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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:239
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0318 - IT Avis juridique important | 61990J0318 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 3 GIUGNO 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-318/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03495 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] doganale comune - Voci doganali - [OSCURATO:PERSONA] sanguigno non sterile di feti di vitello - Voce 38.16 - Esclusione - Classificazione nella sottovoce 05.15 B [OSCURATO:PERSONA] doganale comune deve essere interpretata nel senso che il siero sanguigno non sterile di feti di vitello, non essendo un prodotto dell' industria chimica e non essendo stato preparato, mediante trattamento speciale, per lo sviluppo dei microrganismi o non presentando grande affinità con siffatto prodotto sì da poter essere classificato nella stessa voce doganale, in applicazione della regola generale n. 2, a), per l' interpretazione della nomenclatura della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, non rientra nella voce doganale 38.16, ma nella sottovoce 05.15 B. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-318/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione delle voci 05.15 e 38.16 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G.

Kapteyn, presidente di sezione, C.N.

Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario del ministero federale dell' Economia della Repubblica federale di Germania, messo a disposizione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere fiscale, e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 24 gennaio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 25 settembre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il successivo 22 ottobre, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla classificazione del "siero sanguigno non sterile ottenuto da feti bovini" nella [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (in prosieguo: la "TDC") nella versione risultante dall' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 335, pag. 1). 2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") circa la classificazione doganale di prodotti congelati, importati dalla [OSCURATO:PERSONA] da paesi terzi, posti in libera pratica nella Comunità nel 1982 e dichiarati come "foetales Kaelberserum" (siero sanguigno di feti bovini) oppure "newborn calf serum". 3 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, in un primo tempo, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva classificato detti prodotti nella sottovoce doganale 05.15 B della TDC ("prodotti d' origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all' alimentazione umana", diversi da pesci, crostacei e molluschi) e li aveva perciò esentati dai dazi doganali. 4 In seguito ad una susseguente verifica effettuata per controllare l' andamento delle importazioni, lo [OSCURATO:PERSONA], cambiando modo di vedere, classificava detti prodotti nella voce doganale 38.16 della TDC ("mezzi di coltura preparati per lo sviluppo di microrganismi") e chiedeva a posteriori il versamento dell' importo di 47 810,95 DM per dazi doganali. 5 [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] che contestava la seconda classificazione, accoglieva sostanzialmente la domanda della ricorrente emanando una pronuncia impugnata dallo [OSCURATO:PERSONA] per "Revisione" dinanzi al Bundesfinanzhof. 6 Quest' ultimo, ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione della TDC nella versione vigente al momento dei fatti della causa principale, ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se il siero sanguigno non sterile ottenuto da feti bovini nel 1982 dovesse essere classificato nella voce 05.15 B o nella voce 38.16 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune.

In caso di soluzione negativa, in quale altra voce della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune dovesse essere classificata la merce". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie in questione, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Si deve osservare, anzitutto, che, secondo la regola generale n. 3 per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, "Qualora per il dispositivo della regola 2, b), o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale;

b) (...)". 9 Poiché dette merci pare debbano venir classificate o sotto la voce doganale 38.16 o sotto la voce 05.15, si deve vedere anzitutto se il siero sanguigno non sterile di feti di vitello rientra nella voce 38.16 della TDC, il cui tenore dimostra che è più specifica della voce

05.15. In caso negativo, si dovrà poi accertare se detta merce possa essere classificata sotto la voce 05.15 e più particolarmente nella sottovoce 05.15 B. 10 Onde stabilire se la merce sulla quale verte la controversia principale rientri nella voce 38.16 della TDC, è opportuno ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, tenuto conto delle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC, e dalle note delle sezioni o dei capitoli (v., ultimamente, la sentenza 7 maggio 1991, causa C-120/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2391, punto 11 della motivazione). 11 A questo proposito, si deve rilevare che la voce 38.16 rientra nel capitolo 38 della TDC intitolato "Prodotti vari delle industrie chimiche" e designa i prodotti corrispondenti come "mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi". 12 Ne consegue che le merci che rientrano nella voce 38.16 devono presentare le seguenti caratteristiche: da un lato, devono essere prodotti dalle industrie chimiche e, dall' altro, esser preparate, cioè aver subito un trattamento speciale, per lo sviluppo dei microrganismi. 13 Il prodotto in questione nella causa principale non presenta però queste caratteristiche.

Infatti, come emerge dalle risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell' udienza, il siero sanguigno non sterile di feti di vitello è la parte liquida del sangue di vitello dei capi non ancora nati o appena nati.

Ne consegue che un prodotto del genere, che non ha subito alcun trattamento speciale, non può considerarsi prodotto delle industrie chimiche preparato come mezzo di coltura per lo sviluppo dei microrganismi. 14 Questa interpretazione è corroborata dalle note esplicative della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale che precisano che la voce doganale 38.16 "comprende preparazioni molto diverse (...)" e che dette preparazioni "hanno subito un trattamento speciale mediante acidi, fermenti (...)".

D' altro canto, le stesse note esplicative precisano che "questa voce non comprende i prodotti che non sono stati specialmente preparati come mezzi di coltura (...)". 15 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] si appella alla regola generale di interpretazione n. 2, lett. a), della TDC, secondo la quale "Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della [OSCURATO:PERSONA] comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito.

Detto riferimento comprende anche l' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato". [OSCURATO:PERSONA] osserva che, se la merce non può essere classificata nella voce doganale 38.16 come articolo finito, rientra in questa voce come articolo "incompleto" o "non finito". 16 Questo argomento non può essere accolto. 17 Si deve infatti osservare che il commento inerente alla regola 2, lett. a), fatto nell' ambito delle regole generali per l' interpretazione della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale, precisa che questa regola non si applica normalmente ai prodotti elencati nelle sezioni I-VI, cioè nei capitoli 1-38. 18 Anche se il termine "normalmente" consente di non escludere radicalmente che detta regola di interpretazione possa applicarsi eccezionalmente ad una voce doganale del capitolo 38 della TDC, si deve osservare che il solo fatto che il siero sanguigno non sterile di feti di vitello costituisca la base per la composizione del mezzo di coltura di microrganismi non significa che presenti - in questo stadio - le caratteristiche essenziali del prodotto completo o finito che si deve classificare nella voce doganale 38.16 sotto la definizione "mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi".

Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni "in realtà una siffatta qualità può venir attribuita solo al prodotto che è talmente affine al prodotto finito che può rientrare nella stessa voce doganale del prodotto finito".

In caso contrario, è solo un prodotto diverso.

Così è per il prodotto di cui trattasi allorché non ha ancora subito trattamenti speciali. 19 D' altro canto questa interpretazione è corroborata dalle note esplicative della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale che, come è stato detto in precedenza (punto 14), precisano che la voce 38.16 non comprende i prodotti che non sono stati specialmente preparati come mezzi di coltura. 20 Si deve aggiungere che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 174, pag. 1), che indica che il "siero non sterile, ottenuto dal sangue di feti bovini o di vitelli neonati non immunizzati" rientra nella voce 38.16, adottato successivamente agli avvenimenti che hanno dato origine alla causa principale, non può costituire un elemento di interpretazione in quanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], non è un regolamento di portata generale che ha come oggetto la classificazione delle merci nella TDC. 21 Ne consegue che il siero sanguigno non sterile ottenuto dai feti di vitelli non rientra nella voce doganale

38.16. 22 Onde verificare se i prodotti in questione nella causa principale rientrino nella voce 05.15 della TDC, si deve anzitutto ricordare che detta voce, che non prescrive che i prodotti che vi sono classificati abbiano subito una preparazione, comprende i "prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all' alimentazione umana". 23 Tra questi prodotti, la sottovoce 05.15 B riunisce quelli che non sono né pesci, né crostacei, né molluschi.

Il siero sanguigno non sterile di feti di vitello, prodotto di origine animale, non nominato né compreso altrove rientra in questa voce doganale. 24 Questa classificazione è confermata dalla nota esplicativa della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale, secondo la quale sono in particolare classificati in questa voce il sangue di bestiame, anche commestibile, liquido o disseccato. 25 Di conseguenza, si deve risolvere la questione sottoposta dal giudice a quo dichiarando che il regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune va interpretato nel senso che il siero sanguigno non sterile dei feti di vitello non rientra nella voce doganale 38.16, bensì nella sottovoce 05.15 B della TDC.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 25 settembre 1990, dichiara: Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, va interpretato nel senso che il siero sanguigno non sterile dei feti di vitello non rientra nella voce doganale 38.16, bensì nella sottovoce 05.15 B della TDC.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0318 - IT Avis juridique important | 61990J0318 SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 3 GIUGNO 1992. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-318/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03495 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] doganale comune - Voci doganali - [OSCURATO:PERSONA] sanguigno non sterile di feti di vitello - Voce 38.16 - Esclusione - Classificazione nella sottovoce 05.15 B [OSCURATO:PERSONA] doganale comune deve essere interpretata nel senso che il siero sanguigno non sterile di feti di vitello, non essendo un prodotto dell' industria chimica e non essendo stato preparato, mediante trattamento speciale, per lo sviluppo dei microrganismi o non presentando grande affinità con siffatto prodotto sì da poter essere classificato nella stessa voce doganale, in applicazione della regola generale n. 2, a), per l' interpretazione della nomenclatura della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, non rientra nella voce doganale 38.16, ma nella sottovoce 05.15 B. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-318/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione delle voci 05.15 e 38.16 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, C.N. Kakouris e M. Díez de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario del ministero federale dell' Economia della Repubblica federale di Germania, messo a disposizione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere fiscale, e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 24 gennaio 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 febbraio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 25 settembre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il successivo 22 ottobre, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla classificazione del "siero sanguigno non sterile ottenuto da feti bovini" nella [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (in prosieguo: la "TDC") nella versione risultante dall' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 335, pag. 1). 2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") circa la classificazione doganale di prodotti congelati, importati dalla [OSCURATO:PERSONA] da paesi terzi, posti in libera pratica nella Comunità nel 1982 e dichiarati come "foetales Kaelberserum" (siero sanguigno di feti bovini) oppure "newborn calf serum". 3 Emerge dall' ordinanza di rinvio che, in un primo tempo, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva classificato detti prodotti nella sottovoce doganale 05.15 B della TDC ("prodotti d' origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all' alimentazione umana", diversi da pesci, crostacei e molluschi) e li aveva perciò esentati dai dazi doganali. 4 In seguito ad una susseguente verifica effettuata per controllare l' andamento delle importazioni, lo [OSCURATO:PERSONA], cambiando modo di vedere, classificava detti prodotti nella voce doganale 38.16 della TDC ("mezzi di coltura preparati per lo sviluppo di microrganismi") e chiedeva a posteriori il versamento dell' importo di 47 810,95 DM per dazi doganali. 5 [OSCURATO:PERSONA], adito dalla [OSCURATO:PERSONA] che contestava la seconda classificazione, accoglieva sostanzialmente la domanda della ricorrente emanando una pronuncia impugnata dallo [OSCURATO:PERSONA] per "Revisione" dinanzi al Bundesfinanzhof. 6 Quest' ultimo, ritenendo che l' esito della controversia dipendesse dall' interpretazione della TDC nella versione vigente al momento dei fatti della causa principale, ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se il siero sanguigno non sterile ottenuto da feti bovini nel 1982 dovesse essere classificato nella voce 05.15 B o nella voce 38.16 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune. In caso di soluzione negativa, in quale altra voce della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune dovesse essere classificata la merce". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie in questione, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Si deve osservare, anzitutto, che, secondo la regola generale n. 3 per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, "Qualora per il dispositivo della regola 2, b), o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale; b) (...)". 9 Poiché dette merci pare debbano venir classificate o sotto la voce doganale 38.16 o sotto la voce 05.15, si deve vedere anzitutto se il siero sanguigno non sterile di feti di vitello rientra nella voce 38.16 della TDC, il cui tenore dimostra che è più specifica della voce 05.15. In caso negativo, si dovrà poi accertare se detta merce possa essere classificata sotto la voce 05.15 e più particolarmente nella sottovoce 05.15 B. 10 Onde stabilire se la merce sulla quale verte la controversia principale rientri nella voce 38.16 della TDC, è opportuno ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, tenuto conto delle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC, e dalle note delle sezioni o dei capitoli (v., ultimamente, la sentenza 7 maggio 1991, causa C-120/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2391, punto 11 della motivazione). 11 A questo proposito, si deve rilevare che la voce 38.16 rientra nel capitolo 38 della TDC intitolato "Prodotti vari delle industrie chimiche" e designa i prodotti corrispondenti come "mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi". 12 Ne consegue che le merci che rientrano nella voce 38.16 devono presentare le seguenti caratteristiche: da un lato, devono essere prodotti dalle industrie chimiche e, dall' altro, esser preparate, cioè aver subito un trattamento speciale, per lo sviluppo dei microrganismi. 13 Il prodotto in questione nella causa principale non presenta però queste caratteristiche. Infatti, come emerge dalle risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell' udienza, il siero sanguigno non sterile di feti di vitello è la parte liquida del sangue di vitello dei capi non ancora nati o appena nati. Ne consegue che un prodotto del genere, che non ha subito alcun trattamento speciale, non può considerarsi prodotto delle industrie chimiche preparato come mezzo di coltura per lo sviluppo dei microrganismi. 14 Questa interpretazione è corroborata dalle note esplicative della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale che precisano che la voce doganale 38.16 "comprende preparazioni molto diverse (...)" e che dette preparazioni "hanno subito un trattamento speciale mediante acidi, fermenti (...)". D' altro canto, le stesse note esplicative precisano che "questa voce non comprende i prodotti che non sono stati specialmente preparati come mezzi di coltura (...)". 15 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] si appella alla regola generale di interpretazione n. 2, lett. a), della TDC, secondo la quale "Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della [OSCURATO:PERSONA] comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato". [OSCURATO:PERSONA] osserva che, se la merce non può essere classificata nella voce doganale 38.16 come articolo finito, rientra in questa voce come articolo "incompleto" o "non finito". 16 Questo argomento non può essere accolto. 17 Si deve infatti osservare che il commento inerente alla regola 2, lett. a), fatto nell' ambito delle regole generali per l' interpretazione della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale, precisa che questa regola non si applica normalmente ai prodotti elencati nelle sezioni I-VI, cioè nei capitoli 1-38. 18 Anche se il termine "normalmente" consente di non escludere radicalmente che detta regola di interpretazione possa applicarsi eccezionalmente ad una voce doganale del capitolo 38 della TDC, si deve osservare che il solo fatto che il siero sanguigno non sterile di feti di vitello costituisca la base per la composizione del mezzo di coltura di microrganismi non significa che presenti - in questo stadio - le caratteristiche essenziali del prodotto completo o finito che si deve classificare nella voce doganale 38.16 sotto la definizione "mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi". Come ha osservato l' avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni "in realtà una siffatta qualità può venir attribuita solo al prodotto che è talmente affine al prodotto finito che può rientrare nella stessa voce doganale del prodotto finito". In caso contrario, è solo un prodotto diverso. Così è per il prodotto di cui trattasi allorché non ha ancora subito trattamenti speciali. 19 D' altro canto questa interpretazione è corroborata dalle note esplicative della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale che, come è stato detto in precedenza (punto 14), precisano che la voce 38.16 non comprende i prodotti che non sono stati specialmente preparati come mezzi di coltura. 20 Si deve aggiungere che il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 174, pag. 1), che indica che il "siero non sterile, ottenuto dal sangue di feti bovini o di vitelli neonati non immunizzati" rientra nella voce 38.16, adottato successivamente agli avvenimenti che hanno dato origine alla causa principale, non può costituire un elemento di interpretazione in quanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], non è un regolamento di portata generale che ha come oggetto la classificazione delle merci nella TDC. 21 Ne consegue che il siero sanguigno non sterile ottenuto dai feti di vitelli non rientra nella voce doganale 38.16. 22 Onde verificare se i prodotti in questione nella causa principale rientrino nella voce 05.15 della TDC, si deve anzitutto ricordare che detta voce, che non prescrive che i prodotti che vi sono classificati abbiano subito una preparazione, comprende i "prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all' alimentazione umana". 23 Tra questi prodotti, la sottovoce 05.15 B riunisce quelli che non sono né pesci, né crostacei, né molluschi. Il siero sanguigno non sterile di feti di vitello, prodotto di origine animale, non nominato né compreso altrove rientra in questa voce doganale. 24 Questa classificazione è confermata dalla nota esplicativa della Nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale, secondo la quale sono in particolare classificati in questa voce il sangue di bestiame, anche commestibile, liquido o disseccato. 25 Di conseguenza, si deve risolvere la questione sottoposta dal giudice a quo dichiarando che il regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune va interpretato nel senso che il siero sanguigno non sterile dei feti di vitello non rientra nella voce doganale 38.16, bensì nella sottovoce 05.15 B della TDC. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 25 settembre 1990, dichiara: Il regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, va interpretato nel senso che il siero sanguigno non sterile dei feti di vitello non rientra nella voce doganale 38.16, bensì nella sottovoce 05.15 B della TDC.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris