Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 995/2025
ECLI:EU:C:2025:872
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0117
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 novembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Regolamento (UE) n. 995/2010 – Utilizzo, mantenimento e valutazione periodica di un sistema di dovuta diligenza – Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e articolo 6 – Gruppo di società – Accesso di un operatore a un sistema di dovuta diligenza mantenuto e valutato dalla sua società madre o messo a punto da un organismo di controllo e utilizzato da tale società madre»
Nella causa C‑117/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 1
o
febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2024, nel procedimento
JYSK [OSCURATO:PERSONA].
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin (relatore) e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la JYSK [OSCURATO:PERSONA]., da E. Lovász e Sz. T. Szöghy, ügyvédek;
–
per il [OSCURATO:PERSONA], da D. Nagy e R.M. Szente, in qualità di agenti;
–
per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da J. Jokubauskaitė, C. Kovács e Zs. Teleki, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (
GU 2010, L 295, pag. 23
).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società JYSK [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «JYSK») e il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio nazionale per la sicurezza della filiera alimentare, Ungheria) (in prosieguo: l’«Ufficio nazionale») in merito alle condizioni di utilizzo, da parte di tale società, di un sistema di dovuta diligenza (in prosieguo: il «SDD») nell’ambito della sua attività di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati.
Contesto giuridico
Regolamento n. 995/2010
3
I considerando da 16 a 18 e 31 del regolamento n. 995/2010 sono così formulati:
«16)
Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli operatori esercitino la dovuta diligenza nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno [di] legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
17)
Il [SDD] comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il [SDD] permetta di accedere alle informazioni circa le fonti e i fornitori di legno e [di] prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, con il paese di produzione, con la specie, con la quantità e, se del caso, con la regione subnazionale interessata e con la concessione di taglio. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.
18)
Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.
(...)
31)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà (...)».
4
L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
c)
“operatore”, una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;
(...)».
5
L’articolo 4 dello stesso regolamento, intitolato «Obblighi degli operatori», prevede quanto segue:
«1. È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, [SDD], di cui all’articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il [SDD] che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un [SDD] messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8. (...)».
6
L’articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato «Sistemi di dovuta diligenza», prevede quanto segue:
«1. Il [SDD] di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:
a)
misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
–
descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,
–
paese di produzione, e, se del caso:
i)
regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e
ii)
concessione di taglio;
–
quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),
–
nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,
–
nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,
–
documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;
b)
procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.
Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:
–
la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,
–
la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,
–
la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,
–
le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,
–
la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;
c)
tranne il caso [in] cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
(...)».
7
L’articolo 8 del regolamento n. 995/2010, dal titolo «Organismi di controllo», dispone quanto segue:
«1. L’organismo di controllo:
a)
mantiene e valuta periodicamente un [SDD] di cui all’articolo 6 e conferisce agli operatori il diritto di usarlo;
b)
verifica l’uso corretto del suo [SDD] da parte di tali operatori;
c)
compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio [SDD], informando, fra l’altro, le autorità competenti in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
a)
è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell’Unione;
b)
è dotato di idonee competenze ed è in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
c)
garantisce l’assenza di conflitti di interesse nell’espletare le sue funzioni.
3. [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo un richiedente che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2.
[OSCURATO:PERSONA] comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.
4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell’ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. (...)
5. Se un’autorità competente accerta che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la [OSCURATO:PERSONA].
6. [OSCURATO:PERSONA] revoca il riconoscimento a un organismo di controllo se, in particolare sulla base delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 5, ha accertato che l’organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. (...)
(...)».
8
L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato «Controllo degli operatori», prevede quanto segue:
«1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.
(...)
3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono includere, tra l’altro:
a)
l’esame del [SDD], incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;
b)
l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del [SDD] e delle procedure;
c)
controlli a campione, comprese verifiche in loco.
(...)
5. [S]e, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. (...)».
Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012
9
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (
GU 2012, L 177, pag. 16
), intitolato «Valutazione e attenuazione del rischio», dispone quanto segue:
«La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [n. 995/2010], possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i criteri seguenti:
a)
hanno stabilito e messo a disposizione di altre parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;
b)
specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;
c)
prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno prelevato in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;
d)
prevedono controlli, verificati da altre parti terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento».
10
L’articolo 5 di tale regolamento di esecuzione, intitolato «Tenuta dei registri da parte degli operatori», prevede quanto segue:
«1. Le informazioni concernenti l’approvvigionamento degli operatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 995/2010] e l’applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell’autorità competente per controlli.
2. Nell’applicare il [SDD], gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 995/2010], le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l’operatore ha determinato il grado di rischio».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11
Dalla decisione di rinvio risulta che la JYSK è una società di diritto ungherese che, nell’ambito della sua attività di commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, importa legno e prodotti da esso derivati provenienti da paesi terzi. Il suo capitale è interamente detenuto dalla società LLG A/S (in prosieguo: la «società madre»), registrata in Danimarca.
12
Nel corso del 2023, l’Ufficio nazionale, autorità competente designata per l’applicazione del regolamento n. 995/2010 in Ungheria, ha effettuato un controllo presso la JYSK al fine di verificare, segnatamente, se quest’ultima disponesse di un SDD conforme ai requisiti stabiliti in tale regolamento.
13
Con decisione del 26 maggio 2023, l’Ufficio nazionale ha constatato, in particolare, una violazione del regolamento n. 995/2010 da parte della JYSK, ha inflitto a quest’ultima un’ammenda e le ha ingiunto di mettere a punto un proprio SDD, in quanto la stessa non disponeva di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività da essa esercitata, né di un SDD messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010.
14
L’Ufficio nazionale ha rilevato che la JYSK era un operatore ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 995/2010 e che, nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale, la JYSK utilizzava un SDD messo a punto dalla sua società madre e basato su valutazioni di rischio effettuate sia da quest’ultima sia da un siffatto organismo.
15
La JYSK ha contestato tale decisione dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), giudice del rinvio nella presente causa, sostenendo che il SDD mantenuto dalla sua società madre può essere considerato come il suo proprio sistema, in quanto il regolamento n. 995/2010 imporrebbe soltanto l’obbligo di utilizzare un SDD e non quello di crearne uno. Tale società osserva che la società madre disporrebbe di numerose società figlie in Europa che utilizzano tutte questo stesso SDD.
16
L’Ufficio nazionale ritiene, per contro, che un operatore ai sensi del regolamento n. 995/2010 sia tenuto a mantenere esso stesso un SDD. Dal momento che la società madre lascia le proprie società figlie agire autonomamente in materia di importazioni di legno e prodotti da esso derivati, ciascuna di tali società figlie dovrebbe mantenere il proprio SDD conformemente a tale regolamento.
17
In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se il regolamento n. 995/2010 si limiti a esigere che un operatore utilizzi un SDD per procedere alla raccolta dei dati, alla valutazione e, se del caso, all’attenuazione del rischio per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati commercializzati dal medesimo per la prima volta sul mercato dell’Unione oppure se, al contrario, un siffatto operatore debba disporre di un SDD messo a punto a suo nome e realizzato specificamente per l’attività che esso svolge. Inoltre, tale giudice ritiene che, tenuto conto dell’attività della JYSK, tale società sia essa stessa, in quanto operatore ai sensi di tale regolamento, soggetta agli obblighi in materia di SDD.
18
In tali circostanze, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 995/2010, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che è conforme alle suddette disposizioni il fatto che l’operatore abbia accesso agli elementi, menzionati dall’articolo 6, paragrafo 1, di [tale regolamento], del [SDD] mantenuto e valutato dalla sua impresa madre, o utilizzato da quest’ultima e messo a punto da un organismo di controllo, ai sensi dell’articolo 8 [del regolamento medesimo]».
Sulla questione pregiudiziale
19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010 debbano essere interpretati nel senso che è sufficiente, per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni, che un operatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale regolamento, appartenente a un gruppo di società, possa accedere agli elementi di un SDD, di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, che sia, o messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre di tale gruppo, oppure sia messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di tale regolamento e utilizzato da tale società madre.
20
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 995/2010 impone a un operatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale regolamento, due obblighi distinti per quanto riguarda il SDD. Da un lato, nel commercializzare per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato interno, un operatore deve utilizzare un SDD messo a punto conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Dall’altro, esso deve mantenere e valutare periodicamente il SDD che utilizza, a meno che non utilizzi un SDD messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 del regolamento n. 995/2010.
21
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, al fine di consentire alla JYSK di adempiere al suo obbligo di utilizzare un SDD, la sua società madre le consente di accedere ai diversi elementi che compongono un SDD unico e condiviso all’interno di un gruppo di società al quale queste due società appartengono, i cui elementi sono determinati o dalla società madre stessa o da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010. Inoltre, è pacifico che la JYSK non mantiene e non valuta essa stessa il SDD al quale ha accesso, in quanto gli obblighi ad essa incombenti al riguardo sono assunti dalla sua società madre, eventualmente facendo ricorso a un tale organismo.
22
Al fine di rispondere utilmente alla questione sollevata, occorre verificare, da un lato, se un operatore possa adempiere al suo obbligo di utilizzare un SDD avendo accesso agli elementi contenuti in un SDD stabiliti da un terzo e, dall’altro, se, al fine di rispettare il suo obbligo di mantenere e valutare periodicamente il SDD che utilizza, sia sufficiente che un operatore abbia accesso a un SDD che, o è messo a punto, mantenuto e valutato periodicamente da un terzo che non è un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010, oppure è messo a punto da un tale organismo, ma utilizzato da un terzo.
23
Ai fine di rispondere a tali questioni occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della loro formulazione, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 27 febbraio 2025, Dun & [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑203/22
,
EU:C:2025:117
, punto
39
e giurisprudenza citata).
24
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale delle disposizioni oggetto della questione pregiudiziale, il senso abituale nel linguaggio corrente del termine «utilizzare», che compare sia al paragrafo 2 sia al paragrafo 3, prima frase, dell’articolo 4 del regolamento n. 995/2010, non consente di determinare inequivocabilmente in quale misura un operatore possa ricorrere a un terzo per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
25
Resta il fatto che, anzitutto, come risulta chiaramente dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, un operatore è tenuto ad utilizzare un SDD che contenga obbligatoriamente gli elementi specificati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. Con riferimento alle lettere da a) a c) di quest’ultima disposizione, lette alla luce dei considerando 16 e 17 di detto regolamento, i tre elementi così richiesti sono, anzitutto, le misure e le procedure che consentono di accedere alle informazioni riguardanti le fonti di approvvigionamento e i fornitori del legno e dei prodotti da esso derivati immessi per la prima volta sul mercato interno, inoltre, le procedure che consentono all’operatore, sulla base di tali informazioni, di analizzare e valutare il rischio di immissione in tale mercato di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale e, infine, qualora tale rischio si riveli non trascurabile, le misure e le procedure di attenuazione dello stesso.
26
Orbene, l’obbligo di utilizzare un SDD implica un comportamento attivo da parte dell’operatore nel senso che spetta a quest’ultimo adottare le misure appropriate di applicazione del SDD per evitare l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Inoltre, i tre elementi che compongono il SDD devono necessariamente riguardare l’attività commerciale propria di tale operatore che dà luogo a un’immissione sul mercato interno di legno o prodotti da esso derivati ed essere adeguati al rischio specifico generato da tale attività.
27
In secondo luogo, dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 995/2010 risulta che l’obbligo di utilizzare un SDD all’atto dell’immissione sul mercato interno di legno o prodotti da esso derivati e, pertanto, l’obbligo di applicare un SDD costituito dalle tre componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, sono posti a carico del solo operatore. Detto regolamento non prevede per l’operatore alcuna possibilità di affidare a un terzo l’adempimento del suo obbligo di utilizzare un SDD, mentre il suo articolo 4, paragrafo 3, prevede che solo il mantenimento e la valutazione del SDD utilizzato dall’operatore possono essere affidati a un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento qualora l’operatore utilizzi un SDD messo a punto da un siffatto organismo.
28
Il diritto dell’Unione certamente non osta a che un operatore si faccia assistere da un terzo nella determinazione dei diversi elementi contenuti in un SDD ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 995/2010. In tal senso, l’articolo 4 del regolamento di esecuzione n. 607/2012 prevede espressamente che la certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e lettera c), del regolamento n. 995/2010 possono, in linea di principio, essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio di immissione sul mercato di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
29
Risulta tuttavia da quanto precede che è l’operatore ad essere tenuto, in linea di principio, a mettere a punto il SDD, compito che, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010, può anche essere svolto da un organismo di controllo, e ad adottare le misure appropriate di applicazione di quest’ultimo per evitare l’immissione sul mercato di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
30
In terzo luogo, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 995/2010 limita inequivocabilmente la possibilità per un operatore di essere esonerato dal suo obbligo di mantenimento e valutazione del SDD alla sola ipotesi di un SDD messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di tale regolamento, precisando, tale prima disposizione, che deve trattarsi del SDD utilizzato da tale operatore.
31
In tali circostanze, si può dedurre dal tenore letterale del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010, da un lato, che il semplice accesso, da parte di un operatore, agli elementi contenuti in un SDD conformemente a quest’ultima disposizione messi a punto non dal medesimo, ma da un terzo che non è un organismo di controllo, come la società madre del gruppo di società cui appartiene, non consente di soddisfare il requisito di un comportamento attivo che incombe a tale operatore in forza del suo obbligo di utilizzare un SDD quando immette legno o prodotti da esso derivati sul mercato interno. Dall’altro lato, questo stesso operatore può affidare a un terzo l’adempimento del suo obbligo di mantenere e valutare periodicamente un SDD solo in una situazione in cui utilizza tale SDD. Una siffatta facoltà è, in ogni caso, ipotizzabile solo nel caso in cui il SDD utilizzato dall’operatore sia messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento.
32
L’interpretazione di cui al punto precedente è corroborata sia dal contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui è chiesta l’interpretazione sia dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 995/2010.
33
Infatti, per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione contestuale di tali disposizioni, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 995/2010, le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6 di tale regolamento, controlli aventi ad oggetto, in particolare, l’esame del SDD, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio di immissione sul mercato di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, nonché l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del SDD e delle procedure.
34
A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 607/2012 prevede l’obbligo, per gli operatori, di tenere un registro delle informazioni concernenti l’approvvigionamento di legno o prodotti da esso derivati immessi sul mercato, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 995/2010, e l’applicazione di procedure di attenuazione del rischio di immissione sul mercato di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 607/2012 precisa che gli operatori devono essere in grado di dimostrare le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui essi hanno determinato il grado di rischio.
35
Tenuto conto degli obblighi così imposti a un operatore riguardo all’utilizzo, al mantenimento e alla valutazione periodica di un SDD conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 995/2010, occorre constatare che l’effettività dei controlli svolti dalle autorità competenti nel contesto dell’attività commerciale di un operatore in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010 non potrebbe essere pienamente garantita se, fatta salva l’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, tale operatore potesse limitarsi a condividere con tali autorità il suo accesso agli elementi contenuti in un SDD messo a punto da un terzo. La circostanza che, eventualmente, tale terzo sia la società madre di un gruppo di società al quale appartiene l’operatore ed eserciti un’attività commerciale simile, se non identica, a quella di tale operatore e che queste due entità ricorrano alle stesse catene di approvvigionamento è irrilevante.
36
Un ragionamento analogo si applica in relazione all’articolo 10, paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 995/2010, in forza del quale, qualora le autorità competenti riscontrino carenze in occasione dei controlli da esse effettuati, tali autorità possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’operatore dovrà compiere. Infatti, l’attuazione rapida ed efficace di tali interventi da parte dell’operatore non sarebbe garantita se quest’ultimo non fosse in grado di intervenire egli stesso sui diversi elementi contenuti nel SDD interessato.
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Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’interpretazione teleologica delle disposizioni oggetto della questione, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 995/2010 consiste, come risulta dal considerando 31 di quest’ultimo, nel combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑370/23
,
EU:C:2024:972
, punto
36
). Inoltre, dal considerando 16 di detto regolamento si può dedurre che l’applicazione di un SDD mira a ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale
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Orbene, solo l’operatore stesso, direttamente soggetto a un dovere di diligenza nel commercializzare sul mercato interno di legno o prodotti da esso derivati in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 995/2010, è in grado di fornire in modo soddisfacente informazioni pertinenti riguardo alla sua attività commerciale, alla valutazione e alla gestione del rischio connesso a tale attività e di garantire così l’attuazione del SDD istituito da tale regolamento conformemente agli obiettivi ricordati al punto precedente della presente sentenza. Come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, il semplice accesso dell’operatore a un SDD le cui misure di attuazione non provengano dall’operatore stesso o da un organismo di controllo, ma da un terzo, quale la sua società madre, non consente di garantire che tali obiettivi possano essere conseguiti in modo equivalente.
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A tal riguardo, gli obblighi incombenti all’operatore in forza dell’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010 non possono essere considerati adempiuti per il solo fatto che un operatore sia in grado di dimostrare che ha accesso agli elementi contenuti in un SDD messo a punto da un terzo e che, nell’ambito della sua attività commerciale, non ha immesso sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Infatti, un siffatto approccio non terrebbe sufficientemente conto della circostanza che il regolamento n. 995/2010 mira a stabilire requisiti a carico del medesimo operatore che gli impongano un comportamento attivo a monte di ogni immissione sul mercato interno di legno o prodotti da esso derivati.
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È vero che, come risulta dal considerando 18 del regolamento n. 995/2010, quest’ultimo tiene conto della necessità di evitare oneri amministrativi indebiti per gli operatori. Orbene, non è escluso che l’utilizzo, il mantenimento e la valutazione periodica di un SDD adeguato all’attività commerciale specifica di ciascuna società figlia nell’ambito di un gruppo di società possano costituire un impegno finanziario tanto per la società madre quanto per le società figlie.
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Tuttavia, siffatte considerazioni relative ai vantaggi connessi all’esistenza di un unico e medesimo SDD all’interno di un gruppo di società non possono esonerare gli operatori dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza conformemente ai requisiti previsti dal regolamento n. 995/2010.
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Inoltre, occorre aggiungere che la possibilità, per un operatore, di adempiere al suo obbligo di mantenere e valutare periodicamente il SDD utilizzando un SDD messo a punto da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 995/2010 non può, in ogni caso, essere estesa alla situazione in cui tale SDD è stato messo a punto, mantenuto e valutato da un altro terzo, quale la società madre di tale operatore. Infatti, un siffatto approccio costituirebbe un’elusione delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione, le funzioni e la vigilanza degli organismi di controllo conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo 8 e rischierebbe così di compromettere gli obiettivi ricordati al punto 37 della presente sentenza.
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Tenuto conto dell’insieme dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 995/2010 devono essere interpretati nel senso che, affinché un operatore ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale regolamento, appartenente a un gruppo di società, si conformi agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni, non è sufficiente che esso possa accedere agli elementi di un SDD, di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, che sia, o messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre di tale gruppo, oppure sia messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale società madre.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 2 e paragrafo 3, prima frase, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati,
devono essere interpretati nel senso che:
affinché un operatore ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale regolamento, appartenente a un gruppo di società, si conformi agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni, non è sufficiente che esso possa accedere agli elementi di un sistema di dovuta diligenza, di cui a tale articolo 6, paragrafo 1, che sia, o messo a punto, mantenuto e valutato dalla società madre di tale gruppo, oppure sia messo a punto da un organismo di controllo di cui all’articolo 8 di detto regolamento e utilizzato da tale società madre.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.