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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 1992

Cassazione n. 33420/2025

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a seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine al reato di riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte valutato l'istanza di sostituzione della pena detentiva, della cui possibilità non era stato informato.

Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che non aveva formato oggetto dell'accordo sulla pena proposto dal medesimo ricorrente ed accettato nei termini da lui stesso decisi, i quali non prevedevano la richiesta di sostituzione della pena detentiva, la cui possibilità era stata introdotta nell'ordinamento e doveva essere conosciuta al ricorrente indipendentemente dalle sollecitazioni provenienti dall'ufficio.

In tema di "patteggíamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/05/2025 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. rideterminava la sanzione inflitta al ricorrente in primo grado in ordine al reato di riciclaggio. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per non avere la Corte valutato l'istanza di sostituzione della pena detentiva, della cui possibilità non era stato informato. Il ricorso è inammissibile poiché con esso si deduce una questione che non aveva formato oggetto dell'accordo sulla pena proposto dal medesimo ricorrente ed accettato nei termini da lui stesso decisi, i quali non prevedevano la richiesta di sostituzione della pena detentiva, la cui possibilità era stata introdotta nell'ordinamento e doveva essere conosciuta al ricorrente indipendentemente dalle sollecitazioni provenienti dall'ufficio. In tema di "patteggíamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33420/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris