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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 07643/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG. 7583-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 325/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 25.2.2021 n. 325/21 aveva dichiarato la propria competenza a decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice aveva valutato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la datrice di lavoro aveva a disposizione due piazzali, uno a Modica ed uno ad Augusta per il parcheggio delle autobotti e che il lavoratore aveva dimostrato di aver giornalmente preso servizio presso il parcheggio di Augusta dove si recava per prelevare l'automezzo, effettuare il carico di carburante , prendere i documenti relativi al trasporto ed infine , a termine della giornata di lavoro, riportare l'automezzo.

Il parcheggio in questione era dunque da considerarsi dipendenza aziendale alla quale fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a trattare la controversia.

Avverso detta decisione la società proponeva ricorso per regolamento di competenza rilevando che il contratto di lavoro era stato stipulato in Messina ove ha sede la società, e che il piazzale, non qualificabile quale dipendenza aziendale, aveva cessato comunque di essere utilizzato allorchè era cessato il contratto di appalto (in data 9.12.2009), cui il contratto di affitto del piazzale era collegato.

Specificava che l'art. 6 del contratto di appalto statuiva, con clausola di risoluzione ipso iure, che, in caso di sua anticipata cessazione rispetto alla scadenza naturale, sarebbe cessato anche il contratto di affitto.

Pertanto poiché era stata comunicata la cessazione anticipata del contratto di appalto in data 11.11.2016, a questa seguiva automaticamente la risoluzione del contratto di affitto.

In applicazione dell'art. 413 co.3 cpc , essendo decorsi più di sei mesi tra la data di risoluzione del contratto di appalto e di Ric. 2021 n. 07583 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- conseguenza di quello di affitto (11.11.2016) e la data di deposito del ricorso (31.8.2017), non era piu' valido il criterio di fissazione della competenza legato alla dipendenza aziendale.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso La procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve ribadirsi il principio secondo cui "La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto.

A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa" (Cass.n. 14449/2019; Cass.n. 24695/2010).

Nel caso in esame risulta accertato che il lavoratore facesse riferimento, quale luogo di lavoro, al parcheggio sito in Augusta, nel quale si recava giornalmente per prelevare l'automezzo, effettuare il carico di carburante , prendere i documenti relativi al trasporto ed infine , a termine della giornata di lavoro, riportare l'automezzo.

Il parcheggio in questione costituiva pertanto una "dipendenza" aziendale.

A tale natura, ai fini della individuazione del giudice competente, non è di ostacolo la circostanza di cessazione del contratto di appalto cui seguiva automaticamente la cessazione del contratto di affitto del parcheggio in questione.

Assume la società ricorrente che il tempo decorso tra la automatica cessazione del contratto di affitto del parcheggio ( seguita alla cessazione del contratto di appalto) in data 11.11.2016 e la proposizione del ricorso da parte del lavoratore, avvenuta il 31.8.2017, essendo superiore ai sei mesi previsti dall'art.413 , co.3 c.p.c„ avesse fatto venir meno il criterio di fissazione della competenza legato alla dipendenza aziendale.

Ric. 2021 n. 07583 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -3- La prospettazione non puo' trovare accoglimento poiché non è risultato dimostrato l'effetto di automatico legame tra contratto di appalto e contratto di affitto.

Si tratta, invero, di contratti stipulati tra parti diverse il cui eventuale "collegamento" avrebbe dovuto essere dimostrato con la allegazione della specifica volontà in tal senso dei contraenti.

Peraltro neppure allegate risultano le condizioni necessarie all'eventuale funzionamento della clausola di risoluzione automatica del contratto di affitto.

A riguardo questa Corte ha chiarito che " In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione" (Cass.n. 26508/2009).

Per le esposte ragioni deve quindi essere rigettato il ricorso proposto e confermata la competenza a decidere del Tribunale di Siracusa, anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara competente a decidere il Tribunale di Siracusa, anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma all'adunanza camerale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG. 7583-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 325/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 25.2.2021 n. 325/21 aveva dichiarato la propria competenza a decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudice aveva valutato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la datrice di lavoro aveva a disposizione due piazzali, uno a Modica ed uno ad Augusta per il parcheggio delle autobotti e che il lavoratore aveva dimostrato di aver giornalmente preso servizio presso il parcheggio di Augusta dove si recava per prelevare l'automezzo, effettuare il carico di carburante , prendere i documenti relativi al trasporto ed infine , a termine della giornata di lavoro, riportare l'automezzo. Il parcheggio in questione era dunque da considerarsi dipendenza aziendale alla quale fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a trattare la controversia. Avverso detta decisione la società proponeva ricorso per regolamento di competenza rilevando che il contratto di lavoro era stato stipulato in Messina ove ha sede la società, e che il piazzale, non qualificabile quale dipendenza aziendale, aveva cessato comunque di essere utilizzato allorchè era cessato il contratto di appalto (in data 9.12.2009), cui il contratto di affitto del piazzale era collegato. Specificava che l'art. 6 del contratto di appalto statuiva, con clausola di risoluzione ipso iure, che, in caso di sua anticipata cessazione rispetto alla scadenza naturale, sarebbe cessato anche il contratto di affitto. Pertanto poiché era stata comunicata la cessazione anticipata del contratto di appalto in data 11.11.2016, a questa seguiva automaticamente la risoluzione del contratto di affitto. In applicazione dell'art. 413 co.3 cpc , essendo decorsi più di sei mesi tra la data di risoluzione del contratto di appalto e di Ric. 2021 n. 07583 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- conseguenza di quello di affitto (11.11.2016) e la data di deposito del ricorso (31.8.2017), non era piu' valido il criterio di fissazione della competenza legato alla dipendenza aziendale. Concludeva per l'accoglimento del ricorso La procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve ribadirsi il principio secondo cui "La competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa" (Cass.n. 14449/2019; Cass.n. 24695/2010). Nel caso in esame risulta accertato che il lavoratore facesse riferimento, quale luogo di lavoro, al parcheggio sito in Augusta, nel quale si recava giornalmente per prelevare l'automezzo, effettuare il carico di carburante , prendere i documenti relativi al trasporto ed infine , a termine della giornata di lavoro, riportare l'automezzo. Il parcheggio in questione costituiva pertanto una "dipendenza" aziendale. A tale natura, ai fini della individuazione del giudice competente, non è di ostacolo la circostanza di cessazione del contratto di appalto cui seguiva automaticamente la cessazione del contratto di affitto del parcheggio in questione. Assume la società ricorrente che il tempo decorso tra la automatica cessazione del contratto di affitto del parcheggio ( seguita alla cessazione del contratto di appalto) in data 11.11.2016 e la proposizione del ricorso da parte del lavoratore, avvenuta il 31.8.2017, essendo superiore ai sei mesi previsti dall'art.413 , co.3 c.p.c„ avesse fatto venir meno il criterio di fissazione della competenza legato alla dipendenza aziendale. Ric. 2021 n. 07583 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- La prospettazione non puo' trovare accoglimento poiché non è risultato dimostrato l'effetto di automatico legame tra contratto di appalto e contratto di affitto. Si tratta, invero, di contratti stipulati tra parti diverse il cui eventuale "collegamento" avrebbe dovuto essere dimostrato con la allegazione della specifica volontà in tal senso dei contraenti. Peraltro neppure allegate risultano le condizioni necessarie all'eventuale funzionamento della clausola di risoluzione automatica del contratto di affitto. A riguardo questa Corte ha chiarito che " In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione" (Cass.n. 26508/2009). Per le esposte ragioni deve quindi essere rigettato il ricorso proposto e confermata la competenza a decidere del Tribunale di Siracusa, anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara competente a decidere il Tribunale di Siracusa, anche sulle spese del presente procedimento. Così deciso in Roma all'adunanza camerale d
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