CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01GX6UF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi deila decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsaoile, neiie conformi sentenze di merito, dei reati di cu agI artt. 186, comma 7, cod. strada, 187, comma 8, cod. strada e 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che H ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo: 1. erronea applicazione della legge penale, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt: 132 e 133 cod. pen.; 2. erronea applicazione della iegge penale, carenza e manifesta illogicità deila motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni droici dedotto dal ricorrente, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena infLia primo grado, evidenziando come la stessa non potesse essere suscettibile di i..flterori riduzioni, tenuto conto della entità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, gravato di piurimi precedenti penali. • Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nei giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, a cui den:er-mnazione, come nei caso :n esame, non sia frutto di rnero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014a Ferrano, Rv. Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte eli merito ha offerto congrua motivazione a sostegno dei decisunn, ponendo in evidenza !a negativa personalità dell'imputato e la gravità dei fatti; considerato che ;a aiestificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabti :n sede d; :!eqttrnità (cfr. Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/201.6, Rv. 265826 -01:"Ini tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente ilindicazioeie degi; elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché ;n tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. M, Dichiara inammissibile i; ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Drocessta e della comma di Pani tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi 1 26 i-naggic 2026II Cc,,nsgliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMaharosaria [OSCURATO:PERSONA]