CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che denuncia la violazione della disposizione di cui all'art.649 cod. proc. pen.. in presenza di condotta unica di evasione. (art. 385 cod. pen.) poiché l'imputato si era allontanato dall'abitazione il 22 aprile 2017 (fatto per il quale aveva già riportata condanna) senza più farvi ritorno fino al 24 aprile 2017, quando veniva arrestato per il fatto di cui al presente processo, è versato in fatto e sollecita alla Corte di legittimità la rivalutazione delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni rese dall'imputato che nel precedente procedimento aveva sostenuto la breve durata del SLIO allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]1ente