CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 17740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21732/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione di sostanza stupefacente); Esaminato il motivoidi ricorso proposto nell'interesse dei ricorrenti, relativo al mancato conferimento della procura speciale relativa alla sostituzione della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, essendo in atti la prova che le procure speciali per il rito alternativo contenessero anche il riferimento al potere di chiedere la sostituzione delle pene; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del., ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.