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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15606/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché nei confronti diGRECO FLORINDA, [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026VALLE [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1148/2024,pubblicata in data 23 dicembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i signori [OSCURATO:PERSONA] deducendo di essere creditore del primo, al fine difar accertare la natura di donazione indiretta dell’atto pubblico del 17dicembre 2014, con cui il Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sitonel Comune di Salerno, prevedendo l’attribuzione del diritto diabitazione vita natural durante in favore del [OSCURATO:PERSONA], al prezzo dieuro 452.000,00, somma che le parti contraenti avevano dichiarato diavere versato con un assegno bancario non trasferibile di euro50.000,00 ed a mezzo di due assegni circolari non trasferibili emessiin data 28 novembre 2014 per l’importo di euro 402.000,00.

Chiese,ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la declaratoria di inefficacia dell’attonei propri confronti.Il Tribunale di Salerno accolse la domanda, ritenendo che l’attodispositivo integrasse una donazione indiretta del debitore in favoredella figlia, avendole fornito l’intera provvista necessaria perl’acquisto dell’immobile.Successivamente, la Corte d’Appello di Salerno ha rigettatol’interposto gravame, accertando che l’intero prezzo dellacompravendita era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e che l’attribuzioneNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026patrimoniale da quest’ultimo compiuta non poteva essere altro cheuna donazione indiretta.2.

Avverso la pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.3.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorsoex art. 380-bis cod. proc. civ., all’esito della quale la parte ricorrenteha depositato istanza di decisione.La trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Il controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹nullità dellasentenza, per avere la Corte d’appello fondato il rigetto del gravamesulla mancata dimostrazione dell’incasso delle somme portate daglidimostrazione della trasmissione delle suddette somme al padre,odierno ricorrente››.Si duole che con motivazione errata e contraddittoria la corte dimerito abbia disatteso l’istanza di riapertura della fase istruttoriafinalizzata all’ammissione di c.t.u. tecnico contabile sui conti correntidella [OSCURATO:PERSONA], al fine di verificare la destinazione delledisponibilità finanziarie dalla medesima acquisite con lecompravendite immobiliari documentate in giudizio.Rappresenta, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato agliprovenivano le somme poi utilizzate per l’acquisto dell’immobileoggetto dell’atto dispositivo impugnato, specificando che le sommeNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026incassate erano state prestate, o apprese dal padre, chesuccessivamente gliele aveva restituite quando ne aveva avutobisogno per acquistare l’immobile in contestazione; sostiene,pertanto, che la mancata ammissione di c.t.u. sui conti correnti dellaGreco, al fine di verificare in quale modo erano state utilizzate ledisponibilità finanziarie acquisite con le compravendite immobiliari,integra il vizio denunciato.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàla decisione di disporre CTU è rimessa a valutazione discrezionale delgiudice, il quale è peraltro tenuto a congruamente motivare il rigettodell’istanza di ammissione formulata da una delle parti, dandoadeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretticriteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementirilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattenderel'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che laconsulenza avrebbe potuto accertare (v.

Cass. n. 17399 del 2015;Cass. n. 72/2011; Cass., n. 88/2004; Cass., n. 10/2002; Cass., n.15136/2000; Cass., n. 18358/2023).1.3.

Pertanto, la decisione di non ammettere la c.t.u. va motivataquando quel mezzo istruttorio sia l'unico (o quello determinante) inbase a cui poter decidere la controversia (Cass., n. 17399/ 2015),laddove al di fuori di tale ipotesi il principio secondo cui ilprovvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel poterediscrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede dilegittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudicedeve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su unaquestione tecnica rilevante per la definizione della causa; neconsegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e dicognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comuneNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non puòessere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se lasoluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile insede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass., n. 72/2011).1.4.

Orbene, nella specie la corte territoriale ha motivatoampiamente le ragioni che l'hanno condotta alla ricostruzione deifatti, esaminando tutte le prove offerte in giudizio, cosicché il rigettodella istanza di ammissione di c.t.u. trova giustificazione nellaritenuta sufficienza di quelle prove a formare il convincimentoraggiunto, che sfugge alla contestata contraddittorietà perché scevroda vizi logici.Al riguardo, è opportuno evidenziare che i giudici di merito, dopoavere, in premessa, dato atto che il prezzo pattuito per lacompravendita immobiliare di cui si discute era stato pagato conassegno bancario non trasferibile del 28 luglio 2014 e con dueassegni circolari non trasferibili emessi in data 28 novembre 2014,hanno ritenuto che le prove documentali offerte fornivano la provacontabile che la provvista dei due assegni addebitati sul conto dimomento che: a) il primo assegno era stato pacificamente emesso daLivio Greco; b) dall’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] risultava un saldoiniziale al 1° ottobre 2014 di euro 0,00; c) la prima posta del conto asaldo zero era stato l’accredito di euro 415.000,00 disposto da LivioGreco in data 2 ottobre 2014 e, fino all’addebito dei due assegni indata 28 novembre 2014, non vi erano stati altri accrediti, tanto che ilsaldo finale alla data del 31 dicembre 2014 registrava un credito infavore della correntista di euro 2,00.A fronte della tesi difensiva dell’allora appellante ( e odiernoricorrente ) secondo cui il bonifico non integrava una donazione allafiglia costituendo viceversa l’adempimento di un obbligo diNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026restituzione di somme dalla stessa ricevute, per avere quest’ultimaincassato il prezzo di altre vendite immobiliari che sarebbe statomesso a disposizione del padre affinché questi le investisse e lerestituisse all’occorrenza, la corte territoriale ha posto in evidenza chenon risultava assolto l’onere di allegare ‹‹le operazioni bancarie diprestito dal conto della figlia a quello del padre (sia l’incasso disomme ricavate da vendite immobiliari sul conto della figlia, sia iltrasferimento delle medesime somme dai conti della figlia a quelli delpadre)››.

In mancanza di specifica allegazione e di prova che la figliaavesse messo a disposizione del padre le somme ricavate dallevendite immobiliari, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta dic.t.u., avanzata dall’appellante, reputandola meramente esplorativa,sottolineando altresì che il fatto (documentato) che la figlia avesseprecedentemente venduto degli immobili e ne avesse ricavatodeterminate somme non era di per sé sufficiente a far ritenere chetali somme fossero state prestate al padre e che questi le avesse poirestituite alla figlia.Il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello per negareingresso alla c.t.u. contabile si sottrae al vizio motivazionale dedotto,avendo la Corte d’appello, con argomentazioni adeguate e noncontraddittorie, accertato che la documentazione prodotta consentivadi ritenere raggiunta la prova che l’intero prezzo della compravenditaera stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e che l’attribuzione patrimonialecompiuta con il bonifico del 2 ottobre 2014 non poteva che integraredonazione indiretta in favore della figlia, come tale suscettibile direvocatoria ex art. 2901 cod. civ.La censura rivolta alla sentenza impugnata non si confrontaidoneamente con tale ratio decidendi e, comunque, trascura diconsiderare che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorioin senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellaNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni chenecessitino di specifiche conoscenze.

Ne consegue che il suddettomezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare laparte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindilegittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alladeficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero dicompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti ocircostanze non provati (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8498, Cass.,sez. 6 -1, 15/12/2017, n. 30218).2.

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] -con distrazione in favore deldifensore dichiaratosi antistatario-, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( dicui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;b) della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,Numero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 20 febbraio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché nei confronti diGRECO FLORINDA, [OSCURATO:PERSONA] DINumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026VALLE [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1148/2024,pubblicata in data 23 dicembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio i signori [OSCURATO:PERSONA] deducendo di essere creditore del primo, al fine difar accertare la natura di donazione indiretta dell’atto pubblico del 17dicembre 2014, con cui il Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sitonel Comune di Salerno, prevedendo l’attribuzione del diritto diabitazione vita natural durante in favore del [OSCURATO:PERSONA], al prezzo dieuro 452.000,00, somma che le parti contraenti avevano dichiarato diavere versato con un assegno bancario non trasferibile di euro50.000,00 ed a mezzo di due assegni circolari non trasferibili emessiin data 28 novembre 2014 per l’importo di euro 402.000,00. Chiese,ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la declaratoria di inefficacia dell’attonei propri confronti.Il Tribunale di Salerno accolse la domanda, ritenendo che l’attodispositivo integrasse una donazione indiretta del debitore in favoredella figlia, avendole fornito l’intera provvista necessaria perl’acquisto dell’immobile.Successivamente, la Corte d’Appello di Salerno ha rigettatol’interposto gravame, accertando che l’intero prezzo dellacompravendita era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e che l’attribuzioneNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026patrimoniale da quest’ultimo compiuta non poteva essere altro cheuna donazione indiretta.2. Avverso la pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.3. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorsoex art. 380-bis cod. proc. civ., all’esito della quale la parte ricorrenteha depositato istanza di decisione.La trattazione del ricorso è stata, quindi, fissata in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Il controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹nullità dellasentenza, per avere la Corte d’appello fondato il rigetto del gravamesulla mancata dimostrazione dell’incasso delle somme portate daglidimostrazione della trasmissione delle suddette somme al padre,odierno ricorrente››.Si duole che con motivazione errata e contraddittoria la corte dimerito abbia disatteso l’istanza di riapertura della fase istruttoriafinalizzata all’ammissione di c.t.u. tecnico contabile sui conti correntidella [OSCURATO:PERSONA], al fine di verificare la destinazione delledisponibilità finanziarie dalla medesima acquisite con lecompravendite immobiliari documentate in giudizio.Rappresenta, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato agliprovenivano le somme poi utilizzate per l’acquisto dell’immobileoggetto dell’atto dispositivo impugnato, specificando che le sommeNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026incassate erano state prestate, o apprese dal padre, chesuccessivamente gliele aveva restituite quando ne aveva avutobisogno per acquistare l’immobile in contestazione; sostiene,pertanto, che la mancata ammissione di c.t.u. sui conti correnti dellaGreco, al fine di verificare in quale modo erano state utilizzate ledisponibilità finanziarie acquisite con le compravendite immobiliari,integra il vizio denunciato.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàla decisione di disporre CTU è rimessa a valutazione discrezionale delgiudice, il quale è peraltro tenuto a congruamente motivare il rigettodell’istanza di ammissione formulata da una delle parti, dandoadeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretticriteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementirilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattenderel'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che laconsulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. n. 17399 del 2015;Cass. n. 72/2011; Cass., n. 88/2004; Cass., n. 10/2002; Cass., n.15136/2000; Cass., n. 18358/2023).1.3. Pertanto, la decisione di non ammettere la c.t.u. va motivataquando quel mezzo istruttorio sia l'unico (o quello determinante) inbase a cui poter decidere la controversia (Cass., n. 17399/ 2015),laddove al di fuori di tale ipotesi il principio secondo cui ilprovvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel poterediscrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede dilegittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudicedeve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su unaquestione tecnica rilevante per la definizione della causa; neconsegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e dicognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comuneNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non puòessere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se lasoluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile insede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Cass., n. 72/2011).1.4. Orbene, nella specie la corte territoriale ha motivatoampiamente le ragioni che l'hanno condotta alla ricostruzione deifatti, esaminando tutte le prove offerte in giudizio, cosicché il rigettodella istanza di ammissione di c.t.u. trova giustificazione nellaritenuta sufficienza di quelle prove a formare il convincimentoraggiunto, che sfugge alla contestata contraddittorietà perché scevroda vizi logici.Al riguardo, è opportuno evidenziare che i giudici di merito, dopoavere, in premessa, dato atto che il prezzo pattuito per lacompravendita immobiliare di cui si discute era stato pagato conassegno bancario non trasferibile del 28 luglio 2014 e con dueassegni circolari non trasferibili emessi in data 28 novembre 2014,hanno ritenuto che le prove documentali offerte fornivano la provacontabile che la provvista dei due assegni addebitati sul conto dimomento che: a) il primo assegno era stato pacificamente emesso daLivio Greco; b) dall’estratto conto di [OSCURATO:PERSONA] risultava un saldoiniziale al 1° ottobre 2014 di euro 0,00; c) la prima posta del conto asaldo zero era stato l’accredito di euro 415.000,00 disposto da LivioGreco in data 2 ottobre 2014 e, fino all’addebito dei due assegni indata 28 novembre 2014, non vi erano stati altri accrediti, tanto che ilsaldo finale alla data del 31 dicembre 2014 registrava un credito infavore della correntista di euro 2,00.A fronte della tesi difensiva dell’allora appellante ( e odiernoricorrente ) secondo cui il bonifico non integrava una donazione allafiglia costituendo viceversa l’adempimento di un obbligo diNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026restituzione di somme dalla stessa ricevute, per avere quest’ultimaincassato il prezzo di altre vendite immobiliari che sarebbe statomesso a disposizione del padre affinché questi le investisse e lerestituisse all’occorrenza, la corte territoriale ha posto in evidenza chenon risultava assolto l’onere di allegare ‹‹le operazioni bancarie diprestito dal conto della figlia a quello del padre (sia l’incasso disomme ricavate da vendite immobiliari sul conto della figlia, sia iltrasferimento delle medesime somme dai conti della figlia a quelli delpadre)››. In mancanza di specifica allegazione e di prova che la figliaavesse messo a disposizione del padre le somme ricavate dallevendite immobiliari, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta dic.t.u., avanzata dall’appellante, reputandola meramente esplorativa,sottolineando altresì che il fatto (documentato) che la figlia avesseprecedentemente venduto degli immobili e ne avesse ricavatodeterminate somme non era di per sé sufficiente a far ritenere chetali somme fossero state prestate al padre e che questi le avesse poirestituite alla figlia.Il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello per negareingresso alla c.t.u. contabile si sottrae al vizio motivazionale dedotto,avendo la Corte d’appello, con argomentazioni adeguate e noncontraddittorie, accertato che la documentazione prodotta consentivadi ritenere raggiunta la prova che l’intero prezzo della compravenditaera stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] e che l’attribuzione patrimonialecompiuta con il bonifico del 2 ottobre 2014 non poteva che integraredonazione indiretta in favore della figlia, come tale suscettibile direvocatoria ex art. 2901 cod. civ.La censura rivolta alla sentenza impugnata non si confrontaidoneamente con tale ratio decidendi e, comunque, trascura diconsiderare che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorioin senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nellaNumero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni chenecessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddettomezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare laparte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindilegittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alladeficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero dicompiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti ocircostanze non provati (Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8498, Cass.,sez. 6 -1, 15/12/2017, n. 30218).2. All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] -con distrazione in favore deldifensore dichiaratosi antistatario-, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: a) delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( dicui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;b) della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condannail ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,Numero registro generale 5317/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 15606/2026Data pubblicazione 21/05/2026se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il 20 febbraio 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]
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