CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 04457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24681/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Banco di S. Spirito n. 42, presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA), c.f. DRCGPP58CO2H931L; - intimato - avverso la sentenza n. 2670/39/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 18/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], tenutasi mediante collegamento da remoto in seguito al rinvio a nuovo ruolo disposto nell'adunanza del 5 novembre 2020 al fine di acquisire il fascicolo del giudizio di merito; [OSCURATO:PERSONA] con ricorso di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, anche "il contribuente") impugnò l'iscrizione ipotecaria sui suoi immobili a fronte del mancato pagamento di n. 38 cartelle del valore complessivo di euro 193.490,24; con la sentenza n. 682/2011, la CTP di Napoli accolse il ricorso del contribuente; con la sentenza n. 2670/2015, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, la CTR della Campania rigettò l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d'ora in poi, anche "l'agente della riscossione"); avverso tale sentenza, l'agente della riscossione propose sia ricorso per cassazione, sia ricorso per revocazione dinanzi alla CTR della Campania; con la sentenza n. 8043/2016, la CTR della Campania accolse il ricorso per revocazione e dispose per il giudizio rescissorio la regressione del processo dinanzi alla CTP di Napoli; la CTP di Napoli, con sentenza n. 16852/2017, prodotta agli atti del giudizio e munita di attestazione di passaggio in giudicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure del contribuente in quanto proposto a mezzo di operatore postale privato; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata con il presente ricorso per cassazione non esiste più da quando è stato accolto il ricorso per revocazione spiegato dall'agente della riscossione dinanzi alla CTR della Campania; l'odierno ricorso, pertanto, deve essere definito con una dichiarazione di improcedibilità per cessata materia del contendere; non vi è luogo a pronunciare sulle spese, atteso che l'esito del presente giudizio è stato determinato dall'eliminazione dal mondo giuridico della sentenza impugnata a seguito dell'esperimento di un diverso mezzo di impugnazione dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario; P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. dente Dott. [OSCURATO:PERSONA] bz (