CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18941/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano, che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione e vizio di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena a seguito della esclusione dell'aggravante contestata- è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio - affermato da questa Corte - secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare ia pena applicata in primo orado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01). Nei caso di specie il giudice ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendolo congruo nonostante l'esclusione delle due aggravanti,alla luce della residua aggravante prevista dall'art. 61 n.7, così rendendo una motivazione congrua ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti correlata al valore della refurtiva, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 dei 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754); [OSCURATO:PERSONA] ci- e 1 terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, ancorando la propria decisione alla gravità, al numero e alla qualità dei precedenti penali oltre che ad una protrazione di uno stile di vita fondato sul crimine per dodici anni, elementi che non hanno consentito di formulare una prognosi positiva quanto al rispetto delle prescrizioni del regime sostitutivo in caso di accoglimento delle richieste del ricorrente, in difetto di una minima emergenza attestante l'inizio di una revisione critica da parte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. La pena base per ii reato contestato ai ricorrente, stante la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 cod. pen., è prevista nel massimo di dieci anni. A seguito degli aumenti previsti ai sensi dell'art. 161 cod. pen, il termine massimo di prescrizione andrà a scadere il 25 dicembre 2029, il reato pertanto nor. è ancora estinto per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissib P.Q.MFrance Cananzi nt.:47,k7 .713.7-3, Micheli 26 s26 .d, .„ Funzion„. [OSCURATO:PERSONA]