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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20815/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01HW61E9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 0 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione ala condanna per il delitto di evasione, intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione delle generiche e della genericità dei motivi con i quali, in appello, veniva richiesta l'applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Firenze ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 21)00, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01HW61E9 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 0 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di applicazione del beneficio della pena sospesa, in relazione ala condanna per il delitto di evasione, intervenuta con la sentenza indicata in epigrafe. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte delle corrette argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di diniego di applicazione delle generiche e della genericità dei motivi con i quali, in appello, veniva richiesta l'applicazione del beneficio della pena sospesa: la Corte di appello di Firenze ha espresso considerazioni, relative alla gravità della condotta ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, incompatibili con la prognosi di futura astensione dalla reiterazione di reati. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 21)00, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris