CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 27078/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 9660/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 315/2024 , depositata i l 5/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto istanza di correzione di errore materiale, notificata alla controparte in data 24 aprile 2024, dell'ordinanza di questa Corte n. 315/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, nella parte in cui, dopo avere rigettato il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e avere accolto il ricorso incidentale dell'istante, ha deciso nel merito la causa con condanna di controparte al pagamento in favore dell’istante della somma di euro 100.600 e ha liquidato le spese del giudizio di legittimità, ma non ha liquidato le spese dei giudizi di primo e di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza va accolta, dovendosi addebitare l’omissione a mera svista e quindi ad errore materiale ( Cass. sezioni unite n. 16415/2018). Va disposta pertanto, a correzione dell’errore materiale, la liquidazione delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado, seguendo la regola della soccombenza così come stabilito nella motivazione dell'ordinanza n. 315/2024. P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza e dispone che a pag. 17 dell’ordinanza, alla nona riga sia inserita la seguente frase: “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 12.500 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e delle spese del giudizio d’appello, che liquida in euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.” Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza nel testo originale dell’ordinanza n. 315/2024. Così deciso in Roma, nella adunanza cameral