CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 06702/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 1 2 maggio 202 5 in epigrafe,ha confermato la sentenza emessa in data 8 marzo 2023 dal Tribunale di Castrovillari, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, per il reato di cui agli artt. 95 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 4 maggio 2017 al consiglio dell’ordine degli avvocati, nel giudizio di reclamo avverso provvedimento emesso nell’ambito di procedura esecutiva, dichiarato falsamente un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno d’imposta 2015 pari a 7.279,99 a fronte di un reddito imponibile complessivo accertato pari a 19.699,00 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione maturata prima della sentenza della Corte di appello. 3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso èammissibile e fondato. 5. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 -01). 6. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto insorto in materia, hanno recentemente affermato, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n.103, successivamente abrogata dalla legge n. 3 del 2019 e, da ultimo, dalla legge n. 134 del 2021, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 -01). 7. Nel caso in esame, trattandosi di reato commesso il 4 maggio 2017, trova applicazione la disciplina antecedente alla legge 23 giugno 2017, n. 103, per cui il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, ai sensi degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., siccome modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 151. A tale termine, che maturava il 4 novembre 2024, vanno aggiunti 14 giorni di sospensione del corso della prescrizione dal 22/02/2023 al 08/03/2023 conseguente ad un rinvio richiesto dalla difesa che aderiva ad una astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle camere penali. Deve escludersi nel caso in esame la possibilità di aggiungere il periodo di sospensione di giorni 64, conseguente a l rinvio per l'emergenza sanitaria da Covid-19,previsto dal d.l. 17 marzo 2020 n. 18 . Nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, infatti, il procedimento era pendente nella fase delle indagini preliminari e dagli atti non risulta che, in quel periodo, sia decorso un termine rimasto sospeso ai sensi del citato decreto. Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep.2021, Sanna, Rv. 280432 – 02 « In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. (In motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Anche ipotizzando la sospensione del termine di prescrizione per 64 giorni, peraltro, detto termine sarebbe comunque decorso il 21 gennaio 2025, prima della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata il 12 maggio 2025. 8. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così decisoil 16/01/2026 . Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]