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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01601/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agnano, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 e 650 cod. pen., dichiarando l'intervenuta prescrizione di quest'ultimo e rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 95 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con ineccepibili argomenti, comunque non scanditi da specifica contestazione delle argomentazioni svolte (cfr. terza e quarta pagina della sentenza di appello), insistendo il ricorrente sulla sussistenza di disturbi incidenti sull'aspetto volitivo, non riscontrati dai giudici di merito, sulla base della documentazione in atti.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinat.a equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Agnano, in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 650 cod. pen., dichiarando l'intervenuta prescrizione di quest'ultimo e rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, con conferma nel resto della sentenza impugnata. Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 95 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura riproduttiva di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con ineccepibili argomenti, comunque non scanditi da specifica contestazione delle argomentazioni svolte (cfr. terza e quarta pagina della sentenza di appello), insistendo il ricorrente sulla sussistenza di disturbi incidenti sull'aspetto volitivo, non riscontrati dai giudici di merito, sulla base della documentazione in atti. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinat.a equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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