CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2251/2019 R.G. proposto da A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9954/2017 depositata i l 23/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società “A Livella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con cinque motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, con i quali l’Agenzia delle entrate di Vallo della Lucania aveva imputato alla società un maggior reddito di impresa per ciascuna annualità, derivante dalla mancata fatturazione di servizi funebri e relative lapidi da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex socio la cui formale esclusione dalla società veniva contestata, sotto un profilo sostanziale, da parte dell’Ufficio. 2. In particolare, l’Agenzia delle Entrate rilevava che, di fatto, la struttura societaria non aveva subito alcuna concreta variazione, essendo stato il reddito egualmente ripartito tra gli originari quattro soci nella misura del 25% ciascuno, e che le omesse fatturazioni erano riferibili non alla attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], già socio, ma alla società. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale udienza pubblica e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 20924 del 23/07/2025 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli del giudizio di merito, a i fini della verifica del rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, previsto dall'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 5. La causa viene quindi chiamata a decisione all’odierna adunanza, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si dà atto che, con la memoria illustrativa, parte ricorrente ha chiesto disporsi l’interruzione del processo a seguito della avvenuta cancellazione della società “A Livella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” dal registro delle imprese, avvenuta in data 14/05/2024. 1.1. L’istanza non può essere accolta. La cancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interruzione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge. (Cass. Sez. 5, 10/10/2024, n. 26452, Rv. 672670 -01). 1.2. Sempre preliminarmente, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente a tale Agenzia. (Cass. Sez. 5, 26/02/2019, n. 5556, Rv. 652787 -01) 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 7 D.Lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n 4 e 5 c.p.c.», deducendo i ricorrenti la «nullità del procedimento per omessa pronuncia sull’istanza di ordine di esibizione avanzato dalla parte ex art. 210 c.p.c. e rivolto alla documentazione contabile detenuta dal socio escluso [OSCURATO:PERSONA]». 3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c.», lamentando la «omessa pronuncia in riferimento alle contestazioni inerenti la mancata fatturazione delle c.d. lapidi». 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la «Violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 132, n. 4 c.p.c. nonché articolo 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 per le imposte dirette e articolo 54, comma 2, del dpr n. 633/1972 per l’Iva». 5. Con il quarto strumento di impugnazione si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 DPR 600/73 art. 55 DPR 633/72 in relazione all’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia». 6. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la «Violazione artt. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2679 e 2729 del codice civile e art. 39 DPR. 600/73 e art. 54 del DPR 633/72». 7. Preliminarmente, la Corte osserva che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso originario era stato proposto dai tre soci della “A Livella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; che la CTR della Campania, con sentenza depositata il 16/04/2013, aveva rilevato la violazione del contraddittorio, rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la integrazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che, nella prospettazione dell’Agenzia, questi aveva mantenuto la qualità di socio. Si rileva peraltro: che, nella sentenza qui impugnata, i giudici di appello hanno dato atto che «La CTP di Salerno ordinava l’integrazione del Contraddittorio, ed i ricorrenti prontamente ottemperavano a tanto», senza specificare quali siano state le parti del giudizio riassunto avanti ai giudici di primo grado; che la sentenza pronunciata all’esito del giudizio riassunto risulta essere stata impugnata dalla società e dai due soci [OSCURATO:PERSONA] e Miglino, attuali ricorrenti, ma nulla risulta in merito alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA]. 8. Ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, previsto dall'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dell’intero giudizio di merito, ivi compresa la fase relativa al primo giudizio svoltosi avanti alla CTR di Salerno anteriormente alla pronuncia della CTR del 16/04/2013, di annullamento con rimessione al giudice di primo grado. 9. A seguito dell’esame degli atti del merito, va rilevato che il giudizio è stato correttamente riassunto in primo grado da e nei confronti dei litisconsorti necessari, ma che l’appello si è svolto senza la partecipazione del socio [OSCURATO:PERSONA], circostanza pacifica che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. 9.1. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario "originario". 9.2. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472). 9.3. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021). 10. L'accertato difetto di integrità del contradditorio nel grado di appello, rilevabile d'ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania – Sezione staccata di Salerno, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e p