria, non potendosi desumere dalla stessa l'acquisto di droga da parte del Miano né che vi sia stato scambio di sostanza né che il destinatario sia stato il Miano. Con il terzo motivo deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si assume che l'ordinanza impugnata é carente in punto di giudizio individuale e sul giudizio di adeguatezza della misura in quanto la motivazione resa involge tutti i presunti acquirenti con il solo generico richiamo ai precedenti penali. Peraltro nel caso di motivazione mancante o priva di autonoma valutazione, il Tribunale del riesame non può integrarla e comunque nella specie detta integrazione é stata compiuta senza mai fornire un'adeguata argomentazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato.Va invero richiamato l'orientamento secondo cui in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, menzionati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un'informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonchè del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare) (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Rv. 277370). L'evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente orientato la finalità originaria del riesame da istituto volto a garantire l'accesso difensivo agli atti, ad istituto ispirato ad una logica di tipo sostanziale finalizzata ad un efficace controllo del Tribunale sulla valutazione degli indizi operata dal giudice cautelare, attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta. In forza di tale orientamento, ormai consolidato, discende la conseguenza che la caducazione della misura non è legata a un mero formalismo, non a generiche deduzioni riguardo all'omessa trasmissione di atti, ma alla denuncia di specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi che alterino l'equilibrio tra le posizioni delle parti in danno dell'indagato: con la conseguenza che assume decisiva rilevanza la "prova di resistenza" del provvedimento restrittivo in riferimento all'ininfluenza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, di elementi non trasmessi rilevanti sulla decisione ovvero di elementi già noti alla difesa (conosciuti o conoscibili). Con specifico riguardo ai verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la costante giurisprudenza di codesta Corte di Legittimità ha chiarito che il P.M. non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del G.i.p. prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità reputando, pertanto, utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia, di cui il P.M. abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio. (Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Rv. 257662; Sez. 2, n. 6367 del 08/02/2012, Rv. 252107e, Sez.6, n. 18448 del 08/04/2016, Rv. 266928) in quanto l'organo dell'accusa è legittimato a selezionare il materiale indiziario da sottoporre al vaglio del giudice, mentre l'obbligo di una trasmissione integrale e completa sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato (Sez. 1, n. 47353 del 25/11/2009, Rv 245636; Sez. 2, n. 12080 del 6/2/2008, Rv 239739). Il contraddittorio, invero, è destinato a svilupparsi sulla valutazione della consistenza e rilevanza degli elementi concretamente presentati e apprezzati dal Gip (sez. 2, n. 6367 del8/2/2012, Rv 26266), chiamato a valutare esclusivamente gli elementi addotti a sostegno della richiesta cautelare. Nella specie, come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, gli stralci dei verbali delle dichiarazioni del Liistro riguardanti il Miano erano riportati sia nella richiesta cautelare del Pubblico Ministero che nella comunicazione di reato della Sezione Antidroga della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Roma. In detti atti erano stati riportati tutti i brani delle dichiarazioni rese dal Liistro nei confronti del Miano nelle diverse occasioni, non essendo revocabile in dubbio la conformità dei passaggi riportati a quelli trascritti nei verbali originali. 2. Il secondo motivo é infondato. Va osservato che con detta censura si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, il ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. In ogni caso, quanto al quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha congruamente e logicamente valutato le dichiarazioni e il valore gravemente indiziante delle puntuali dichiarazioni rese dal collaboratore, riscontrate anche dagli ulteriori esiti investigativi e specificamente dalle videoriprese che documentavano accessi dell'indagato presso l'abitazione del Vinciguerra, nonché dagli esiti delle captazioni all'interno dell'abitazione di via Arzilla. 3. Il terzo motivo é infondato. Il provvedimento impugnato ha fatto un buon governo dei principi più volte affermati da codesta Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. Una volta accertata l'entità dei traffici delittuosi, in ordine a tale ultimo profilo il Tribunale ha conferito peculiare rilievo al fatto che il Miano, peraltro descritto dal Liistro come personaggio particolarmente pericoloso, oltre ad annoverare precedenti penali reiterati e specifici, vanta anche pendenze per reati in tema di stupefacenti nonché per un tentato omicidio e reati in tema di armi, elementi che ragionevolmente nel giudizio del Tribunale ne lumeggiano una indubbia pericolosità sociale tale da supportare il giudizio di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell