CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : 1. ISIDORIAntony, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludechiedendo l’inammissibilità dei ricorsi ; uditi i difensori l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso; in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino del foro di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma , con sentenza pronunciata il6 luglio 2022, all’esito di giudizio abbreviato, condannava: -[OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni cinquedi reclusione e €. 30.000 di multa (oltre pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, nonché ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90 il divieto di espatrio e ritiro della patente per anni uno), per i reati exartt. 56 cod. pen., 73 comma1, d. P . R . 9 ottobre 1990, n. 309 ( capo C) , ex artt. 110, 81 co mma 2, cod. pen., 73 comma1 e 6 d.P.R. 309/90 ( capo 1) , ex artt . 110 cod. pen., 73 , comma4 e 6, d.P.R. 309/90 (capo 12), ex artt. 110 cod. pen. , 73 co mma 5, d. P . R . 309/90, così riqualificato il fatto di cui al capo 16): penabase per il più grave reato di cui al capo C) , esclus e l'aggravante e l a recidiva, negate le circostanze attenuanti generiche,anni cinque di re clusione e €. 30.000 di multa, aumentata ad anni sette, mesi sei di reclusione e €.45.000 di multa,in misura uguale di mesi diecidi reclusione e €. 5.000 di multa per ciascuna delle altre tre contestaz ioni, infineridotta per il rito abbreviato; - lsidori [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione e €. 40.000 di multa (oltre pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, nonché ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/90 il divieto di espatrio e ritiro della patente per anni uno)per i reati ex art. 56 cod. pen., 73 co.1 d.P.R. 309/90 ( cap i 2 e 3) , ex artt. 11 0 cod. pen. , 73 co . 1 e 6 d.P.R.309/90 ( capo 28) , ex artt . 110 cod. pen. , 73 d.P.R. 309/90 ( capo 32 ), ex artt.110 cod. pen., 73 co . 1 e 6 d.P.R. 309/90 ( capo 35) : p ena base per il più grave reato subcapo 35) anni sette di reclusione e €. 40.000 di multa, negate le circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione con gli altri delitti di anni tre, mesi sei di re clusione e €. 20.000 di multa, ridotta per il rito abbreviato. 2.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe così statuiva: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 0 9 / 10 /20 18 divenuta irrevocabile il 10 /0 7 / 2019, rideterminavala pena in complessivi anni cinque, mesi quattro di reclusione e €. 30.000 di multa, e revocava le pene accessorie di cui all’art. 85 d.P.R. n. 309/90 e quella dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena, sostituiva la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione di anni cinque;nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificati i fatti di cui al capo 32) ai sensi dell'art. 73,comma 5,d.P.R. 309/90 , rideterminava la pena in complessivi anni cinque, mesi dieci di reclusione e €. 30.000 d i multa , revocava le pene accessorie di cui all’art. 85 d.P.R. n. 309/90 (vedi ordinanza di correzione dell’errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Confermava nel resto. 3. Hanno presentato distinti ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3.1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione, anche per travisamento delle prove,con riguardo: -all’affermazione di responsabilità per il capo C),attesa la carenza di elementi sicuramente indiziari di un tentativo punibile nella contestata ipotesi tentata di acquisto di una fornitura di cocaina per il prezzodi circa 116.500 euro (per il quale l’imputato avrebbe fatto da mediatore fra gli acquirenti e [OSCURATO:PERSONA], organizzatore di una trattativa rivelatasi “non affidante”), non seguito tuttavia dalla consegna della droga da parte dei fornitori collegati a Bonfiglio. -all’affermazione di responsabilità in ordine al capo 1), relativo all’acquisto di 20 kg. di hashish, erroneamente rubricato in termini di comma 1, anziché comma 4, dell'art. 73 d.P.R. 309/90, con le conseguenze – in difetto della richiesta correzione –sulla dosimetria della pena fissata in continuazione. -all’affermazione di responsabilità per il capo 12), relativo all’acquisto di un imprecisato quantitativo di hashish da ignoto fornitore(circa 20 panetti dal peso ciascunodi 50 grammi, affidati per il prelievo, il trasporto e la detenzione a tale PellucchiniBruno), pure in assenza di un inequivoco quadro probatorio attestante il coinvolgimento del ricorrente nelfatto contestato; in difetto di dati storici certi e obiettivi circa l’effettiva consistenza della droga, il fatto doveva almeno qualificarsi di lieve entità ex art. 73,comma 5, d.P.R. 309/90 . -all’affermazione di responsabilitàin ordine al capo 16 ) riguardante un’ipotesi di detenzione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente,per il quale era stato incarica to del trasporto il corriere Pellucchini, siccome fondata su considerazioni meramente congetturali. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha altresì denunziato la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo: - all’asserita inosservanza del divieto di reformatio in peius quanto alla misura dell’aumento per la continuazione per il reato satellite di cui al capo 1): il [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare, ritenuto più grave il reato di cui al capo C) aveva applicato per i tre reati satelliti un aumento di pena di mesi diecidi reclusione e €. 5.000 di multa in misura uguale per ciascuno di essi; la Corte territoriale ha riformato la predetta sentenza, fissando, pure in difetto di gravame del pubblico ministero, per ilreato satellite di cui al capo 1) l’aumento di pena di anni uno di reclusione e€. 5.000 di multa. 3.2.Il difensor e di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di mancanza dimotivazione: -in ordine alla affermazione della responsabilità per il delitto di cui al capo 2), presentando le sentenze di merito un comune errore di interpretazione e travisamentodella prova, per effetto della automatica valorizzazione con riguardo al capo 2) di elementi probatori da riferirsi viceversa solo al delittosub3) , benché essi fossero in stretta sequenza diacronica e riconducibili parzialmente al medesimo contesto, riguardante l’asserita partecipazione dell’imputato a due operazioni di tentata importazione di quantitativi di cocaina, risalenti ai mesi di settembre e ottobre 2017, l’una per 12 kg. e l’altra per 1 kg. -in ordine all’affermazione della responsabilità per i delitti di cui a i cap i 28 ) e 32), in mancanza della benché minima prova che oggetto della ipotizzata trattativa fosse davvero dello stupefacente, contenente un qualche principio attivo: censura questa ignorata dai Giudici di appello. -in ordine alla affermazione della responsabilità per il delitto sub capo 35) , in difetto di prova circa il contributo causalmente efficiente della condotta dell’imputato alla consumazione del reato di detenzione di 30grammi di cocaina in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. -in ordine alla mancata derubricazione del delitto sub capo 28 ) in quello di cui all'art. 73,comma 5, d. P.R. n. 309/90 , non essendoci contezza precisa della tipologia e qualità della sostanza, ritenuta apoditticamente destinata a una successiva, ulteriore cessione. -in ordine alla mancata derubricazione del delitto sub capo 35) in quello di cui all’art. 73,comma 5, d. P.R. n. 309/90 , considerato l' oggettivo ammontare del quantitativodi stupefacente. -in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche , attesa la rilevantecesura temporale tra l'epoca dei fatt i contestati e quella della sentenza diappello. -in ordine alla determinazione della pena per i reati satelliti. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare aveva determinato l 'aumento d i pena, per effetto della ritenuta continuazione tra tutti i reati, globalmente, cioè senza specificare la sanzione irrogata in relazione a ciascuno di quelli satelliti.[OSCURATO:PERSONA] te di a ppello h a precisato gli aumenti della pena per ciascuno dei reati satelliti, ma non ha nemmeno accennato alle ragioni dei singoli incrementi, in particolare con riferimento aquelli praticati in relazione ai reati sub capi 2) e 3) , per i quali la pena base, determinata in relazione al delitto sub capo 35), è stata aumentata nella stessamisura di anni uno di reclusione , pur essendo essi di diversa gravità quanto alla tentata importazione di quantitativi di cocaina (12 kg. e, rispettivamente, 1 kg.). 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e, all’esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Osserva innanzitutto il [OSCURATO:PERSONA] che le pur articolate e diffuse censure dei ricorrenti, con riguardo all’affermazione diresponsabilità in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti, si palesano per un verso prevalentemente orientate verso una prospettiva di rilettura nel merito dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo grado e di appello, e per altro verso aspecifiche, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della sentenza impugnata. A ben vedere, con riguardo alle specifiche posizioni dei singoli ricorrenti, i ricorsi ripropongono prevalentemente doglianzegià mosse con i motivi d’appello e disattese da quel [OSCURATO:PERSONA] in ordine al peso probatorio dei dati acquisiti, prospettando sostanzialmente una inammissibile rivisitazioneda parte della Corte di cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento delle conformi decisioni di merito, assistite per contro da una ricostruzione adeguata e immune da vizi logici. In linea generale, risultano invero manifestamente infondati, e per taluni aspetti addirittura sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono,i motivi di ricorso con i quali i ricorrenti hanno contestato – talora nella veste di vizio di violazione della legge penale – la carenza e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, di entrambe le sentenze di merito, le quali si presentano viceversa convergenti nella lettura e nell’interpretazione degli inequivoci contenutidelle plurime conversazioni captate e degli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio della polizia giudiziaria. La Corte territoriale, nell’operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha infatti argomentato in modo adeguato, lineare e immune da vizi logici circa ildisvelamento del reale significato dei colloqui intercettati (peraltro , efficacemente riscontrati da i servizi di osservazione e videosorveglianza e dai verbali di perquisizione, sequestroe arresto), aventi ad oggetto la dinamica del l e illecite attività. In particolare, con riguardo alla prova captativa , va ribadito il principio di diritto per il quale la lettura dei dialoghi captati e l'interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, puntualmente trascritti in motivazione, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che, se – come nel caso in esame – risulta convergente in entrambi i gradi di giudizio e logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U , n. 22471 del 26/ 0 2/2015 , imp. Sebbar, r v. 263715). Orbene, attesa la correttezza delle inferenze tratte dal tenore delle plurime conversazioni intercettate e trascritte nel contesto della ponderosa e analitica motivazione, riscontrate dagli esiti di complesse operazioni investigative di polizia giudiziaria, ne deriva come lineare e logico corollario la palese infondatezza degli assunti difensivi che hanno denunziato la violazione di legge o il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata in punto di prova della responsabilità per le condotte di partecipazione alle contestate condotte criminose. Invero, con specifico riferimento alle diverse posizioni processuali e anche con riguardo al profilo soggettivo, entrambi i giudici di merito hanno concordemente valutat o in maniera non parcellizzata i numerosi elementi di prova, non contraddetti peraltro da alcuna spiegazione alternativa. In linea generale, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata si presenta congruamente e logicamente argomentata nella ricostruzione probatoria delle vicende e nei relativi apprezzamenti di merito, perciò non censurabile per questo aspetto in sede di controllo di legittimità. A ben vedere, i ricorrenti, nel censurare la forma e il peso probatorio dei dati acquisiti, prospettano sostanzialmente una inammissibile rivisitazione da parte della Cassazione degli elementi dimostrativi posti a fondamento della decisione di merito, sorretta viceversa, anche dal punto di vista procedurale, da una ricostruzione solida, adeguata e immune da vizi logici. Vanno, peraltro, presi in esame analiticamente i motivi di ricorso riguardanti le posizioni dei duericorrenti. 2.La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso avanzati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per le contestate fattispecie di reato. 2.1.1. Circa l’ipotesi tentata di cui al capo C), relativa all’acquisto di una partita di cocaina per il prezzo di circa 116.500 euro (per il quale l’imputato avrebbe fatto da mediatore fra gli acquirenti romani e [OSCURATO:PERSONA]), non seguito tuttavia dalla consegna della droga da parte dei fornitori cosentini collegati a Bonfiglio, l’affermazione di responsabilità non consegue affatto a un’erronea e congetturale valutazione delle prove captative. Sono stati,invero, apprezzati gli inequivoci contenuti delle conversazioni intercettate (ampiamente riportate in motivazione) e gli esiti dei servizi di osservazione e monitoraggio della polizia giudiziaria e, sulla scorta del chiaro tenore dei dialoghi intercettati, è stata rimarcata l’effettiva e diretta partecipazione, fin dalle fasi iniziali dell’operazione, dell’imputato – insieme al socio [OSCURATO:PERSONA] – nel ruolo di mediatore nella trattativa, organizzata da [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di una partita di cocaina per il valore di 116.500 euro tra un gruppo romano e i fornitori cosentini collegati a Bonfiglio. L’interesse forte e determinato dell'imputato al recupero del prezzo già corrisposto o in subordine al suo reimpiego in altre forniture, in modo da soddisfare il gruppo dei romani, era dimostrato dagli intensi contatti e incontri tra l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a sollecitare l'impegno assunto dai fornitori a restituire ai finanziatori la somma da costoro già versata. Anche le vicende oggetto del successivo capo 1), relative adun acquisto di droga da destinare in surroga agli acquirenti romani non soddisfatti, dimostrano il pieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], attinto da varie azioni intimidatorie di [OSCURATO:PERSONA], insieme ai suoi familiari e a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò a conferma che l'accordo su tipologia, qualità e prezzo della fornitura era concretamente intervenuto, sì che non poteva affatto parlarsi di meri atti preliminari a una trattativa anziché di tentato acquisto di stupefacente. Al riguardo, occorre ricordare che non configura desistenza,ma tentativo di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, il mancato perfezionamento dell'acquisto di stupefacente a causa, ad esempio, della scars a qualità della sostanza, se, essendo stato già raggiunto l'accordo su quantità, tipologia e prezzo dello stupefacente, le trattative proseguano in vista della ravvicinata conclusione di un accordo avente ad oggetto droga di migliore qualità(Cass. Sez. III, n. 41096 del 30/01/2018, rv. 273961-01). Di qui il corretto giudizio conclusivo circa il carattere concreto, specifico e funzionale del contributoconsapevolmente prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della contestata attività criminosa nel contesto di una trattativa sicuramente seria e affidante. 2.1.2. Strettamente collegati atale vicenda erano i fatti di cui al capo 1) – la cui erronea definizioneai sensi dell'art. 73, comma 1 anziché 4, d.P.R. 309/90 è stata già rilevata e presa in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado(vedi pag. 21 della sentenza di primo grado), senza alcun riflesso quindi sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio –, per i quali appare parimenti privo di pregio il motivo di ricorso concernente l’affermazione di responsabilità. Ilpieno coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'ac q uisto di una partita di 20 kg. di hashish destinat a a [OSCURATO:PERSONA] ( uno de gli acquirenti romani che p retende va la restituzione della somma anticipata per la partita della droga non fornita da Bonfiglio, e che esercita va pressioni, attraverso gravi fo rme di minacce, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari) è stata logicamente desunta dalla partecipazione dell’imputato all'incontro con [OSCURATO:PERSONA], presente anche [OSCURATO:PERSONA], e dalla conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA] in cui i due soci organizzavano la consegna della fornitura a [OSCURATO:PERSONA] : f ornitura che effettivamente avveniva mediante il corriere, tanto che, a seguito di perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], i panetti di hashish venivano rinvenuti e sequestrati.Anzi, alla luce della telefonata di due giornisuccessiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si preoccupavano di come sostenere economicamente la moglie dell'arrestato. 2.1.3. Parimenti privo di consistenza dimostrativa risulta il motivo di ricorso sull’affermazione di responsabilità per il capo 12), relativo all’acquisto di un imprecisato quantitativo di hashish da ignoto fornitore ( 20 panetti dal peso ciascuno di 50 grammi, affidati per il prelievo, il trasporto e la detenzione a Pellucchini). I Giudici di merito hanno,invero,motivatamente argomentato come il quadro probatorio dimostrasse inequivocamente il diretto coinvolgimento del ricorrente nelfatto contestato. S ulla base delle intercettazio ni telefoniche e del monitoraggio della vettura di [OSCURATO:PERSONA] e di quella diPellucchini, si era accerta to il tragitto compiuto da entrambi fino a lla casa d i [OSCURATO:PERSONA] secondo lo schema della "staffetta ”, il costante contatto tenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che veniva avvertito circa le modalità e i tempi del viaggio, accompagnato dal commento di [OSCURATO:PERSONA] circa la buona qualità dellasostanza definita " burro ottimo ". Circa la pretesa difensiva di qualificare il fatto in termini di lieve entità exart. 73,comma 5, d.P.R. 309/90 , la Corte territoriale ha correttamente e logicamente affermato che, sebbene dalle conversazioni nonemergesse con certezza il dato ponderale della sostanza, considerati il contesto criminale e le modalità di esecuzione della condotta in esame , dimostrativa della predisposizione di una attenta organizzazione di persone e mezzi, il fatto non poteva essere inquadrato nella fattispecie lieve. 2.1.4. Anche le contestazioni difensive relative alla condotta addebitata a [OSCURATO:PERSONA] al capo 16) non risultano meritevoli di accoglimento , essendo stati correttamente individuatidai Giudici di merito gli elementi probatori sulla base dei quali può ritener si accertato che l'imputato avesse detenuto presso la propria abitazione un quantitativo di cocaina,del quale facevano parte le due dosi trovate in possesso diPellucchini, incaricato del ritiro di una più larga partita . Q uest'ultimo si era recato presso [OSCURATO:PERSONA] su sollecitazione diRuffa per prelevare ''quelle ruote" e che si trattasse di droga è confermato dal fatto che, fermato all'uscita dallacasa diGiardini, Pellucchini era stato trovato in possesso di due dosi di coca in a. L a circostanza che tali dosi facessero parte di una partita più ampia si ricava dalla intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di due giorni dopo, in cui [OSCURATO:PERSONA] si riferiva alprovvidenziale avvistamento dei Carabinieri e all'atteggiamento da lui tenuto nei confrontidi Pellucchini , al quale avrebbe detto di allontanarsi per poi collocare altrove l’intera partita. Sicché, in conclusione, il giudizio di colpevolezza dell’imputato per i descritti reati appare congruamente e logicamente argomentato in fatto, con un coerente apprezzamento di merito delle acquisite risultanze probatorie, ed è perciò insindacabile in sededi scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. 2.2. Risulta, per contro, fondato il motivo di ricorso col quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato l’inosservanza del divieto di reformatio in peiusquanto alla misura dell’aumento di pena per la continuazione delreato satellite di cui al capo [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare, ritenuto più grave il reato di cui al capo C),aveva applicato per i tre reati satelliti un uguale aumento di pena di mesi dieci di reclusione e €. 5.000 di multa ciascuno (complessivi anni due, mesi sei di reclusione e €. 15.000 di multa). La Corte territoriale ha riformato la predetta sentenza, riducendo complessivamente la pena e però fissando per il reato satellite di cui al capo 1) l’aumento di pena detentiva nella misura (superiore) di anni uno di reclusione(invariata la pena pecuniaria). Trattasi, a ben vedere, di statuizione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di appello in evidente violazione del divieto di reformatio in peiusdi cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata la più favorevole valutazione delprimo giudice sullo specifico punto oggetto di gravame da parte del pubblico ministero (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066 - 01 ; Sez. 2 , n. 22032 del 16/03/2023, Ciavarella, Rv. 284738-01). La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza rinvio, ben potendo questa Corte procedere direttamente alla conseguente rideterminazione della pena detentiva in anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione ( e €. 30.000 di multa, quest’ultima invariata), nei seguenti termini: pena base anni quattrodi reclusione (e €. 20.000 di multa ) per il reato sub C), aumentata di mesi dieci di reclusione (e €. 5.000 dimulta) per il capo 1), mesi nove di reclusione ( e €. 3.000)di multa per il capo 12), mesi tre di reclusione e ( €. 2 . 000 di multa ) per il capo 16), per complessivi anni cinque, mesi dieci di reclusione ( e €. 30.000 di multa), oltrel'aumento a titolo di continuazione per il reato già giudicato con la sentenza Corte di Appello Roma del 9 ottobre 2018 determina to in anni due di reclusione (e €. 15.000 di multa ) ; l a pena detentiva complessivamente inflitta, pari adanni sette, mesi dieci di reclusione ( e €. 45.000 di multa ) , va , infine, ridotta per la scelta del rito ad anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione ( e €. 30.000 di multa, che, come detto, rimane invariata). 3.La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, del pari, manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso avanzati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per le contestate fattispecie di reato. 3.1.1. Con riferimento al reato sub capo 2), i Giudici del merito hanno evidenziato laeffettiva sussistenza di una seria e concreta trattativa per l'acquisto di 12 Kg di cocaina da importare in Italia, tra l'associazione diVitalone, da un lato, e il fornitore colombiano Zambrano, ex compagno di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] , dall'altro, nell’ambito della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suo socio (circostanza che emergeva dalla conversazione riportata a pag. 26-27 della sentenza di primo grado, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], gli diceva che, essendo uscito da poco dal carcere, non aveva disponibilità economiche sufficienti per concludere in proprio la transazione, aggiungendo che il “vecchio” – cioè il [OSCURATO:PERSONA] – era solito rifornirlo di stupefacente a credito, consentendogli un guadagno mensile di 20.000 euro da dividere con l’[OSCURATO:PERSONA]), avrebbero fatto da intermediari. Gli esiti delle captazioni telefoniche e ambientali, della messaggistica scambiata e delle operazioni di monitoraggio delle utenze sono stati adeguatamente valorizzati come dimostrativi della concreta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] allavicenda , pur dopo l'arresto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]) il 6 ottobre 2017e il sequestro di un notevole quantitativo di marijuana . La circostanza che anchedopo il 6 ottobre 2017 le parti avessero continuato le trattativerisulta dimostrata dai contatti di [OSCURATO:PERSONA] (che utilizzava per l’inoltro di sms anche l’utenza nella disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA]) e dalla partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] agli incontri sia con il [OSCURATO:PERSONA](peraltro, presso la sua carrozzeria) che con i fornitori di quest’ultimo.Che poi l'affare non si sia concluso, forse per la mancata disponibilità della provvista dopo l'arresto dei [OSCURATO:PERSONA], non significa affatto che le trattative si fossero arrestateil giorno 6 ottobre 2017 . A riscontro di ciò vi èla vicenda descritta al capo 3), che, in stretta sequenza diacronica e riconducibile parzialmente al medesimo contesto criminale , riguardavauna trattativa per l'acquisto di un solo Kg. di stupefacente, proprio perché il primo acquisto "si era bruciato”. Invero, d al l’inequivoco tenore delle conversazioni registrate e d all'esito dei servizi di osservazione emergeva chiaramente che il 14 novembre 2017 era stato consegnato un campione di cocaina e che era stato versato l'accontodi 14.000 euro (sul totale di 26.000 euro concordato come prezzo della intera cessione) : l'accordo era stato quindi raggiunto, parte del prezzo era stato corrisposto, la droga risultava di gradimento ed era prontaper la consegna, tanto che sia [OSCURATO:PERSONA] che Niko l aev erano nel posto convenuto – [OSCURATO:PERSONA] – in attesa dei colombiani, e che, non avendo avuto conoscenza dell'intervento preventivo della polizia giudiziaria, avevano aspettato a lungo prima di allontanarsi.La serietà dell'affare era ulteriormente dimostrata dalla circostanza che il successivo 27 novembre, avendo Nik o laev appre so dal colombiano la ragione del mancato incontro, veniva da costui invitato a recarsi a Firenze per chiarire l'accaduto. Alla stregua del rappresentato quadro probatorio, appare logica e ineccepibile la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello circa la configurabilità di una “trattativa affidante", idonea e univocamente diretta alla conclusione dell’accordo traslativo, perciò punibile a titolo di tentativo di importazione e acquisto di sostanze stupefacenti (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, rv. 278484- 01),nonché circa il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] – presente nel luogo della consegna col complice [OSCURATO:PERSONA], poi informato da questo circa la positiva evoluzione dei rapporti con i colombiani, interessato ancora all’acquisto di 1 kg. di stupefacente –nell’intera operazione. 3.1.2. Quantoal reato di cui al capo 28), giova innanzitutto evidenziare che il tenore delle conversazioni captate, lette in combinato disposto con quanto emerso in ordine ai rapporti intercorrenti fra gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], non lascia dubbi circa ciò che il [OSCURATO:PERSONA] era andato a ritirare presso l’officina dell’[OSCURATO:PERSONA] il 16 gennaio 2018, come già chiarito dal GUP, con motivazione immune da censure logiche e giuridiche. Invero, l’utilizzo di un linguaggio criptico (dieci pannelli solari), del tutto avulso dal contesto (il [OSCURATO:PERSONA] comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe lasciato i predetti pannelli solari presso l’officina dell’[OSCURATO:PERSONA]), va rapportato al contenuto della conversazione captata in ambientale all’interno dell’auto, dove faceva ritorno il [OSCURATO:PERSONA] dopo essersi recato presso l’officina dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], conversando con [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva accompagnato, faceva riferimento ad un “pacchetto di fazzoletti” e all’opportunità di riporlo “sotto il tappeto”: dunque, alcun riferimentoai pannelli solari, quanto piuttosto ad un qualcosa contenuto in un pacchetto di fazzoletti da occultare sotto il tappetino dell’auto. Ciò chiarito, il coinvolgimento di lsidori alla cessione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] di un campione di 10grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato dalla circostanza che la consegna fiduciaria delcampione era avvenuta in un luogo sicuro , quale era la sua officina, per essere poi ritirato da [OSCURATO:PERSONA], e dal fatto chea [OSCURATO:PERSONA] era nota la natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] , di cui era socio in affari illeciti , come dimostrano le vicende relative ai capi 2) e 3 ) . E, poiché l a consegna aveva riguardatosolo il campione d ella droga oggetto dell’accordo traslativo , finalizzat a tuttavia a un'operazione più ampia di acquisto, appare corretto e logicamente argomentato, in fatto, il rilievo dei Giudici di merito che non era configurabile l'ipotesi –prospettata dalla difesa e oggetto di uno specifico, inammissibile, motivo di ricorso –di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. 3.1.3. Quanto al capo 32),dal dato captativo risulta che dopo la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di "dieci" a un ignoto acquirente, costui veniva invitato a contattare [OSCURATO:PERSONA] (''poi te la vedi con [OSCURATO:PERSONA]''), evidentemente per regolarizzare il pagamento,e dalle stesse conversazioni intercettate risulta con chiarezza che si trattasse di sostanza stupefacente, come correttamente argomentato dalla Corte di Appello con motivazione logica ed immune da contraddizioni (poco prima, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], notando unavolante della polizia, aveva invitato la compagna, che era in auto con lui,a nascondere la sostanza stupefacente, che poi cedeva all’ignoto acquirente, in tasca o in mezzo alle mutande: dunque, si trattava di un oggetto di dimensioni tali da potere essere conservato fra le mutande, di natura illecita, tanto che occorreva nasconderlo alla vista della polizia).Non p otendosi avere contezza della tipologia e qualità della sostanza ceduta si è rit enuto, tuttavia, di riqualificareil fatto ai sensi di cuial comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. 3.1.4. In relazione ai fatti contestati al capo 35), deve osservarsi che il primo giudice aveva circoscritto il concorso dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla detenzione con finalità di spaccio della sola sostanza stupefacente, pari a gr. 30, rinvenuta in data 12 febbraio 2018 in parte sulla persona del [OSCURATO:PERSONA], in parte sulla persona del Fabi e in parte presso via Mechelli, ove il ricorrente si era recato, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], in data 8 febbraio 2018 per occultare la predetta sostanza psicotropa che poi il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Fabi,recuperava, come detto, il successivo 12 febbraio. La Corte di Appello, compulsata dal motivo di impugnazione, ha rinvenuto la condotta concorsuale dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’avere accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] ad occultare la sostanza stupefacente presso il terreno nella disponibilità di quest’ultimo. In particolare, essendosi recati i due coimputati sul posto a bordo di distinte autovetture, la Corte ha tratto la logica conclusione che l’[OSCURATO:PERSONA] avessesvolto il ruolo di staffetta, poiché, se avesse voluto semplicemente accompagnarlo, non ci sarebbe stato bisogno di utilizzare due veicoli diversi. Si tratta, all’evidenza, di una conclusione non solo non manifestamente illogica, ma, al contrario, pertinente rispetto alle risultanze investigative. D’altra parte, nel motivo di ricorso si sono contestati i presupposti di fatto da cui la Corte di Appello avrebbe tratto questa conclusione, nel senso di ritenerli insufficienti a tale fine, ma non si è prospettato il travisamento dell’elemento probatorio sulla base del quale la Corte ha fondato la sua logica deduzione (e cioè la circostanza che i due imputati si fossero recati presso il medesimo luogo a bordo di due diverse autovetture), né si è prospettata un’alternativa spiegazione in grado di inficiare,mostrandone la manifesta illogicità, quella offerta dalla Corte romana. In ogni caso, dal contenuto della conversazione intercettata in data 8 febbraio 2018, e riportata a pag. 42 della sentenza di primo grado, emerge chiaramente il cointeresse dell’[OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sostanza psicotropa che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], stava occultando.Invero, dai dialoghi captati, emergono i commenti di [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità della droga occultata,nonchè il riferimento a d una precedente partita pure gestita da entrambi. Risulta,altresì, corretto e logicamente argomentato in fatto il rilievo della Corte territoriale che non poteva riten ersi fondata l'ipotesi – prospettata dalla difesa e oggetto di uno specifico, pure inammissibile, motivo di ricorso –di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, considerati la tipologia, il quantitativo dello stupefacente sequestrato, pari a 30 grammi di cocaina da cui eranoricavabili circa 150 singole dosi medie, l’inserimentodell’episodio in un contesto criminale più ampio in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], e il sicuro riferimento a pregresse attività criminose di diffusione , non episodic a o occasionale , di sostanza stupefacente destinata anzi a un largomercato. Il fatto non è stato considerato di lieve entità, pur non conoscendosi l’esattoquantitativo detenuto e ceduto, perché s’inseriva in un più vasto traffico illecito di droga e in un’attività di spaccio condott a su larga scalacon sistematicità. In definitiva, il giudizio di responsabilità dell’imputato per tutti i suddetti delitti risulta logicamente e adeguatamente argomentato, in fatto, con un coerente apprezzamento di merito delle acquisite risultanze probatorie ed è perciò insindacabile in sede di controllo di legittimità.Ritiene pertanto il [OSCURATO:PERSONA] che le relative censure difensive siano – tutte – palesemente prive di fondamento e inammissibili, siccome attinenti sostanzialmente al merito delle soluzioni decisorie e per molti versi aspecifiche. 3.2. Il difensore del ricorrente ha formulato, infine, una duplice doglianza in materia di trattamento sanzionatorio, per un verso in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la rilevante cesura temporale tra l'epoca deifatti contestati e quella della sentenza di a ppello , e per altro verso, quanto alla determinazione della pena per i reati satelliti , avendo la Corte territoriale individuatogli aumenti della pena base per ciascuno dei reati satelliti, senza tuttavia indicare le ragioni dei singoli incrementi, in particolare con riferimento aquelli praticati in relazione ai reati sub capi 2) e 3) , per i quali la pena base, determinata in relazione al delitto sub capo 35), è stata aumentata nella stessa misura di anni uno di reclusione , nonostante la loro diversa gravità con riguardo ai quantitativi di cocaina (12 kg. e, rispettivamente, 1 kg.). Va rimarcato che la Corte territoriale, nell’operazione di riduzione complessiva della pena inflitta, ha giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla gravità dei fatti di reato relativi a importanti traffici di droga anche internazionali, in collegamento con personaggi di spicco della criminalità organizzata. E ha fissato gli aumenti a titolo di continuazione nella misura ritenuta congrua di anni uno di reclusione e €. 6 . 000 di multa per entrambi i reatisub capi 2) e 3) – già definiti come diacronicamente e funzionalmente connessi –, oltre mesi seidi reclusione e €. 2 . 000 di multa per il reato subcapo 28) e me si tre di r eclusione e €. 1 . 000 di multa per il reato di cui al capo 32). Di talché, si palesano inammissibili le doglianze attinenti alle soluzioni di merito circa la concreta entità della pena inflitta, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità dei singoli aumenti per la continuazione. Il giudizio di adeguatezza e proporzione del trattamento sanzionatorio, siccome esplicitamente e congruamente argomentato con riferimento fattuale alla particolare gravità delle imputazioni e all’inserimento delle condotte in un allarmante contesto di criminalità deditaal narcotraffico, appare insindacabile in sede di scrutinio di legittimità della sentenza impugnata. D’altra parte, è bene ricordare che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Cass. Sez. VI, n. 44428 del 05/10/2022, rv. 284005-01). 4.In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va parzialmente accolto limitatamente all’entità dell’aumento di pena per la continuazione del reato di cui al capo 1), rideterminandosi la pena detentiva complessiva in anni cinque,mesi due e giorni ventidi reclusione (più la multa, invariata, pari a €. 30.000 ) , con il conseguente e parziale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibileper il resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila, da versarsialla Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente