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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 30338/2026

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ciacon l'ordinanza del 18/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco;lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza delTribunale di Brescia;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quale difensore di RobertoGorla, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

A seguito delle decisioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Venezia il 18 febbraio 2026 e dal Tribunale di Brescia il 23 gennaio2020 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoMartinetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreSantarsiero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il n. 1664/2020 r.g.n.r. e163/2023 r.g. gip.

Venezia e 9205/2015 r.g.n.r. e 122/2020 r.g. mod. 16Brescia.2.

In data 9 settembre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Brescia ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e di altriquindici imputati in relazione a diverse ipotesi di reato di riciclaggio, corruzione ealtro.Nel corso del successivo dibattimento è emerso che nelle indagini era statastralciata e trasmessa ex art. 11, comma 1, cod. proc. pen. alla Procura dellaRepubblica di Venezia la posizione di [OSCURATO:PERSONA], magistrato onorario inservizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia,originariamente iscritta nel registro notizie di reato quale concorrente nel reato inuna ipotesi di riciclaggio.A fronte di tale elemento il Tribunale di Brescia, accolta la questione postasul punto dai difensori degli imputati, con la sentenza emessa in data 23 gennaio2020, ha preso atto che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era statoarchiviato e ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 11, comma 3, cod.proc. pen. e, conseguentemente, ha disposto che gli atti fossero trasmessi allaProcura della Repubblica del presso il Tribunale di Venezia.3.

In data 16 maggio 2025 il pubblico ministero in servizio presso la Procuradella Repubblica del Tribunale di Venezia, pure evidenziando di non condividerequanto indicato dal Tribunale di Brescia in ordine alla competenza del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diVenezia richiesta di archiviazione del procedimento iscritto a carico di FlavioBonfante e altri evidenziando che, in assenza degli atti delle indagini effettuatidalla Procura di Brescia, mai trasmessi nonostante le numerose sollecitazioni,non poteva essere formulata una prognosi in termini di fondatezza o meno dellanotizia di reato a carico degli indagati.4. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Venezia, conprovvedimento del 18 febbraio 2026, ritenuto che la disposta archiviazione dellanotizia di reato inizialmente iscritta a carico del magistrato onorario avevadeterminato il venir meno del criterio speciale di attribuzione di cui all’art. 11,comma 1, cod. proc. pen., ha proposto conflitto di competenza rimettendo gli attia questa Corte.5.

In data 5 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata la competenza delTribunale di Brescia.6.

In data 6 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che siadichiarata la competenza del Tribunale di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La competenza deve essere attribuita al Tribunale di Brescia.2.

Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere delmedesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutoredel conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3.

Il caso in esame, come evidenziato nel ritenuto in fatto, riguardal’operatività dell’art. 11 cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui nel procedimento siaindagato un magistrato ovvero il procedimento sia connesso a uno in cui siaindagato un magistrato.La situazione che si è verificata e che pertanto rileva ai fini della decisione èquella che si determina nella specifica ipotesi in cui il procedimento iscritto neiconfronti del magistrato sia stato archiviato.Sul punto, come pure evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] preliminari diVenezia, si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte nel senso che«ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi aquelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece ladisposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimentoconnesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordinegiudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina ilvenir meno del rapporto di connessione» (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep.2019, D'aloi, Rv. 276314 – 01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, Rv.261080 – 01) «in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis"» (Sez. 6,n. 34125 del 06/07/2023, Massimo, Rv. 285173 – 01).4.

Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce citate, deveessere esclusa l’operatività del criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen. e,applicate le regole ordinarie, deve essere dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo su conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciacon l'ordinanza del 18/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza delTribunale di Brescia;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quale difensore di RobertoGorla, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. A seguito delle decisioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Venezia il 18 febbraio 2026 e dal Tribunale di Brescia il 23 gennaio2020 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoMartinetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreSantarsiero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il n. 1664/2020 r.g.n.r. e163/2023 r.g. gip. Venezia e 9205/2015 r.g.n.r. e 122/2020 r.g. mod. 16Brescia.2. In data 9 settembre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Brescia ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e di altriquindici imputati in relazione a diverse ipotesi di reato di riciclaggio, corruzione ealtro.Nel corso del successivo dibattimento è emerso che nelle indagini era statastralciata e trasmessa ex art. 11, comma 1, cod. proc. pen. alla Procura dellaRepubblica di Venezia la posizione di [OSCURATO:PERSONA], magistrato onorario inservizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia,originariamente iscritta nel registro notizie di reato quale concorrente nel reato inuna ipotesi di riciclaggio.A fronte di tale elemento il Tribunale di Brescia, accolta la questione postasul punto dai difensori degli imputati, con la sentenza emessa in data 23 gennaio2020, ha preso atto che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] era statoarchiviato e ha dichiarato la propria incompetenza ex art. 11, comma 3, cod.proc. pen. e, conseguentemente, ha disposto che gli atti fossero trasmessi allaProcura della Repubblica del presso il Tribunale di Venezia.3. In data 16 maggio 2025 il pubblico ministero in servizio presso la Procuradella Repubblica del Tribunale di Venezia, pure evidenziando di non condividerequanto indicato dal Tribunale di Brescia in ordine alla competenza del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diVenezia richiesta di archiviazione del procedimento iscritto a carico di FlavioBonfante e altri evidenziando che, in assenza degli atti delle indagini effettuatidalla Procura di Brescia, mai trasmessi nonostante le numerose sollecitazioni,non poteva essere formulata una prognosi in termini di fondatezza o meno dellanotizia di reato a carico degli indagati.4. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Venezia, conprovvedimento del 18 febbraio 2026, ritenuto che la disposta archiviazione dellanotizia di reato inizialmente iscritta a carico del magistrato onorario avevadeterminato il venir meno del criterio speciale di attribuzione di cui all’art. 11,comma 1, cod. proc. pen., ha proposto conflitto di competenza rimettendo gli attia questa Corte.5. In data 5 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata la competenza delTribunale di Brescia.6. In data 6 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che siadichiarata la competenza del Tribunale di Venezia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza deve essere attribuita al Tribunale di Brescia.2. Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto,formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere delmedesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutoredel conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3. Il caso in esame, come evidenziato nel ritenuto in fatto, riguardal’operatività dell’art. 11 cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui nel procedimento siaindagato un magistrato ovvero il procedimento sia connesso a uno in cui siaindagato un magistrato.La situazione che si è verificata e che pertanto rileva ai fini della decisione èquella che si determina nella specifica ipotesi in cui il procedimento iscritto neiconfronti del magistrato sia stato archiviato.Sul punto, come pure evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] preliminari diVenezia, si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte nel senso che«ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi aquelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece ladisposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., quando il procedimentoconnesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordinegiudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina ilvenir meno del rapporto di connessione» (Sez. 1, n. 21729 del 19/02/2018, dep.2019, D'aloi, Rv. 276314 – 01; Sez. 5, n. 42854 del 25/09/2014, Galati, Rv.261080 – 01) «in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis"» (Sez. 6,n. 34125 del 06/07/2023, Massimo, Rv. 285173 – 01).4. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce citate, deveessere esclusa l’operatività del criterio di cui all’art. 11 cod. proc. pen. e,applicate le regole ordinarie, deve essere dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo su conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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