CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 2000
Cassazione n. 12563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/2000 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 94/ RG 37143 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato, commesso percorrendo ben 13 chilometri e con puntuale esame delle deduzioni difensive); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2