CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026Depoli Giuseppe (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, invirtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3153/8/2023, depositata in cancelleria in data20/10/2023, notificata in data 16/11/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;A [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) venivanotificato l’avviso di accertamento n. T9D013B00890/2019 per l’annod’imposta 2015 con il quale l’Ufficio accertava un maggior reddito dicapitale di euro 334.356,56, pari al 49.72% di euro 672.479,00,somma corrispondente al 50% del maggior reddito accertato in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui in tale anno il contribuente era socio col 50% dipartecipazione.Il sopra citato atto trovava fondamento nell’avviso di accertamento n.TF3030105885/2018 (anno d’imposta 2015), emesso dall’Agenziadelle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I, [OSCURATO:PERSONA], neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con il quale era statoaccertato in capo alla società un maggior reddito per l’importo di euro1.344.958,00. Tale avviso di accertamento emesso nei confronti dellacon definitiva sentenza d’appello favorevole all’Ufficio. La societàsummenzionata era partecipata, come detto, da [OSCURATO:PERSONA] conuna quota del 50%, mentre la restante quota del 50% era in possessodel sig. [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 831/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026Per il successivo anno d’imposta 2016 al medesimo contribuenteGiuseppe Depoli veniva notificato l’avviso di accertamento n.T9D013B02528/2019, con il quale l’Ufficio accertava un maggiorreddito di capitale di € 1.955.116,19, pari al 49.72% di € 3.932.253,00,somma corrispondente al 50% del maggior reddito accertato in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui anche in tale anno il contribuente era infattisocio col 50% di partecipazione.L’atto impositivo citato si fondava sull’avviso di accertamento n.TF3030101030/2019 relativo all’anno d’imposta 2016 emessodall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Napoli I, UfficioControlli nei confronti della succitata società [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, con il quale si accertava in capo alla stessa un maggiorreddito di € 7.864.506,00. Detto avviso di accertamento è statoimpugnato in un giudizio conclusosi con definitiva sentenza d’appellofavorevole all’Ufficio. La società summenzionata, anche in tale anno,era partecipata da [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], con una quotadel 50% ciascuno.In particolare, con i due atti suddetti la [OSCURATO:PERSONA] II Milanodell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei maggiori redditiseparatamente accertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., imputava al sig.Depoli utili extracontabili sul presupposto della ristretta base azionariadi detta società, che faceva ritenere indubbia la diretta conoscenza oconoscibilità da parte dello stesso degli affari societari e operante lapresunzione di distribuzione ai soci dei predetti utili.In data 27.06.19 il contribuente ha proposto ricorso contro l’avviso diaccertamento n. T9D013B00890/2019 per l’anno 2015 col quale, comedetto, era stata ritenuta in capo al medesimo una distribuzione di "utiliin nero" e quindi un maggior reddito di capitale per euro 334.356,56.L’Ufficio accertava una maggiore Irpef per € 144.461,00 oltre ler.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026addizionali e sanzioni per un totale complessivo ammontante ad €359.293,00.In data 22.10.19 il ricorrente ha, altresì, impugnato con ricorso l’avvisodi accertamento n. T9D013B02528 per l’anno 2016, anch'essoravvisante l’avvenuta distribuzione di "utili in nero" e recantel’accertamento di un maggior reddito di capitale per euro1.955.116,19.Nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Milano, con la sentenza3414/12/2022, ha rigettato i due ricorsi riuniti.Su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’ufficio, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accoltol’appello, riformando la decisione impugnata.Avverso la sentenza d’appello, ricorre per cassazione con un solomotivo l’Agenzia delle Entrate.Resiste con controricorso il contribuente, che deposita anche unamemoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 38 e 41 bis d.P.R. 600/1973, degli artt. 2263,2729 e 2697 c.c., dell’art. 47 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 20 d.lgs. n.74/2000, anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art.360, 1° comma, n. 3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata nella parte in cui afferma che “(…) solo le rettificherelative a operazioni che abbiano creato un’effettiva disponibilitàmonetaria possono produrre utili distribuibili ai soci e, quindi, maggioriredditi tassabili a loro carico”.In particolare, l’Agenzia delle Entrate contesta l’assunto secondo ilquale se non vi sia un maggiore flusso monetario da distribuire ai socir.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026e il maggior reddito sia derivato dalla eliminazione di un costo fittizio,non vi sarebbero utili da distribuire in nero ai soci.Deduce l’Agenzia che dalle attività investigative sfociate negliaccertamenti a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. era emerso un articolatomeccanismo di “frode carosello” negli anni dal 2013 al 2017,consistente nello scambio di fatture per operazioni inesistenti nelsettore della commercializzazione di prodotti metallici e di materialiferrosi.I verificatori hanno constatato l’esistenza di un disegno voltoall’emissione e all’utilizzo di fatture false, secondo uno schemafraudolento che prevedeva anche l’utilizzo di documentiaccompagnatori artefatti nonché l’emissione di lettere d’intento false el’utilizzo di indebite compensazioni crediti-debiti per le transazioni coni clienti/fornitori al fine di eludere la tracciabilità finanziaria delleoperazioni.A fronte di un quadro probatorio così chiaro (composto da processiverbali dell’Agenzia delle Dogane, processo verbale della Guardia diTributaria, documentazione, contratti, e dall’aver constatato che lamaggior parte delle società coinvolte sono società cartiere), laDirezione Provinciale di Napoli 1 dell’Agenzia delle Entrate ha emessogli avvisi di accertamento n. TF3030105885/2018 (anno d’imposta2015) e n. TF3030101030/2019 (anno d’imposta 2016) nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con cui venivano recuperate a tassazionetutte le imposte evase.Tali avvisi a carico della società sono divenuti definitivi all’esito deirispettivi processi.Anche l’esistenza dell’accertamento di maggiori redditi da costi fittizinei predetti due avvisi relativi alla società [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe un fattopacifico e risultante nella stessa sentenza qui impugnata.r.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026In ogni caso poi, a dimostrazione che tali costi fittizi sono statirecuperati a tassazione e pertanto si sono tradotti nell’accertamento dimaggiori redditi, l’Agenzia richiama gli stralci dei due avvisi diaccertamento emessi a carico della società allegati ai corrispondentiSarebbe, infine, pacifico che il contribuente non abbia fornito alcunaallegazione né prova sull’eventuale specifica destinazione degliaccertati maggiori redditi societari in termini di accantonamento oreinvestimento da parte della società [OSCURATO:SOCIETA].Per l’Agenzia, inoltre, sarebbe del tutto irrilevante, ai fini della prova acarico del contribuente che gli utili conseguiti a nero dalla societàabbiano avuto una destinazione specifica, piuttosto che finire pro quotanella sua disponibilità, che le accuse penali mosse al Depoli siano stateoggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale.1.1.Il motivo è fondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282–01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dir.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026presunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), e dunque anche nel caso in cui icosti fittizi siano stati neutralizzati tramite compensazione da fatturedella ripresa degli utili presuntivamente distribuiti ai soci, che l’elisionedei costi abbia comunque determinato un maggior reddito imponibilein capo alla società, nel caso che ci occupa la [OSCURATO:SOCIETA]L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùr.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026rispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa (non essendo sufficiente, all’uopo, eventualirichieste di chiarimento inviate dal socio all’organo amministrativo dellasocietà, non seguite da atti concreti di rottura dell’affectio societatis).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale sintomo della particolare intensità dell’affectio tra i soci;l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unar.g. n. 831/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 831/2024Numero sezionale 3856/2026Numero di raccolta generale 20181/2026Data pubblicazione 16/06/2026definitiva rottura dell’affectio societatis o della compagine socialeesistente in quel momento.Il giudice di appello non si è attenuto ai princìpi appena espressi.2.Il ricorso è accolto.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 831/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]