CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 30704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6517/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge n ROMA, alla piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, SOGET S. P . A . , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di L'AQUILA n. 1803/2022depositata il 21/12/2022 ; R.g. n. 6517 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024 , dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1803/2022 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 540/2019 del 28/03/2019, di rigetto dell’opposizione dispiegata dai germani Igor e [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sulla base di un contratto di mutuo fondiario da loro stipulato; risponde con controricorso Intrum ItalyS.p.a.; l’Agenzia delle E ntrate - R iscossione, SOGET S .p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]sono rimaste intimate; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato a entrambe le fasi del giudizio di merito, come risulta dalla sentenza d’appello, e che , sulla base degli atti di causa legittimamente consultabili da questa Corte, è condebitore in solido con [OSCURATO:PERSONA] e con lui coesecutato, non ha partecipato a questa fase di legittimità in quanto non risulta che il ricorsogli sia stato notificato; il contraddittorio, pertanto, non è ritualmente instaurato, atteso che, ferma la facoltà di [OSCURATO:PERSONA] di non partecipare a questo giudizio, rimanendo intimato, lo stesso deve essere messo in grado di compiere la relativa scelta processuale; deve, pertanto, ordinarsi al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , mediante notifica del ricorso, nel termine perentoriodi trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ferme restando le previsioni di legge in ordine al rispetto dei termini processuali per la documentazione dell’ottemperanza a tale ordine; R.g. n. 6517 del 2023 Ad. 25/11/2024; estensore: C. Valle p. q. m. ordina al ricorrente d procedere alla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassa