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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38781/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da cagionamento del dissesto con operazioni dolose - in accoglimento del concordato sulla pena, previa rinuncia da parte del Begnini a tutti gli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena, sospendendola alle condizioni di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi, dolendosi della mancata sospensione condizionale della pena accessoria e della sua immotivata commisurazione in conformità alla pena principale, nonché della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite in favore della parte civile che, tuttavia, non era presente nel giudizio di appello, avendo rinunciato alla costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena principale si estende, ope legis, alle pene accessorie, come previsto dall'art. 166 cod. pen., effetto che, quindi, si produce automaticamente, senza che il giudice vi faccia riferimento.

Nel caso di specie, il beneficio è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata senza alcuna specificazione che attinga le statuizioni accessorie. 2.Queste ultime< sono state commisurate, dal giudice di primo grado, alla durata della pena principale, ma non risultano intaccate dal concordato raggiunto, dinanzi alla Corte di appello, dalle parti, che, nell'accordo, non vi fanno riferimento; d'altro canto, in merito alla durata delle pene accessorie fallimentari, dalla sintesi dei motivi di appello, non risulta nemmeno che fosse stato proposto gravame, e, in ogni caso, la Corte ha dato atto della rinuncia a tutti i motivi, ad eccezione di quelli oggetto del concordato.

Poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).

3. Infondata anche la deduzione che afferisce alla supposta condanna alle spese di lite sostenute dalla parte civile nel secondo grado.

La sentenza impugnata ha confermato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado, correlata alla costituzione in giudizio del fallimento, mentre analoga pronuncia non è stata replicata nel giudizio di secondo grado, in cui la parte civile non era presente, non emergendo una rinuncia illimitata e incondizionata della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello, che avrebbe giustificato la revoca della condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile ( Sez. 6, n. 24725 del 01/04/2015, Rv. 264129 ). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e impropria da cagionamento del dissesto con operazioni dolose - in accoglimento del concordato sulla pena, previa rinuncia da parte del Begnini a tutti gli altri motivi di appello, ha rideterminato la pena, sospendendola alle condizioni di legge, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi, dolendosi della mancata sospensione condizionale della pena accessoria e della sua immotivata commisurazione in conformità alla pena principale, nonché della statuizione relativa alla condanna alle spese di lite in favore della parte civile che, tuttavia, non era presente nel giudizio di appello, avendo rinunciato alla costituzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sospensione condizionale della pena principale si estende, ope legis, alle pene accessorie, come previsto dall'art. 166 cod. pen., effetto che, quindi, si produce automaticamente, senza che il giudice vi faccia riferimento. Nel caso di specie, il beneficio è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata senza alcuna specificazione che attinga le statuizioni accessorie. 2.Queste ultime< sono state commisurate, dal giudice di primo grado, alla durata della pena principale, ma non risultano intaccate dal concordato raggiunto, dinanzi alla Corte di appello, dalle parti, che, nell'accordo, non vi fanno riferimento; d'altro canto, in merito alla durata delle pene accessorie fallimentari, dalla sintesi dei motivi di appello, non risulta nemmeno che fosse stato proposto gravame, e, in ogni caso, la Corte ha dato atto della rinuncia a tutti i motivi, ad eccezione di quelli oggetto del concordato. Poiché non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878). 3. Infondata anche la deduzione che afferisce alla supposta condanna alle spese di lite sostenute dalla parte civile nel secondo grado. La sentenza impugnata ha confermato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata in primo grado, correlata alla costituzione in giudizio del fallimento, mentre analoga pronuncia non è stata replicata nel giudizio di secondo grado, in cui la parte civile non era presente, non emergendo una rinuncia illimitata e incondizionata della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello, che avrebbe giustificato la revoca della condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile ( Sez. 6, n. 24725 del 01/04/2015, Rv. 264129 ). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì
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