Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 349/1997
ECLI:IT:COST:1997:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il pretore di Aosta, in giudizi di opposizione promossi ai
sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con due
ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada).
Premette il giudice a quo che l'infrazione contestata riguarda un
veicolo sprovvisto di carta di circolazione, munito di una
provvisoria di tipo "WW", non regolare per la stessa legge francese,
perché proveniente dall'acquirente. L'accertamento della violazione
descritta comporta la confisca del veicolo (art. 93, comma 7, codice
della strada), ma il pretore ritiene che l'automatica applicazione di
tale sanzione violi il principio di ragionevolezza, perché non
consente di discriminare situazioni differenti; vi sarebbe altresì
lesione del canone di ragionevolezza sotto il profilo dell'eccessiva
gravità della sanzione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, nel senso
dell'inammissibilità - perché l'ordinanza non motiverebbe
congruamente sul parametro invocato - e, comunque, della non
fondatezza: il legislatore non ha infatti oltrepassato l'ambito di
discrezionalità che gli compete, e la confisca amministrativa non è
assimilabile a quella penale, dal momento che il ricavato dalla
vendita del veicolo sequestrato è devoluto all'avente diritto,
previa detrazione delle somme corrispondenti alla sanzione pecuniaria
e alle spese di trasporto e di custodia. In ogni caso, la norma
denunciata - conclude l'Avvocatura - trae origine dalla necessità di
impedire la circolazione di veicoli che non siano in regola con le
norme di sicurezza, in particolare quelle sull'omologazione e i
collaudi.
Il pretore di Aosta, con due ordinanze di analogo contenuto che
vanno riunite e decise con unica sentenza, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 93, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione automatica
della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
La questione non è fondata.
Non è pertinente il richiamo alle pronunce di questa Corte sulla
ragionevolezza e proporzionalità della confisca obbligatoria, che
riguardano veicoli privi, sì, della carta di circolazione, ma
immatricolati, e dunque in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente (sentenza n. 371 del 1994) o comunque dotati
di carta di circolazione prorogabile (sentenza n. 110 del 1996). Nel
caso in esame i veicoli confiscati erano provvisti soltanto di una
carta provvisoria proveniente dall'acquirente, non regolare per la
stessa legge francese, secondo quanto risulta dalle ordinanze di
rimessione, sì che non vale la ratio decidendi delle sentenze
menzionate.
Né può trovare accoglimento la richiesta del giudice rimettente
di apprezzare le diverse situazioni, distinguendo l'ipotesi della
circolazione di un veicolo oggettivamente pericoloso, o di cui sia
palese la provenienza delittuosa, rispetto a quella di altri per i
quali sia possibile ottenere l'autorizzazione alla circolazione: per
superare il lamentato "automatismo" sanzionatorio, bisognerebbe
rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni
essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione
amministrativa produca disparità di trattamento. Ma è del tutto
evidente che siffatta pronuncia additiva finirebbe per invadere
l'ambito riservato alla discrezionalità legislativa.
Il giudice a quo accenna, infine, all'eccessiva gravità della
sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata: se tale
controllo di ragionevolezza e proporzionalità è, in via generale,
ammissibile (v. la citata sentenza n. 371 del 1994), è pur vero che
il rimettente non offre, in concreto, elementi a supporto del
ventilato profilo di illegittimità costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Aosta, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]