CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono reiterativi dei motivi di appello, ai quali la Corte ha fornito corretta ed esaustiva risposta evidenziando che gli imputati sono stati rinvenuti all'interno dell'appartamento abusivamente occupato e si presume lo abbiano invaso per occuparlo, e che l'essere subentrati nella detta occupazione ad altro soggetto che aveva abusivamente occupato non esclude la rilevanza penale della condotta; che non ricorrono i presupposti della scriminante dello stato di necessità poiché l'occupazione si è protratta per lungo tempo; che si tratta di reato perseguibile d'ufficio poiché gli immobili dell'[OSCURATO:PERSONA] popolari sono adibiti a finalità di interesse pubblico, anche dopo l'assegnazione al singolo; che non può trovare applicazione la causa di non punibilità poiché al momento della celebrazione del giudizio i due imputati permanevano nell'appartamento da lungo tempo e la persistenza della condotta illecita, in caso di reati permanenti, risulta ostativa alla dichiarazione di non punibilità della condotta, che la pena è stata determinata in misura molto contenuta ed è stata ritenuta congrua, tenuto conto delle modalità della condotta e della personalità dei due imputati pluripregiudicati. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]