CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12784-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 342 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 2398/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/11/2015 R.G.N. 1287/14; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.11.2015, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di oneri di mobilità lunga ex art. 5, comma 4, I. n. 223/1991; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 9, I. n. 223/1991, e 3, comma 9, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), I. n. 335/1995 (così Cass. nn. 30699 del 2017, 28605 del 2018 e succ. conf.);che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL CANCELLE1RE ESPERTO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]