CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( AFGHANISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli art. 455 cod. pen., commesso in Lauria il 24/12/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo con il quale ha dedotto il mancato rilievo officioso da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione maturata, prima del 16 aprile 2021, data della pronuncia della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che il termine massimo di prescrizione del reato contestato e ritenuto (calcolato, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in anni otto + due) non è spirato prima del 24 dicembre 2021; - che, quindi l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i